Il Jobs act e la libertà di licenziare. Obiettivi ed effetti della controriforma /2

Il Jobs act e la libertà di licenziare. Obiettivi ed effetti della controriforma /2

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Il 12 gennaio 2017 la Corte Costituzionale, chiamata a a pronunciarsi sui quesiti referendari avanzati dalla CGIL su alcune delle norme introdotte dal Jobs act, ha dichiarato: ammissibile la richiesta di referendum denominato “abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” (n. 170 Reg. Referendum); ammissibile la richiesta di referendum denominato “abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)” ( n. 171 Reg. Referendum). Ha invece dichiarato inammissibile in quesito più importante,  la richiesta di referendum denominato “abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi ” (n. 169 Reg. Referendum).

La riforma del lavoro del governo Renzi contestata dalla CGIL aveva cancellato la previsione contenuta nello Statuto dei lavoratori, sostituendo l’obbligo per l’azienda di reintegrare il lavoratore licenziato illegittimamente con il pagamento di un indennizzo.

Grazie al Jobs Act anche nel 2016 è continuato il boom dei licenziamenti disciplinari. Secondo i dati INPS, sono aumentati da 53.056 a 67.374, ovvero il 27% rispetto al 2015, il 34% in più rispetto al 2014.

Il Rapporto sui diritti globali, realizzato dalla associazione Società INformazione e dalla sua redazione, promosso dalla CGIL, nel suo ultimo volume, il 14°, giunto da poco in libreria, contiene un Focus di approfondimento proprio sul Jobs Act e le altre similari “riforme” del lavoro in corso e già varate in Francia e in Belgio, curato da Roberto Ciccarelli.
Dopo un  primo estratto qui pubblicato nei giorni scorsi, proponiamo ora un secondo brano, relativo all’articolo 18, tratto dal primo capitolo del 14° Rapporto sui diritti globali.

Il Rapporto integrale può essere acquistato in libreria o richiesto all’editore Ediesse

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Articolo 18 adieu

La riforma del lavoro del governo Renzi è stata approvata il 3 dicembre 2014 quando il Senato varò, in maniera definitiva, la legge delega sul “Jobs Act”. La legge è stata promulgata il 10 dicembre 2014 e conteneva cinque deleghe approvate nel corso del 2015. Il contratto a tutele crescenti è entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Il Jobs Act ha abolito l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 sui licenziamenti ingiustificati. Il provvedimento ha risolto i problemi scaturiti dopo l’approvazione della riforma Fornero, che lasciava alla magistratura discrezionalità nel giudizio sulla motivazione del licenziamento. Il Jobs Act cancella invece il diritto del lavoratore a essere reintegrato sul posto del lavoro in casi di licenziamento infondato per tutti i nuovi assunti a partire dal 7 marzo 2015, il giorno in cui è entrata in vigore la legge. Allo stesso tempo, ha ridotto in maniera drastica l’entità dell’indennizzo economico destinato al lavoratore in questi casi: il risarcimento previsto dalla riforma Fornero andava da 15 a 24 mensilità; con il Jobs Act è pari a due mesi per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24. Se il licenziamento è illegittimo il giudice può condannare il datore di lavoro a versare un’indennità tra 2 e 12 mensilità. Da un lato, si toglie un diritto; dall’altro lato, lo si monetizza e, in più, si riduce l’importo della somma risarcitoria. Si è così inteso rispondere a una delle esigenze avanzate in ambito comunitario e OCSE.

Questa iniziativa non è stata tuttavia accompagnata da una contemporanea riduzione delle forme contrattuali “atipiche”. Il Jobs Act ha cancellato i due contratti meno utilizzati: il contratto di associazione in partecipazione – circa 70 mila lavoratori – e il job sharing – il lavoro condiviso usato in casi ancora inferiori. Nel supermarket italiano dei contratti. Il contratto a tutele crescenti è dunque il 46° contratto esistente (Franchi, 2015).

In questo quadro è stato dunque approvato il contratto a tutele crescenti. In realtà, ciò che realmente “cresce” nel rapporto di lavoro depurato dall’articolo 18 è l’indennizzo, non i diritti. Nella discussione parlamentare sulla riforma del lavoro era stata fatta balenare l’ipotesi di un percorso in crescendo: le tutele minimali riconosciute al neoassunto sarebbero cresciute di anno in anno, fino a un massimo di tre quando sarebbe stato riconosciuto al lavoratore il diritto all’articolo 18. L’abolizione di questa norma ha cambiato anche la natura del provvedimento, trasformando il “contratto a tutele crescenti” in un “contratto a indennizzo crescente” in caso di licenziamento. L’anzianità lavorativa, e contributiva, non è la giustificazione di una stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma la garanzia di una sua mercificazione, peraltro ridotta rispetto agli assunti della riforma Fornero sulla stessa norma.

Il Jobs Act non istituisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma una nuova forma di precarietà, per di più pagata meno e senza i diritti in possesso dei lavoratori assunti prima della sua entrata in vigore. La libertà viene riconosciuta solo nel possesso di un contratto di lavoro precarizzato e viene negata alla persona. Questo arretramento è coerente rispetto agli orientamenti di fondo delle politiche del mercato del lavoro: il discorso sulla libertà del lavoratore – libero di scegliere il posto di lavoro, protetto da tutele individualizzate – non è mai stato reale. Reale è il processo di de-costituzionalizzazione, desalarizzazione e individualizzazione del lavoro.

 

 Tre modi di licenziare

La sentenza n. 11.868 della sezione Lavoro della Corte di cassazione del 9 giugno 2016 ha stabilito che l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 si applica ai licenziamenti nel pubblico impiego. La stessa norma non è valida per i neoassunti nel settore privato dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.

La Cassazione ha accolto le ragioni del ministero delle Infrastrutture e Trasporti contro una sentenza della Corte d’appello di Roma del dicembre 2014 sul caso di un funzionario licenziato perché faceva il doppio lavoro. La Corte d’appello di Roma gli aveva riconosciuto sei mesi di indennità risarcitoria, come prevede la legge Fornero nel caso di licenziamenti legittimi ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare. Nel ricorso in Cassazione il ministero aveva fatto reclamo contro i sei mesi di risarcimento. La Corte ha stabilito che per il pubblico impiego valgono le garanzie dello Statuto dei lavoratori del 1970: in caso di licenziamento senza giusta causa, il lavoratore va reintegrato sul posto di lavoro e non semplicemente indennizzato. Un’interpretazione che nega quanto affermato in altra sentenza del novembre 2015.

La sentenza sembra essere una pietra d’inciampo nel percorso stabilito dagli ideatori del Jobs Act. Secondo Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico, è necessario «completare il percorso di riforma finalmente assumendo anche in Italia quel diritto europeo che in nessun Paese ipotizza il reintegro obbligatorio, come ancora da noi esiste anche dopo il Jobs Act». Ichino contrappone i precari statali agli assunti dipendenti: invece di stabilizzare i primi, chiede «l’applicabilità della nuova disciplina dei licenziamenti anche nel settore pubblico» (Ciccarelli, 2016 c). Invece di garantire a tutti gli stessi diritti, si vuole toglierli a qualcuno per rendere tutti precari.

La sentenza evidenzia un aspetto paradossale del diritto del lavoro ridotto a un colabrodo. Se per i lavoratori pubblici vale l’articolo 18, per tutti i lavoratori privati assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, la situazione è completamente diversa: possono essere licenziati in ogni momento.

In Italia esistono dunque almeno due regimi diversi sul licenziamento. Per Aldo Bottini, presidente degli avvocati giuslavoristi italiani, questa situazione «rappresenta una disuguaglianza, una discriminazione non so quanto sostenibile anche da un punto di vista costituzionale». Bottini sottolinea che il contrasto tra le due sentenze «andrà chiarito dalle Sezioni unite o da un intervento legislativo di interpretazione autentica, che peraltro il governo aveva annunciato di voler fare fin dallo scorso anno, quando entrò in vigore il Jobs Act ed era in discussione la riforma del pubblico impiego» (Ciccarelli, 2016 c).

Per Alberto Piccinini, avvocato bolognese e membro della consulta giuridica della CGIL, la disuguaglianza sarebbe tripla: «Per i privati oggi ci sono due regimi in essere – afferma – gli assunti prima del 7 marzo ai quali si applica la legge Fornero. Per chi è stato assunto dopo si applica il Jobs Act e dunque la libertà di licenziare. Per i dipendenti pubblici, invece, vige lo Statuto dei lavoratori. Dunque i regimi sono addirittura tre» (Ciccarelli, 2016 c).

Il trattamento dei lavoratori pubblici ha una ragione: in questo caso si presume che il datore di lavoro, cioè la Pubblica Amministrazione, non abbia la volontà di eliminare personaggi scomodi, sindacalisti, persone con handicap. Tuttavia, nel settore pubblico non è impossibile licenziare: il dipendente non è inamovibile. Dopo il Jobs Act la situazione è cambiata: vige una diseguaglianza di fondo ed esiste una violazione dell’articolo tre della Costituzione. In altre parole, nell’ambito della stessa azienda ci possono essere lavoratori con le stesse mansioni, ma soggetti a regimi notevolmente diversi. Facciamo l’ipotesi di un licenziamento collettivo: alcuni lavoratori avrebbero il diritto a essere reintegrati, altri no.

Il finanziamento del fondo destinato alla copertura delle spese per gli indennizzi ai lavoratori licenziati è stato ricavato dagli ammortizzatori sociali. Con una partita di giro, il governo ha deciso di fare pagare le spese del licenziamento allo stesso lavoratore. Il fondo a tutela del datore di lavoro, e finanziato dalla fiscalità pubblica, registrerà fino al 2024 importi crescenti: 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

«Mentre i datori di lavoro scorretti vengono premiati, i lavoratori licenziati ingiustamente vengono penalizzati due volte: prima riducendone la tutela contro l’ingiusto licenziamento, poi riducendo la tutela per la consequenziale disoccupazione» (Sbilanciamoci!, 2015, p. 53).

***

LE PAROLE CHIAVE: Individuo-impresa

Le riforme del mercato del lavoro non possono essere comprese a fondo senza una definizione del soggetto a cui si rivolgono. Il lavoratore viene assimilato all’impresa, il referente ideale della stagione neoliberale. È considerato un individuo-impresa, e non solo come soggetto di un contratto di lavoro o prestatore d’opera. L’individuo-impresa è espressione di un capitale umano, un operatore economico simile all’imprenditore. È una finzione, anche giuridica, in cui il lavoratore non si percepisce come venditore di una merce, ma come creatore di un’impresa personale mirata alla valorizzazione dell’unica proprietà a sua disposizione: sé stesso (Foucault, 2005).

La compatibilità tra l’identità dell’individuo-impresa con la realtà dei lavoratori poveri e dei poveri al lavoro è data per scontata dalle attuali politiche. L’una, anzi, è la premessa dell’altra. Il mercato del lavoro è un’istituzione che ha lo scopo di governare i conflitti prodotti da una situazione che moltiplica le contraddizioni fino all’estremo. Come, infatti, un povero possa percepirsi quale impresa non è chiaro. Come lo è l’idea che un simile soggetto possa accumulare qualcosa – fosse anche una ricchezza – senza essere tutelato sia come soggetto del lavoro che come soggetto dell’impresa.



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