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Estesi i confini della responsabilità E il danneggiato citerà il giudice

ROMA — Adesso i cittadini si chiedono: che cosa cambia? Per il momento niente. Perché l'emendamento approvato ieri alla Camera, per iniziativa del deputato leghista Pini, potrà diventare legge solo se sarà votato, definitivamente (quindi, senza cambiare nemmeno una virgola) anche dal Senato.
Resta però il fatto che se ciò avverrà, la modifica riformulerà radicalmente il sistema della responsabilità civile dei magistrati, cioè quanto è adesso previsto dalla cosiddetta legge Vassalli del 1988 (la legge 117/88 che prende appunto il nome dal giurista socialista Giuliano Vassalli). Una legge che fu fortissimamente voluta all'epoca da una larghissima maggioranza (Dc, Pci e Psi insieme) — secondo le accuse di Marco Pannella — per «sterilizzare» di fatto l'esito del referendum abrogativo promosso e vinto dai Radicali l'anno prima, cioè nel 1987, sull'onda del caso Tortora, con oltre l'80 per cento dei consensi, quasi venti milioni di voti a favore.
Le polemiche, insomma, durano da oltre vent'anni. Ebbene, l'emendamento di Pini prevede, in particolare, che «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento» di un magistrato «in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia», possa rivalersi facendo causa allo Stato e al magistrato per ottenere un risarcimento dei danni. Le modifiche apportate alla norma attualmente in vigore, sono quindi essenzialmente due. Innanzitutto l'emendamento estende la responsabilità anche alla più generica «manifesta violazione del diritto». In secondo luogo l'emendamento prevede la citazione diretta del giudice o del pm da parte del presunto danneggiato. Prima, il cittadino che si riteneva leso nel suo diritto citava in giudizio lo Stato che poi poteva rivalersi sul magistrato, ma solo entro il limite di un terzo di annualità dello stipendio. Ora, invece, la modifica prevede la possibilità di promuovere subito la causa contro i singoli giudici, determinando, secondo i magistrati, il rischio di massicce astensioni e ricusazioni oppure di un'atteggiamento tendenzialmente «più morbido» dei pm per evitare problemi.
Inoltre bisogna aggiungere che il sistema introdotto ieri dall'emendamento non esiste in nessun altro Paese. In quelli di diritto scritto, come Austria, Francia, Germania, Spagna e Svizzera è prevista infatti, come attualmente da noi, la possibilità di esperire in un novero limitato di casi un'azione di risarcimento dei danni solamente contro lo Stato che potrà rivalersi in parte contro il magistrato. Nei paesi di common law (come Stati Uniti e Gran Bretagna), la responsabilità politica del Congresso o del Lord Cancelliere viene a costituire un punto di equilibrio e di contrappeso alla totale immunità da responsabilità civile dei magistrati (immunity from civil liability). Il giudice americano — sia federale sia statale — gode infatti di una immunità per i propri atti giudiziari anche se commessi con dolo. Ma può essere rimosso, sia pure secondo una procedura complessa.
I fautori della responsabilità civile diretta dei magistrati italiani fanno notare invece che dall'entrata in vigore della legge dell'88 l'Italia è l'unico caso al mondo in cui un giudizio nei confronti dei magistrati (affidato peraltro ad appartenenti alla medesima categoria) deve passare per nove gradi. Tre per l'ammissibilità del procedimento, tre per individuare la responsabilità del singolo magistrato, e tre per l'eventuale rivalsa da parte del ministero della Giustizia. Per cui dal 1988 a oggi sono state appena 406 le cause effettivamente avviate da cittadini nei confronti di un giudice. Sottoposte al vaglio preventivo del tribunale di appartenenza, le citazioni dichiarate «ammissibili» sono state soltanto 34. E le condanne sono state quattro in tutto.

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