Nessuna pena per i reati minori ma salta l’intesa sulla prescrizione
ROMA Dopo una pausa di 90 giorni (tanti ne sono passati dalla seduta del 29 agosto in cui fu varata la riforma della giustizia in 12 punti), il Consiglio dei ministri è tornato ad occuparsi a tarda sera di prescrizione e di intercettazioni (tutto rinviato per mancato accordo) e di processo civile (rimandato anche questo tema). E’ passato invece lo schema di decreto delegato per la non punibilità dei reati bagatellari (pena inferiore ai 5 anni) qualora il danno arrecato sia tenue e il comportamento non seriale. Approvato anche il testo sulla nuova disciplina delle rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria tra Stati. Infine il governo ha dato il via libera all’agenda per la semplificazione della Pubblica amministrazione 2015-2017, un pacchetto in 38 punti per semplificare il rapporto tra cittadino e burocrazia. Infine è stato nominato il nuovo capo del Dap (Carceri): è il magistrato Santi Consolo.
Inoltre, il Ncd ha chiesto che la nuova prescrizione (meno vantaggiosa per l’imputato che spera sempre nei tempi lunghi del processo) vada comunque intesa come norma di diritto sostanziale che vale (principio del favor rei) per il futuro e non per il passato. Dunque, nulla di fatto su questo tema.
Meno aspra la discussione sulla «non punibilità» dei fatti di lieve entità» che non verrebbero più punti per dare respiro alla macchina ingolfata del processo penale. Il decreto delegato che recepisce le proposte della commissione ministeriale presieduta dal professor Francesco Palazzo inaugura una nuova era per i cosiddetti «reati minori»: sentito il pubblico ministero e la parte offesa, «non sono punibili le condotte sanzionate solo con la pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni». Furto semplice, danneggiamento, truffa, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio, minaccia aggravata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e altri reati bagatellari verrebbero archiviati. Ma chi li compie non deve essere «fuorilegge seriale» e non deve essersi macchiato di altri episodi criminosi.
Il nuovo articolo 131 del Codice penale stabilisce che la non punibilità riguarda solo i casi in cui il danno o il pericolo provocato sia esiguo. Il giudice prima di emettere una sentenza di proscioglimento «per tenuità del fatto» deve sentire anche la persona offesa, consentendo così a chi ha subito il danno di interloquire sulla «tenuità». La maggioranza, intanto, ha sbloccato con la legge di Stabilità 50 milioni di euro per il servizio civile.
Dino Martirano
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