Dro­ghe, la Cassazione delle pene illegittime

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Nel primo anni­ver­sa­rio della sen­tenza della Corte Costi­tu­zio­nale che ha dichia­rato ille­git­time le pene dra­co­niane pre­vi­ste dalla Fini-Giovanardi per le dro­ghe «leg­gere» (da 6 a 20 anni di reclu­sione) e ripri­sti­nato le più miti pene della legge pre­ce­dente (da 2 a 6 anni), le Sezioni Unite della cas­sa­zione sono chia­mate a risol­vere i pre­ve­di­bili con­tra­sti insorti tra pub­blici mini­steri e giu­dici, di legit­ti­mità e di merito, sulla inci­denza della pro­nun­cia della Con­sulta sulle con­danne defi­ni­tive in corso di esecuzione.
Gli appelli di giu­ri­sti e asso­cia­zioni per un inter­vento legi­sla­tivo che pre­ve­nisse tali con­tra­sti, adot­tando una solu­zione equa ed uni­forme per tutti i con­dan­nati, sono caduti nel vuoto e così, nella lati­tanza della poli­tica, sarà ancora una volta il mas­simo organo della giu­ri­sdi­zione penale che, nell’udienza di domani, dovrà dire una parola defi­ni­tiva sulla sorte di migliaia di dete­nuti che stanno scon­tando pene «illegittime».

I giu­dici di piazza Cavour si tro­vano la strada par­zial­mente spia­nata da una pre­ce­dente deci­sione delle stesse Sezioni Unite, che, sia pure con rife­ri­mento ad una diversa vicenda, nel mag­gio scorso hanno spaz­zato via il fetic­cio del «giu­di­cato», invo­cato da una parte della magi­stra­tura per con­tra­stare gli effetti delle deci­sioni della Con­sulta sulle con­danne definitive.

Ma i giu­dici più restii a dare piena attua­zione ai valori costi­tu­zio­nali, non potendo con­ti­nuare ad invo­care lo sbar­ra­mento del «giu­di­cato», si sono atte­stati su una nuova fron­tiera. Dicono che la deci­sione della Con­sulta vale solo per i casi in cui la con­danna defi­ni­tiva superi il minimo della pena pre­vi­sta dalla Fini-Giovanardi, che coin­cide con il mas­simo pre­vi­sto dalla ripri­sti­nata legge pre­ce­dente (6 anni di reclu­sione). In altre parole, secondo que­sta giu­ri­spru­denza, può con­si­de­rarsi «ille­gale» solo la parte di pena che superi il minimo della legge pre­ce­dente, sic­ché, per ripri­sti­nare la lega­lità, baste­rebbe eli­mi­nare la pena eccedente.

Que­sto orien­ta­mento non tiene conto di un dato, ben noto a chiun­que abbia una qual­che cono­scenza delle prassi giu­di­zia­rie. La com­mi­su­ra­zione della pena è una scelta che i giu­dici com­piono col­lo­cando il fatto da giu­di­care nella «cor­nice edit­tale» pre­vi­sta dalla legge vigente e riser­vando il minimo ai fatti di minore gra­vità. È per­ciò evi­dente che il minimo della pena inflitta nel vigore della ille­git­tima legge Fini-Giovanardi (6 anni di reclu­sione) potrebbe riguar­dare, e quasi sem­pre riguarda, fatti che, se giu­di­cati secondo i para­me­tri legali ripri­sti­nati dalla deci­sione della Con­sulta, avreb­bero meri­tato un minimo di 2 anni o comun­que una pena di gran lunga inferiore.

Per­ciò la giu­ri­spru­denza più attenta a dare effet­tiva attua­zione ai valori costi­tu­zio­nali, ritiene che tutte le con­danne in corso di espia­zione inflitte nel vigore della Fini-Giovanardi per dro­ghe leg­gere vadano annul­late e il trat­ta­mento san­zio­na­to­rio vada ride­ter­mi­nato dal giu­dice della ese­cu­zione sulla base delle pene pre­vi­ste dalle pre­ce­denti norme costi­tu­zio­nal­mente legit­time (più miti, anche se ancora troppo severe).

Sono appunto que­sti con­tra­stanti orien­ta­menti giu­ri­spru­den­ziali che i giu­dici della Cas­sa­zione dovranno risol­vere nell’udienza di domani. L’auspicio è che le Sezioni Unite pro­se­guano il per­corso della ragione intra­preso nel mag­gio scorso, ponendo fine alla ese­cu­zione delle pene illegittime.

Resta comun­que il ram­ma­rico per tutti coloro che l’inerzia della poli­tica ha nel frat­tempo con­dan­nato ad espiare, nell’ancora sovraf­fol­late galere, una pena che per i prin­cipi costi­tu­zio­nali del nostro ordi­na­mento non avreb­bero dovuto espiare.



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