Carceri, domiciliari e messa alla prova: le novità del ddl

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Roma – Con il voto definitivo dell’aula della Camera sul ddl con deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio diventano legge le disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Il testo contiene anche la norma che, in pratica, segna l’abrogazione del reato di clandestinita’, depenalizzandolo.
Domiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata in via definitiva. La legge, due deleghe e 16 articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l’istituto della contumacia. Non tutte le norme pero’ saranno immediatamente applicabili, all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovra’ infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Ecco, in sintesi, le principali novita’.
DOMICILIARI PENA PRINCIPALE – Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (‘domicilio’). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale e’ fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sara’ il giudice a decidere tenendo conto della gravita’ del reato e della capacita’ a delinquere.
DETENZIONE ORARIA E BRACCIALETTO ELETTRONICO – La detenzione non carceraria puo’ avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Puo’ essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa. Lavori di pubblica utilita’. Nel caso di reati per cui e’ prevista la detenzione domiciliare, il giudice puo’ affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita’. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovra’ prestare attivita’ non retribuita in favore della collettivita’.
MENO REATI – In forza di una delega, il governo trasformera’ in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulita’ popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – E’ tra i reati depenalizzati. Restera’ tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
LIMITI DEPENALIZZAZIONE – Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprieta’ intellettuale e industriale.
PROBATION-MESSA ALLA PROVA – Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, viene ora esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali e’ prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato puo’ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilita’ e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito e’ positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta pero’ la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione e’ sospesa.
ASSENZA IMPUTATO – Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) e’ irreperibile, il giudice sospende il processo potendo pero’ acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finche’ dura l’assenza, e’ comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato puo’ chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. (DIRE)
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