Cannabis, ecco cosa prevedono le legislazioni degli altri Paesi

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AUSTRALIA Rimane ille­gale il pos­sesso, l’uso, la col­ti­va­zione e la ven­dita. Tut­ta­via la seve­rità delle san­zioni dipende dai sin­goli Stati. Il pos­sesso di modi­che quan­tità per uso per­so­nale è stato depe­na­liz­zato — anche se riman­gono in uso san­zioni ammi­ni­stra­tive e pecu­nia­rie — in alcuni Stati (Austra­lian Capi­tal Ter­ri­tory, South Austra­lia, Western Austra­lia e nei Nor­thern Ter­ri­tory), men­tre rimane ille­gale in altri (New South Wales, Queen­sland, Vic­to­ria e Tasma­nia) dove però il ricorso a pene deten­tive per modi­che quan­tità è piut­to­sto raro. La can­na­bis è con­te­nuta nelle cosid­detta tabella 9 — la stessa dell’eroina — livello fede­rale così che in tutti gli Stati non può essere usato né a scopo tera­peu­tico né a scopo ludico.

AUSTRIA Il pos­sesso è punito fino a un anno di reclu­sione o in alter­na­tiva di trat­ta­mento sani­ta­rio. Tut­ta­via la nuova legge sui nar­co­tici fa pre­va­lere il prin­ci­pio dell’uso per­so­nale rispetto a quello della modica quan­tità. Il par­la­mento ha anche appro­vato rego­la­menti che con­sen­tono la col­ti­va­zione di can­na­bis per fini tera­peu­tici. È pos­si­bile pre­scri­vere far­maci pro­dotti con deri­vati della can­na­bis, oltre all’importazione del Sati­vex dalla Germania.

BELGIO Seb­bene il pos­sesso e la ven­dita di deri­vati della can­na­bis rimanga ille­gale in Bel­gio, nell’ultimo decen­nio le auto­rità hanno appro­vato alcuni emen­da­menti legi­sla­tivi volti a creare un clima di mag­giore tol­le­ranza rispetto alla deten­zione di una modica quan­tità: così che, dal gen­naio 2005, il con­sumo in luo­ghi pri­vati, il pos­sesso fino a tre grammi e la col­ti­va­zione di una pianta di mari­juana seb­bene riman­gano ille­gali, sono tut­ta­via tollerati.

BOLIVIA La legi­sla­zione vieta l’uso di droga e puni­sce con il car­cere e/o il trat­ta­mento disin­tos­si­cante for­zato anche il sem­plice pos­sesso per uso personale.

BRASILE La legge del 2006 ha depe­na­liz­zato il con­sumo e non pre­vede più il car­cere per il pos­sesso ai fini del con­sumo per­so­nale di qual­siasi tipo di droga, ma misure alter­na­tive alla deten­zione (segna­la­zione, ser­vizi comu­ni­tari e edu­ca­zione sugli effetti della droga). Pre­vi­sta una netta distin­zione tra con­su­ma­tori e trafficanti.

BULGARIA La can­na­bis è inse­rita nelle dro­ghe di classe A: sostanze a rischio ele­vato, la stessa di eroina, cocaina, Mdma e amfe­ta­mine. Il sem­plice pos­sesso è punito con la reclu­sione da 1 a 6 anni e una san­zione pecu­nia­ria dai 1000 ai 5000 euro; men­tre per il pos­sesso ai fine della ces­sione le pene vanno dai 2 gli 8 anni di car­cere per pic­cole quan­tità, dai 3 ai 12 anni per grandi quan­tità, dai 5 ai 15 anni quando nello spac­cio sono coin­volte orga­niz­za­zioni cri­mi­nali. Anche la col­ti­va­zione indi­vi­duale è punita con la reclu­sione da 2 a 5 anni e con san­zioni pecu­nia­rie fino a 5000 euro; men­tre la col­ti­va­zione legata ad orga­niz­za­zioni cri­mi­nali è punita da 10 a 20 anni di car­cere e san­zioni pecu­nia­rie che pos­sono arri­vare ai 100.000 euro.

CANADA Ha dato il via nel 2001 a un pro­gramma di uso tera­peu­tico della can­na­bis. Dall’aprile 2014 l’unico modo legale con cui sarà pos­si­bile pro­cu­rarsi mari­juana per scopo medico sarà quello di rivol­gersi — con rego­lare ricetta — ai pro­dut­tori auto­riz­zati (Lp).

CILE La legge 20.000 del 2005 ha intro­dotto il reato di micro-spaccio e dal 2008 la can­na­bis è inse­rita nella tabella di sostanze che danno un ele­vato grado di dipen­denza e tos­si­cità per cui sono pre­vi­ste pene severe. La legi­sla­zione non puni­sce il con­sumo per­so­nale e pri­vato di nes­suna droga, men­tre san­ziona il con­sumo di gruppo.

COLOMBIA L’attuale legge qua­dro sugli stu­pe­fa­centi in vigore dal 1986 san­ziona penal­mente sia la col­ti­va­zione sia la ven­dita di cannabis.

COSTA RICA A dif­fe­renza di altri Paesi dell’America Cen­trale, in Costa Rica il sem­plice con­sumo e pos­sesso di can­na­bis non rap­pre­senta un reato penale.

CROAZIA Dal 2013 il pos­sesso di una modica quan­tità di can­na­bis (un grammo) com­porta una san­zione pecu­nia­ria tra le 5.000 e le 20.000 kuna e il seque­stro della sostanza. Men­tre ven­dere o col­ti­vare mari­juana è un reato puni­bile con pene che oscil­lano dai 3 ai 15 anni di carcere.

CIPRO Cipro ha adot­tato una poli­tica di tol­le­ranza zero anche nei casi di modica quan­tità e di con­sumo pri­vato per tutte le sostanze con­te­nute nelle tabelle di classe B: con pene che pos­sono arri­vare agli 8 anni di car­cere per il sem­plice pos­sesso. Men­tre se tro­vati in pos­sesso di più di tre piante o di 30 grammi di can­na­bis si incorre nelle san­zioni pre­vi­ste per lo spaccio.

ECUADOR Depe­na­liz­zato l’uso per­so­nale gra­zie a una sto­rica deci­sione dell’Assemblea Costi­tu­zio­nale che ha san­cito che ‘in nes­sun caso i con­su­ma­tori di dro­ghe pos­sono essere cri­mi­na­liz­zati per non vio­lare i loro legit­timi diritti costi­tu­zio­nali’ e che biso­gna adot­tare nei con­fronti delle tos­si­co­di­pen­denze una poli­tica di ridu­zione del danno.

ESTONIA Fino a 10–20 grammi di hashish/marijuana sono con­si­de­rati per uso per­so­nale e san­zio­nati con una multa. Men­tre quan­ti­ta­tivi mag­giori, la col­ti­va­zione e lo spac­cio sono puniti con pene fino a 10 anni di carcere.

FINLANDIA Dal 2010 è in corso un pro­gramma di spe­ri­men­ta­zione dell’uso di far­maci pro­dotti con deri­vati della can­na­bis, il Sati­vex, che però coin­volge un numero estre­ma­mente esi­guo di per­sone. L’uso, il pos­sesso e la col­ti­va­zione di can­na­bis è punito con una multa o con pene deten­tive fino a due anni.

FRANCIA Nel 2013 è stata emen­data la legge sugli stu­pe­fa­centi per con­sen­tire la pro­du­zione, il tra­sporto, la ven­dita e l’uso di far­maci con­te­nenti deri­vati della can­na­bis. Nel gen­naio 2014 è stato appro­vato l’uso del Sati­vex. Invece l’uso ricrea­tivo, la ven­dita e la col­ti­va­zione sono punite con una delle leggi più severe dell’Ue e che for­mal­mente non pre­vede distin­zione tra le sostanze.

GERMANIA Anche la sem­plice deten­zione è con­si­de­rata un reato penale, tut­ta­via — dopo un inter­vento della Corte Costi­tu­zio­nale — nei casi di pos­sesso di modi­che quan­tità per uso per­so­nale le accuse cadono quasi sem­pre. La defi­ni­zione di modica quan­tità varia a seconda del Land: con Ber­lino che nella grande mag­gio­ranza di casi con­sente di dete­nere fino a 15 grammi, men­tre in Baviera il mas­simo con­sen­tito sono 2–3 grammi. Ber­lino ha appro­vato pro­grammi pilota per l’uso della can­na­bis tera­peu­tica, anche se coin­vol­gono un numero piut­to­sto mode­sto di malati.

GRECIA Il pos­sesso e l’uso anche di modi­che quan­tità di can­na­bis rimane ille­gale con pene fino ad un anno.

HONDURAS La nor­ma­tiva vigente puni­sce con pene severe sia l’uso medico sia quello ricrea­tivo dei deri­vati della cannabis.

ISLANDA Il con­sumo è ille­gale anche in modi­che quan­tità e le multe pos­sono arri­vare a 500 Usd per il pos­sesso di un solo grammo.

IRLANDA Uffi­cial­mente non è rico­no­sciuto alcun bene­fi­cio medico nell’uso della can­na­bis, la cui col­ti­va­zione è punita pesan­te­mente. Il pos­sesso costi­tui­sce un reato penale puni­bile con una san­zione pecu­nia­ria — nel caso di primo e secondo seque­stro — o l’arresto in modo progressivo.

ISRAELE Fin dagli anni ’90 ha avviato il più ampio e avan­zato pro­getto di ricerca e spe­ri­men­ta­zione dell’uso tera­peu­tico della can­na­bis. Dal 2004 è stato avviato un pro­getto pilota di uso tera­peu­tico tra i mili­tari come trat­ta­mento dello stress post-traumatico.

LUSSEMBURGO Nel 2001 è stato intro­dotta una distin­zione tra le diverse sostanze e sosti­tuite le pene deten­tive pre­vi­ste per la deten­zione di deri­vati della can­na­bis con san­zioni pecu­nia­rie tra i 250 e i 2500 euro. Tut­ta­via è ancora pre­vi­sta la deten­zione in car­cere — da 8 giorni a sei mesi — se il con­sumo di can­na­bis avviene davanti a minori, a scuola o nei posti di lavoro. Pene da uno a cin­que anni per ven­dita, col­ti­va­zione e trasporto.

MALTA Nes­suna distin­zione tra le diverse sostanze e non viene indi­cata la quan­tità con­si­de­rata uso per­so­nale. Le con­danne per traf­fico di stu­pe­fa­centi oscil­lano tra 4 anni e l’ergastolo, più una san­zione pecu­nia­ria. Men­tre per il pos­sesso le pene vanno da uno a tre anni, più una san­zione pecuniaria.

MESSICO Nel 2009 è stato di fatto depe­na­liz­zato il pos­sesso fino a 5 grammi per uso per­so­nale di can­na­bis, tut­ta­via con­ti­nuano ad essere fre­quenti i casi di arre­sti arbi­trari o per­sone dete­nute per la sem­plice detenzione.

NORVEGIA In caso di primo fermo in cui si è tro­vati in pos­sesso di can­na­bis fino a 5 grammi — con­si­de­rati la dose per­so­nale — si è puniti con un’ammenda di 1500–15000 corone. Se la quan­tità di can­na­bis seque­stra è supe­riore o nei casi di reci­diva — secondo fermo in tre mesi – soli­ta­mente si viene pro­ces­sati e le pene pre­vi­ste sono com­prese tra i sei mesi e i due anni. Men­tre in caso di spac­cio o di traf­fico di stu­pe­fa­centi le pene vanno dai sei mesi e i 21 anni.

PAESI BASSI (OLANDA) Fin dal 2003 è con­sen­tito l’acquisto die­tro pre­scri­zione medica di can­na­bis tera­peu­tica oltre che a far­maci deri­vati dalla can­na­bis. La poli­tica sulla droga olan­dese è carat­te­riz­zata da una rigo­rosa distin­zione tra dro­ghe leg­gere e pesanti. La legge pre­vede l’arresto per un mese o un multa di 3350 euro in caso di pro­du­zione, ven­dita e pos­sesso fino a 30 grammi di can­na­bis. L’importazione e l’esportazione di can­na­bis è san­zio­nata con pene fino a 4 anni di carcere.

PARAGUAY Nel 1988 è stato depe­na­liz­zato il pos­sesso – sia a fine medici che ricrea­tivi — fino a 10 grammi di can­na­bis e 2 grammi di oppiacei.

PERÙ Esi­ste un pro­gramma di col­ti­va­zione e distri­bu­zione della foglia di coca gestito diret­ta­mente dall’agenzia gover­na­tiva Enaco. Seb­bene il pos­sesso per uso per­so­nale — fino ad 8 grammi — non sia ille­gale, circa il 60% dei dete­nuti è in car­cere per reati col­le­gati alla sem­plice detenzione.

POLONIA Dal 2012 è auto­riz­zata la regi­stra­zione del Sati­vex. Per il pos­sesso di tutte le sostanze con­te­nute nel Act on Coun­te­ring Drug Addic­tion sono pre­vi­ste pene fino a tre anni. Nei casi di minore gra­vità la pena può essere ridotta ad un anno.

PORTOGALLO E’ stato il primo Paese al mondo a depe­na­liz­zare il con­sumo per­so­nale di tutte le dro­ghe: coloro tro­vati in pos­sesso di un quan­ti­ta­tivo non supe­riore alla dose per dieci giorni (25 grammi di mari­juana, 2 grammi di cocaina, 1 grammo di eroina, 1 grammo di Mdma, etc.) ven­gono inter­vi­stati dalla Com­mis­sione per la Dis­sua­sione dalla Dipen­denza dalle Dro­ghe che può sta­bi­lire una serie di prov­ve­di­menti ammi­ni­stra­tivi: una san­zione pecu­nia­ria, il ritiro del pas­sa­porto, del porto d’armi, della licenza di eser­ci­tare alcune professioni.

REGNO UNITO La can­na­bis è con­si­de­rata una sostanza di classe B (rischio mode­rato). Soli­ta­mente nelle prime due occa­sioni in cui si viene tro­vati in pos­sesso di deri­vati c’è una segna­la­zione alla poli­zia e il seque­stro della sostanza, poi dalla terza volta si può essere sot­to­po­sti a un pro­cesso penale che pre­vede pene fino a cin­que anni.

REPUBBLICA CECA Dal gen­naio 2010 il pos­sesso fino a 15 grammi per uso per­so­nale o di 5 piante è una sem­plice infra­zione ammi­ni­stra­tiva. Dal 1 aprile 2013 è stato intro­dotto l’uso tera­peu­tico della can­na­bis, anche se le spese soste­nute non sono coperte dalle assicurazioni.

ROMANIA E’ pre­vi­sta una san­zione ammi­ni­stra­tiva di 150–200 Usd per il pos­sesso di modi­che quan­tità. Men­tre per lo spac­cio o il pos­sesso di grandi quan­tità di can­na­bis le pene vanno dai 3 agli oltre 6 anni di carcere.

SPAGNA Nel 2005 la Cata­lo­gna è stata la prima regione a lan­ciare un pro­prio pro­getta pilota di uso tera­peu­tico del Sati­vex. In Spa­gna la ven­dita e il con­sumo in pub­blico riman­gono ille­gali e punite, men­tre è tol­le­rato l’uso dome­stico e la col­ti­va­zione fino a 3/5 piante.

SVEZIA La can­na­bis non è mai stata for­mal­mente rico­no­sciuta per uso medico, seb­bene l’uso del Sati­vex sia stato appro­vato dalla com­mis­sione mini­ste­riale nel 2011. La ven­dita, la ces­sione, l’acquisto, l’uso e il pos­sesso di qual­siasi quan­ti­ta­tivo di can­na­bis è punito con la deten­zione o san­zioni pecuniarie.

SVIZZERA I deri­vati dalla can­na­bis con­te­nenti più dell’1% di Thc sono ille­gali. Dal 2012 il pos­sesso fino a 10 grammi di can­na­bis non è più con­si­de­rato reato penale e viene san­zio­nato con una multa di 100 fran­chi sviz­zeri. Men­tre il pos­sesso d’ingenti quan­ti­ta­tivi — supe­riori ai 4 chili — sono puniti con la reclu­sione da uno a tre anni.

STATI UNITI Nel 1996 la Cali­for­nia è stato il primo dell’Unione a ren­der pos­si­bile l’uso tera­peu­tico della can­na­bis, scelta seguita da altri 19 Stati. Tut­ta­via que­sti cam­bia­menti legi­sla­tivi non hanno rice­vuto l’approvazione della Fda, dun­que la legge fede­rale sugli stu­pe­fa­centi non rico­no­sce alcun uso medico o tera­peu­tica legale per i deri­vati della can­na­bis. Nel 2012, in Colo­rado e in Washing­ton è pas­sata un’iniziativa legi­sla­tiva per con­sen­tire la col­ti­va­zione, la ven­dita e il con­sumo di can­na­bis in luogo pri­vato anche per fini ricreativi.

URUGUAY Il 31 luglio 2013 la Camera dei Rap­pre­sen­tanti ha appro­vato una legge ese­cu­tiva che regola la pro­du­zione, la ven­dita e il con­sumo di can­na­bis. Il 10 dicem­bre il nuovo rego­la­mento è stato appro­vato anche dal Senato: così l’Uruguay è diven­tato il primo Paese al mondo a lega­liz­zare la can­na­bis per scopi medici, indu­striali e ricreativi.

*** *ricerca curata da Francesco Radicioni, www.radicali.it,


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