Risarcimenti ai detenuti, ok della Camera. Ecco le principali misure

Risarcimenti ai detenuti, ok della Camera. Ecco le principali misure

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Roma – L’Aula della Camera ha approvato il decreto legge che prevede dei risarcimenti in favore dei detenuti che hanno subito un trattamento in violazione della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. I si’ sono stati 305, i no 110 e gli astenuti 30. A favore hanno votato Pd, Forza Italia, Nuovo centrodestra, Scelta civica, Sel, Per l’Italia e Led. Contrari M5s, Lega Nord e Fratelli d’Italia-An. Il provevdimento passa ora all’esame del Senato.
Indennizzi ai detenuti sottoposti a trattamento inumano e stretta sulle misure cautelari. Via libera della Camera al decreto legge sulle carceri, che ora andra’ al Senato per il voto definitivo. Il provvedimento completa il ‘pacchetto normativo’ gia’ approvato nei mesi scorsi in risposta alla sentenza “Torreggiani” della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per la situazione delle carceri. Tra le norme, anche interventi sul minorile e sull’organico degli agenti penitenziari. Ecco, in sintesi, le principali novita’.
RIMEDI RISARCITORI – Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in ‘condizioni inumane’. Per compensare la violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, se la pena e’ ancora da espiare e’ previsto infatti un abbuono di un giorno ogni dieci passati in celle sovraffollate. A chi e’ gia’ fuori andranno invece 8 euro per ogni giornata in cui si e’ subito il pregiudizio. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.
STRETTA SU CARCERE PREVENTIVO – Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all`esito del giudizio la pena irrogata non sara’ superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potra’ applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale pero’ per i delitti ad elevata pericolosita’ sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma gia’ esistente) del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari, peraltro, va in carcere.
BENEFICI MINORI A UNDER 25 – Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziche’ 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sara’ disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalita’ rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.
AI DOMICILIARI SENZA SCORTA – A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari vi si rechera’ senza accompagnamento delle forze dell’ordine.
PIÙ MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA – Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011) destinera’ alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. E’ anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.
PIÙ AGENTI PENITENZIARI. Cresce di 204 unita’ l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedra’ meno ispettori e piu’ agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche, per due anni saranno vietati. (DIRE)
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