Abusi sui minori. Anche lo Stato e? colpevole
Dopo varie sentenze di giudici americani chiamati a decidere sulla responsabilita? civile delle diocesi in favore delle vittime di abusi, si apre un nuovo e importante profilo di responsabilita?, con un essenziale chiarimento di principio. Questa volta sono gli Stati ad essere chiamati in causa. La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che l’Irlanda e? responsabile di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti di una bambina che in una «scuola nazionale» aveva subi?to ripetuti abusi sessuali da parte di un insegnante.
Le «scuole nazionali» ricevono in Irlanda la quasi totalita? degli alunni, sono scuole finanziate dallo Stato, ma sono gestite da enti religiosi: nell’oltre il 90% dei casi cattolici, come nella vicenda giudicata dalla Corte europea. Le numerose proteste di genitori di alunni nei confronti di un insegnante (laico), indicato come responsabile di abusi sessuali, non avevano trovato ascolto da parte della scuola amministrata dalla diocesi, che non aveva denunciato il responsabile ne? alla polizia, ne? al Ministero dell’Istruzione. Il responsabile si era dimesso da quella scuola, per poi essere assunto in altra «scuola nazionale». Venuta alla luce la vicenda dopo quasi trent’anni, egli era stato infine condannato per abusi su ventuno allievi e finalmente l’autorizzazione all’insegnamento gli era stata ritirata.
Una vicenda molto grave evidentemente, che si iscrive nel quadro di minimizzazione e copertura che e? venuto in luce negli ultimi anni in molte parti del mondo, suscitando scandalo e spingendo le autorita? ecclesiastiche centrali ad un nuovo e piu? rigoroso atteggiamento. Ma non e? questo l’aspetto che merita adesso di essere sottolineato. Per ogni verso la vicenda non si distingue da tante altre. Tuttavia fino ad ora, nel dibattito pubblico, l’attenzione era stata monopolizzata dall’atteggiamento tenuto in sede locale o centrale dai responsabili della Chiesa, negando alcuni che vi fosse stata tolleranza colpevole e invece lodando altri il nuovo rigore instaurato. Sullo sfondo, implicito ma ben chiaro, stava una sorta di riconoscimento che tutto sommato si trattava di affare interno alle istituzioni e alle regole ecclesiastiche, con i loro giudici e le loro sanzioni. Una questione di liberta? religiosa, da gestire all’interno della Chiesa e da cui era bene (prudente) che lo Stato rispettosamente si astenesse, voltando lo sguardo altrove. Si criticava percio? la Chiesa e ad essa si chiedeva un diverso atteggiamento. Quasi che delitti gravissimi, commessi sul suo territorio potessero esser ritenuti extraterritoriali rispetto allo Stato, ai suoi giudici e alle sue sanzioni. Un residuo dell’antica doppia giurisdizione penale ecclesiastica e dello Stato, in cui quest’ultimo si ritraeva lasciando il campo all’altra. Ed e? questo invece che la Corte europea nega. Lo Stato non puo? sottrarsi al suo obbligo di vigilanza, prevenzione e repressione penale, quando in gioco sia la protezione di persone deboli come sono i bambini nelle scuole o in generale coloro che si trovano in situazioni che condizionano la loro liberta? o impongono il silenzio.
L’Irlanda e? stata condannata per non aver messo in opera un sistema legislativo e amministrativo, di obblighi e di prassi ispettive di controllo, che pienamente rispondesse alla responsabilita? che incombe sullo Stato in generale sul suo territorio e in particolare in ambiti lasciati alla gestione altrui, come quella scolastica, in cui possono esser commessi gravi delitti contro persone vulnerabili. Il principio in se? non puo? sorprendere. Sorprendente era invece che di fronte al fenomeno venuto in luce si discutesse solo della debolezza o tolleranza delle istituzioni ecclesiastiche, facendo intendere che ci si sarebbe aspettati da esse – e non anche dallo Stato maggior fermezza e rigore. Se dunque il principio affermato non e? sorprendente, la sentenza della Corte europea non e? per questo meno importante. Indipendentemente dalla responsabilita? dei superiori ecclesiastici, sia nell’ambito delle istituzioni della Chiesa, sia nei rapporti con le autorita? dello Stato, su queste incombe l’obbligo di agire, revocare autorizzazioni, assicurarsi che reati non vengano commessi, raccogliere e indagare sulle notizie e sanzionare le violazioni della legge penale. In gioco, in vicende come quelle giudicate dalla Corte europea, e? il diritto dei singoli, tanto piu? se deboli e vulnerabili, ad essere comunque protetti dalle leggi e dalle istituzioni dello Stato.
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