Clandestinità: un reato da cancellare

by Sergio Segio | 15 Gennaio 2014 12:22

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Trovo per così dire biz­zarro che chi riven­dica con fie­rezza la pro­pria ascen­denza socia­li­sta e chi evoca come pro­prio rife­ri­mento la dot­trina sociale della chiesa, voglia difen­dere un cator­cio rea­zio­na­rio e regres­sivo come il reato di clan­de­sti­nità. Si tratta di una fat­ti­spe­cie penale pro­pria di una fase giu­ri­dica pre­ce­dente all’affermazione dello stato di diritto: quella in cui si veniva puniti non per le azioni com­messe ma per la pro­pria con­di­zione esi­sten­ziale, cul­tu­rale o sociale. Si veniva puniti per­ché «vaga­bondi o sov­ver­sivi», «anti­cle­ri­cali» o «giu­dei».

Fatte le debite dif­fe­renze, il reato di clan­de­sti­nità evoca il mede­simo clima e puni­sce non per ciò che si fa, ma per ciò che si è. Ven­gono cosi con­trad­detti prin­cipi fon­da­men­tali del diritto moderno, quello libe­rale e garan­ti­sta, che esige — per­ché vi sia reato — mate­ria­lità e offen­si­vità dell’azione, capace di ledere terzi o inte­ressi col­let­tivi tute­lati. Col reato di clan­de­sti­nità si puni­sce la mera con­di­zione esi­sten­ziale di chi, alla ricerca di un’opportunità di vita e di futuro, si trovi irre­go­lar­mente pre­sente nel ter­ri­to­rio nazio­nale. Per­ché non intro­durre, allora, la fat­ti­spe­cie penale della povertà? E trovo addi­rit­tura eccen­trico che l’unico argo­mento addotto dagli indo­miti soste­ni­tori di quel reato sia il fatto che esso si ritrovi negli ordi­na­menti di altri Stati. Beata inno­cenza. Sanno, costoro, che nel mondo sono ben sette le cosid­dette «demo­cra­zie libe­rali» che pre­ve­dono la pena capitale?

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