Droga, un decreto per le pene illegittime

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Dun­que anche su que­sto ave­vamo ragione: non è pos­si­bile ese­guire pene ille­git­time. Come la Corte costi­tu­zio­nale ci ha dato ragione sulla ille­git­ti­mità della legge Fini-Giovanardi, così le sezioni unite della Cas­sa­zione ci hanno dato ragione sull’impossibilità di con­ti­nuare l’esecuzione di pene deter­mi­nate sulla base di norme giu­di­cate costi­tu­zio­nal­mente ille­git­time. Il caso all’esame della Suprema Corte riguar­dava l’esecuzione di pene viziate dalle norme inco­sti­tu­zio­nali della legge Cirielli, la «Three Stri­kes Law» de’ Noan­tri, ma c’erano pre­ce­denti sull’aggravante di immi­gra­zione clan­de­stina (anch’essa giu­di­cata inco­sti­tu­zio­nale dalla Con­sulta) e gli effetti della deci­sione ine­vi­ta­bil­mente si riflet­tono sulle pene spro­po­si­tate volute dalla Fini-Giovanardi.

Eccole qua, le tre leggi del sovraf­fol­la­mento peni­ten­zia­rio ita­liano riu­nite nel comune giu­di­zio di ille­git­ti­mità costi­tu­zio­nale. Non si poteva far di meglio per ren­dere chiaro al colto e all’inclita che quella ver­go­gna nazio­nale non è il frutto di una con­giun­zione astrale, ma di pre­cise scelte poli­ti­che di cui qual­cuno porta la responsabilità.

Vedremo se Governo e Par­la­mento saranno capaci di «cam­biare verso» in que­ste deli­cate mate­rie. Intanto, però, biso­gna affron­tare il destino di quelle migliaia di dete­nuti che stanno scon­tando una pena ille­git­tima. Quello affer­mato dalla Cas­sa­zione è un prin­ci­pio di diritto che vale nel caso con­creto. I sin­goli giu­dici di merito potranno richia­mar­visi per deci­dere quelli che ver­ranno loro sot­to­po­sti. Ma quanti delle migliaia di dete­nuti con­dan­nati sulla base di pene ille­git­time sanno che stanno scon­tando una pena cui non dovreb­bero essere tenuti? E quanti sanno che pos­sono rivol­gersi a un giu­dice per far­sela ride­ter­mi­nare? E quanti sono i giu­dici che, come a Milano qual­che set­ti­mana fa, potreb­bero con­fer­mare una pena minima in base alla Fini-Giovanardi per il solo fatto che rien­tra nei nuovi limiti di pena, senza con­si­de­rare che ora sarebbe una pena mas­sima? Il campo delle ingiu­sti­zie potrebbe allar­garsi fino a inclu­dere la mag­gio­ranza di quei dete­nuti in ese­cu­zione di pene illegittime.

All’indomani della sen­tenza della Corte costi­tu­zio­nale ave­vamo chie­sto al Governo un decreto ad hoc, affin­ché fosse fis­sata per legge la ride­ter­mi­na­zione delle pene ille­git­time. L’amministrazione peni­ten­zia­ria avrebbe potuto almeno infor­mare i dete­nuti inte­res­sati della pos­si­bi­lità di ricor­rere al giu­dice dell’esecuzione. Nulla di tutto ciò è suc­cesso, salvo qual­che modi­fica miglio­ra­tiva del discu­ti­bile decreto Loren­zin. Ora però la pro­nun­cia della Cas­sa­zione ripro­pone il pro­blema e in alcune pro­cure si comin­cia a paven­tare il col­lasso degli uffici di ese­cu­zione. Bene, sarà dun­que il momento per recu­pe­rare il tempo per­duto: nel decreto-legge pro­messo a Stra­sburgo per sanare la man­canza di rimedi com­pen­sa­tivi alla vio­la­zione dei diritti dei dete­nuti in Ita­lia, si aggiunga un arti­colo, sem­plice sem­plice, con cui si sta­bi­li­sca che il giu­dice dell’esecuzione prov­vede d’ufficio alla ride­ter­mi­na­zione della pena ille­git­tima nella misura in cui essa è stata ridotta in astratto (dei due terzi, nel caso della dichia­ra­zione di inco­sti­tu­zio­na­lità della Fini-Giovanardi).

Non è la riforma orga­nica che ci vor­rebbe sulle dro­ghe, non è un prov­ve­di­mento di cle­menza ad hoc come quello che Obama sta met­tendo in opera negli Usa, non è il gene­rale prov­ve­di­mento di cle­menza che ser­vi­rebbe per ricon­durre alla piena lega­lità le car­ceri ita­liane, ma – almeno – can­cel­le­rebbe l’ulteriore ver­go­gna di migliaia di dete­nuti trat­te­nuti in car­cere sulla base di una legge dichia­rata incostituzionale.

(dos­sier Fini-Giovanardi su www?.fuo?ri?luogo?.it)


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