Nella rete del comando

by Editore | 21 Luglio 2012 14:05

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Un contributo che nasce all’interno di un percorso di ricerca che ha avuto diversi momenti seminariali nell’ultimo anno e che vedrà  l’uscita di una serie di volumi nel prossimo autunnoVale forse la pena partire da un dato fenomenologico. Il lessico del diritto e dei diritti si è andato diffondendo e generalizzando negli ultimi decenni. Ciò che sino a trent’anni fa «disturbava» – e lo faceva in particolare nella discussione teorica e nella pratica politica antagoniste e radicali: e cioè il fatto che rivendicazioni e proteste potessero esprimersi come petizioni il cui più immediato, per quanto involontario, effetto,finisse con l’essere quello di inginocchiarsi di fronte al potere in grado di riconoscerle – oggi non sembra disturbare affatto. Anzi. Non si sono prodotti movimenti sociali o materializzate soggettività  politiche, almeno a partire da una ventina di anni, potrebbe forse dirsi, che non si siano servite di semantiche giuridiche o di retoriche dei diritti.

Il potere occultato
Cos’è cambiato? Di quali processi possiamo assumere come indice, segno, questo mutamento? Credo si possa assumere la proliferazione del diritto – e non intendo quest’ultima solo in termini di diffusività  di claims soggettivi, quanto piuttosto come traccia di processi decentrati ed autonomi di produzione giuridica – come effetto della frammentazione giuridica che marca la contemporaneità . Crisi della sovranità , degerarchizzazione delle fonti normative, settorializzazione e specificazione di codici informali, travolgono le frontiere su cui si è tradizionalmente assestata la scienza del diritto e fanno scivolare nell’indistinzione la differenza tra pubblico e privato, tra fatti e norme, tra società  civile e Stato, espropriando contemporaneamente quest’ultimo del monopolio della produzione del diritto e della sistematizzazione dell’ordinamento. Se un tempo la critica del diritto era semplicemente la critica dell’ipocrisia per mezzo della quale il sistema giuridico occultava il dominio dello Stato, svaporata la centralità  di quest’ultimo a fronte di processi sociali che non possono essere interpretati come liberati per effetto di una sua «autolimitazione», ma, al contrario, come autentiche eccedenze rispetto alla potenza di formalizzazione e di neutralizzazione di quest’ultimo, il diritto può essere appropriato, attraversato e adoperato, come parte di un più generale progetto di trasformazione della realtà . 
Ciò va fatto in due modi. Da un lato, studiando e approfondendo la genealogia di questi processi di progressiva e incrementale «decostituzionalizzazione» del diritto. Dall’altro, provando a forzare i limiti sui quali si attesta l’ultima difesa delle categorie e dei concetti della scienza giuridica, per rendere invece possibili traiettorie di istituzionalità  autonoma e di giuridificazione dei processi sociali trainati dalle nuove forme della soggettività ; una soggettività  irriferibile ed irriducibile allo spazio dei dispositivi della governance poststatuale, la cui costituzione si fonda nei processi cooperativi che definiscono la contemporanea composizione del lavoro vivo. 
È evidente che, per quanto attiene al primo aspetto, il lavoro di ricerca e di discussione che si tratta di intraprendere si dimostra ancora orientato, principalmente, alla decostruzione. Ciò che si tratta di fare non è soltanto una genealogia dei processi che ci hanno portati sino a qui – smantellamento del compromesso sociale fordista nei singoli paesi in cui esso si sia determinato, perdita di rilevanza delle istituzioni rappresentative della democrazia, risignificazione della sovranità  nel quadro delle strategie di governance globale ai fini del perseguimento di finalità  organizzative che trascendono gli spazi e i quadri istituzionali dello Stato nazionale, proliferazione ed invasività  di nuovi dispositivi disciplinari che funzionano come «biopoteri» -, ma di installare al cuore di questi processi un’istanza di critica radicale.
Il punto di partenza è l’impossibile definizione, in termini tradizionali, del diritto a partire dalla proprietà  privata. Quanto muove e tiene in tensione i processi che segnano l’attualità  è una cooperazione sociale che produce valore a partire dalle qualifiche specie-specifiche dell’uomo come animale linguistico e sociale, una cooperazione che assume a propria risorsa chiave la relazione, la costitutiva eccedenza di ciò che può essere fatto e che viene fatto in comune, nel reciproco potenziamento delle singolarità . Nulla a che fare con il lockeano subjectum e le sue dinamiche proprietarie. All’emersione di una nuova qualità  comune del lavoro vivo, corrisponde lo sfruttamento che la assume come tale; e questo significa che la liberazione del comune non può essere realizzata da nessuna istanza del «pubblico» che della proprietà  privata rappresenta lo schema di composizione giuridica e la protezione legale. Rivendicare diritti comuni – rivendicare il diritto del comune – vuol dire in prima approssimazione almeno questo: far saltare la dialettica tra pubblico e privato e ridislocare su di un altro piano il momento appropriativo. Chiamiamo perciò commons, beni comuni, quei beni che solo in comune possono essere prodotti e che solo come tali possono, perciò, essere fruiti e goduti. Non (o almeno non solo) quelli che altri intende invece riconoscere come inscritti nella natura o semplicemente legati ai diritti fondamentali della persona.

Soggettività  da imbrigliare
Pensare oltre questa necessaria soglia decostruttiva significa anche assumersi l’onere di provare ad immaginare, in positivo, le forme di una nuova istituzionalità . La differenza tra pubblico e privato non è soltanto quella che fa dello Stato il sovrano tutore degli interessi socialmente dominanti, ma il perno sul quale ruota un sistema di poteri che lavora alla neutralizzazione e alla spoliticizzazione delle dinamiche sociali. Inutile ricordare come la stessa dottrina del potere costituente opera con uno schema di retroproiezione: è a partire dall’esserci di un dispositivo costituzionale che si immagina – di fatto neutralizzandola – la dinamica costituente che lo pone. Un possibile diritto del comune va al contrario definito a partire da istituzioni che traducano continuamente e in modo sempre «aperto» un’autopoiesi radicata nella potenza, sempre eccedente, della soggettività . 
In tempi recenti, alcuni autori, tra cui Gà¼nther Teubner, hanno spesso parlato di governance, come risposta alla crisi della sovranità . Quello che la teoria giuridica e politologica contemporanea chiama «governance» è tuttavia l’insieme di dispositivi di cattura per mezzo dei quali il comando si reinnesta sull’eccedenza della soggettività . È questa eccedenza quella che innesca il processo di destrutturazione dello Stato e delle sue categorie giuridiche. Sin dagli anni Settanta, e ancora utile sarebbe in questo senso rileggere il rapporto alla Trilaterale sulla crisi di governabilità  delle democrazie (M. J. Crozier, S. P. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York, New York University Press, 1975), il problema per le classi dominanti è come rispondere all’eccesso di claims che investe gli istituti della rappresentanza politica rendendo operative formule e dispositivi istituzionali volti ad un più efficiente controllo dei primi. Flessibilizzare il comando, svuotare della loro centralità  gli spazi della rappresentanza e i luoghi della democrazia formale, decentrare la produzione del diritto, cooptare in nuove forme di partecipazione settori organizzati della società  civile, è quanto appare allora utile per aggirare la crisi dello Stato e innestare profondamente all’interno dei processi sociali dispositivi di regolazione in grado di adeguarsi ai mutamenti che investono la produzione della soggettività  e i nessi materiali che ne organizzano la composizione. Governare significa installarsi fondamentalmente in uno stato di eccezione permanente e affrontare continuamente il rischio dell’eccedenza; significa intervenire sui rapporti che devono essere governati misurando la legittimità  dell’azione di governo sul risultato che essa potrà  dimostrare di aver conquistato e non più, o non tanto, sulle procedure democratico-formali in base alle quali quell’istanza di governo si sia in precedenza formata. Si tratta di un rovesciamento temporale decisivo.
La destrutturazione degli istituti tradizionali del diritto che la stessa riorganizzazione del comando deve spingere sempre più avanti per «governare» quanto sempre più si dimostra capace di sfuggirgli – ecco allora la sua riduzione a semplice amministrazione, la sua tecnicizzazione, il suo lavorare sul crinale di una sempre più evanescente distinzione tra pubblico e privato, il suo evocare ed invocare forme di compartecipazione alla decisione-; dall’altro, il problema di un livello di autogoverno, innestato al conflitto, forse mai raggiunto e che può essere conquistato proprio per le caratteristiche che segnano la contemporanea composizione di classe del lavoro vivo e una potenza di cooperazione che si dimostra irriducibile all’«Uno» del comando. 
È esattamente questo il punto che sollecita al confronto le tesi del «costituzionalismo societale» della teoria postsistemica del diritto di Gà¼nther Teubner. 
I capisaldi della teoria postsistemica del diritto elaborata da Teubner sono un modello molto raffinato per l’analisi e per la comprensione dei processi di giuridificazione che attraversano la contemporaneità , ma non sostengono, forse, sino in fondo la sfida teorica di una rinnovata tensione politica tesa al «comunismo». Sono infatti fondamentalmente due le posizioni che a Teubner sembrano irrinunciabili: da un lato il mantenimento, anche se opportunemente soggetto a riarticolazione, della distinzione pubblico / privato, dall’altro, una nozione di pluralismo che non può essere sacrificata a quella che a lui sembra un’ontologia «olistica» del comune. Il costituzionalismo societale di Teubner lavora con una nozione differenziata di sistema che valorizza l’autonomia delle sfere comunicative e l’autoriflessione all’interno di ciascuna di esse. È perciò comprensibile che egli mantenga un’istanza «pubblica» come luogo del confronto, della discussione e della deliberazione nella «policontesturalità » delle pratiche e una nozione differenziata e relativa di soggettività . E tuttavia, la distinzione alla quale egli si riferisce, modifica radicalmente il profilo giuridico classico della distinzione tra pubblico e privato. Per Teubner, quindi, la distinzione resta cioè essenziale per l’autocostituzionalizzazione delle singole sfere civili e per difendere la loro autonomia dal possibile imporsi di logiche egemoniche dell’una sulle altre. La sua idea di costituzionalismo societale attraversa per così dire la frammentazione giuridica contemporanea e ne valorizza il potenziale «costituente». E non solo: quanto rileva della concezione giuridica di Teubner è il carattere autosovversivo immanente al diritto e una definizione dinamica e mobile dell’equilibrio normativo. 

Le fabbriche della legge
Cosa resta, in questo quadro, dello Stato? Che nell’attuale regime di regolazione giuridica globale non ci sia un’esteriorità  immediatamente agibile in senso politico, significa per altro verso che non c’è un fuori rispetto all’operatività  della «matrice anonima» del diritto. Lo Stato stesso assume perciò un diverso significato e un ruolo differente. Non viene accantonato e superato, ma viene piuttosto valorizzato come agenzia, pubblica e locale, per un ordine economico che lo trascende e che sfrutta il monopolio dei poteri normativi e sanzionatori che lo Stato ancora detiene ai fini dell’implementazione dei propri codici e dei propri principi. Lo Stato, in altri termini, lungi dall’essere il detentore di una razionalità  pubblica progressiva, secondo il canone del compromesso fordista, diventa il punto di snodo di logiche sistemiche generali che articolano altrimenti gli spazi politici e giuridici globali: territorializzando o muovendo flussi di informazioni, merci, valore, imponendo il ricatto del debito, ristrutturando o destrutturando i regimi nazionali di Welfare state, orientando interi processi di istituzionalizzazione e di Law building, ad esempio.
Quello dello Stato è dunque un tema decisivo. E non solo per quanto attiene alla sua trasformazione nel senso appena indicato, ma anche, e soprattutto, perché è a partire dalla crisi dello Stato, sulle rovine di quest’ultimo, che diventa necessario pensare dimensioni di nuova istituzionalità  comune. La concentrazione del potere nelle mani di un numero sempre più ridotto di attori globali, i tratti seccamente esecutivi che obliterano e che esautorano i processi e le istituzioni della democrazia rappresentativa, le privatizzazioni, le liberalizzazioni e le altre «riforme strutturali» che incardinano lo Stato al semplice ruolo di volonteroso rule-taker di regole e programmi decisi altrove, segnano un presente in cui il problema della cattura e del governo del comune si fa problema decisivo per il capitale e quello della liberazione del comune necessario per tutti.

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