Niente più segreti in Svizzera con il nuovo accordo bilaterale

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MILANO. L’imminente firma dell’accordo con la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni fiscalmente sensibili (si veda il Sole 24 Ore di ieri) potrebbe risolvere una volta per tutte la questione della utilizzabilità delle liste Falciani, almeno nei confronti della Confederazione, paese che peraltro ospita oltre 72 mila delle nuove posizioni sospettate di infedeltà fiscale.
Il fisco, infatti, dentro la cornice del futuro accordo bilaterale – che impone la rottura del segreto bancario quando si tratta di depositi di cittadini stranieri ma contribuenti nella madrepatria – non avrebbe difficoltà ad ottenere per via amministrativa (cioè senza nemmeno passare da un giudice) il “profilo” del sospettato di evasione fiscale. La radiografia dei conti esteri permetterebbe all’Agenzia di ricostruire le movimentazioni e di ricondurle, salva la prova contraria, a redditi italiani occultati.
Alle procure della repubblica resterebbe l’iniziativa penale nei casi – che per la verità appaiono la norma in questo spaccato di clienti Hsbc – in cui l’evasione fiscale è sopra la soglia di punibilità, o quando le provviste siano state create con fatturazioni false o artifici contabili.
Il problema, quindi, in attesa di un definitivo orientamento sul punto della Cassazione – che in più occasioni a partire dal 2001 si è espressa alternativamente pro e contro l’utilizzo dei dati acquisiti in modo non ortodosso (si vedano le sentenze 8344/2001, 8273/03 e 19689/04, fino all’ultima, interlocutoria e controversa 38753/2012) – è destinato a rimanere in balìa dei giudici tributari, come si legge nell’articolo sopra, almeno fino all’entrata in vigore degli accordi bilaterali di assistenza fiscale a tutto campo.
La questione però, alla luce delle imminenti novità legislative anche in materia di voluntary disclosure – cioè di rimpatrio volontario dei capitali “in nero” – può essere vista da un altro punto di vista.
I titolari dei “nuovi” conti non ancora raggiunti da iniziative dell’agenzia delle Entrate – o della Guardia di finanza – potrebbero decidere di concordare con gli uffici fiscali una compliace della propria posizione estera, pagando l’intero importo delle tasse dovute, sanzioni amministrative ultraridotte e provando a contenere le conseguenze penali dentro il limite della conversione pecuniaria (nel progetto di decreto legge fermo sui banchi del governo, invece, il reato di evasione fiscale del “pentito” estero non sarà più perseguito). L’alternativa, per questi nuovi correntisti “Falciani” potrebbe essere una lunga battaglia legale che nei prossimi anni fornirà al fisco e alla magistratura armi molto più invasive e incisive.


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