Coltivare la marijuana in vaso non è reato

Coltivare la marijuana in vaso non è reato

Loading

Una recente sen­tenza della Cas­sa­zione, la 33835 del 29 luglio 2014, ha affer­mato con net­tezza che la col­ti­va­zione di poche piante di marijuana in un vaso, desti­nate ad uso esclu­si­va­mente per­so­nale non costi­tui­sce reato secondo quanto pre­vi­sto dall’art. 73 della legge sulla droga 309/90.

La VI Sezione Penale (pre­si­dente Milo, rela­tore Di Ste­fano) ha accolto il ricorso del Pg della Corte d’Appello di Sas­sari avverso la con­danna con­fer­mata dalla stessa Corte il 7 feb­braio 2013 con­tro P.A. per aver col­ti­vato due piante di canapa indiana.

La deci­sione assume un par­ti­co­lare rilievo per­ché viene dopo la sen­tenza della Corte Costi­tu­zio­nale, la 32/2014, che ha annul­lato l’unificazione del trat­ta­mento san­zio­na­to­rio per le diverse dro­ghe pre­vi­sto dalla Fini-Giovanardi e sol­le­ci­tato il Par­la­mento ad affron­tare final­mente un punto con­tro­verso che pro­voca assurde per­se­cu­zioni, soprat­tutto di gio­vani che amano pro­dursi la sostanza senza ricor­rere al mer­cato illegale.

Tanti giu­dici di merito e diverse sezioni della Cas­sa­zione si sono con­fron­tati con il senso del det­tato della legge che distin­gue net­ta­mente tra deten­zione e col­ti­va­zione.
Infatti men­tre la deten­zione per uso per­so­nale, risulta paci­fico, è sog­getta a san­zione ammi­ni­stra­tiva, la col­ti­va­zione sem­pre e comun­que com­por­te­rebbe una san­zione penale.

Lo spar­tiac­que è stato raf­for­zato dalla sen­tenza 28605 del 2008 delle Sezioni Unite della Cas­sa­zione che riba­diva che la con­dotta della col­ti­va­zione non poteva essere sot­tratta al rilievo penale per­ché non è men­zio­nata nell’art. 75 della legge anti­droga tra i com­por­ta­menti sog­getti ad ille­cito ammi­ni­stra­tivo. Aggiun­geva anche una valu­ta­zione risi­bile in quanto la col­ti­va­zione «merita un trat­ta­mento diverso e più grave» rispetto alla deten­zione, per il solo fatto di aumen­tare la quan­tità com­ples­siva di stu­pe­fa­centi pre­senti sul mer­cato. Il carat­tere ideo­lo­gico, fon­dato su un pre­giu­di­zio mora­li­stico, era reso evi­dente da una reto­rica con­clu­sione: l’azione poneva in peri­colo «la salute pub­blica, la sicu­rezza e l’ordine pub­blico e la sal­va­guar­dia delle gio­vani gene­ra­zioni». La sen­tenza, che si limita ad una let­tura pedis­se­qua, mec­ca­nica e super­fi­cial­mente ridut­tiva di un feno­meno sto­ri­ca­mente e cul­tu­ral­mente com­plesso, non ha alcun pre­gio giu­ri­dico e interpretativo.

E infatti è stata con­trad­detta dalle sen­tenze, che abbiamo com­men­tato in que­sta rubrica, di giu­dici come Sal­vini, Pilato, Renoldi e da alcune sezioni della Cas­sa­zione. La recente sen­tenza non si con­fronta con gli argo­menti soste­nuti in pre­ce­denza, in par­ti­co­lare la dif­fe­renza tra col­ti­va­zione indu­striale e «casa­linga», e la pre­senza dro­gante nella pianta, ma valo­rizza la desti­na­zione all’uso per­so­nale sotto il pro­filo del prin­ci­pio di offen­si­vità come deli­neato dalla Corte Costi­tu­zio­nale soprat­tutto nelle sen­tenze 360/1995 e 260/2005.

Se da una parte si pone il prin­ci­pio dell’offensività in astratto – rileva la sen­tenza – dall’altro si pone l’accertamento del fatto, l’offensività in con­creto, affi­dato al giu­dice. Si tratta di una rot­tura del tabù.

La via mae­stra è però quella della poli­tica. Come soste­neva Gian­carlo Arnao, la Con­ven­zione di Vienna sulle dro­ghe del 1988, al par. 2 dell’art. 3, equi­para la col­ti­va­zione per con­sumo per­so­nale al pos­sesso e all’acquisto. È dav­vero ora che sia defi­nita la liceità della col­ti­va­zione per­so­nale o all’interno dei social can­na­bis club, come pre­vede la legge dell’Uruguay, sot­traen­dola alla discre­zio­na­lità del giu­dice. Biso­gna evi­tare pro­cessi inu­tili, che por­tano ad asso­lu­zioni per­ché il fatto non costi­tui­sce reato.

La giu­sti­zia deve essere libe­rata dalla cac­cia alle streghe.

Vedi il dos­sier sulla canapa dome­stica sul sito www?.fuo?ri?luogo?.it



Related Articles

L’inquinamento è reato grave. «Mai più Terra dei fuochi»

Loading

Ecoreati. Le storiche battaglie ecologiste ottengono finalmente un po’ di giustizia. La nuova normativa prevede pene severe anche per chi vìola la tutela della salute, per l’omissione dei controlli e il traffico di rifiuti radioattivi

Razzismo. Condanna con sconto a 16 anni per l’assassino di Idy Diène

Loading

Con lo sconto di un terzo della pena dovuto al giudizio abbreviato, l’ex tipografo Roberto Pirrone è stato condannato per l’omicidio volontario dell’ambulante senegalese

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment