Cgil, 175 mila firme alla legge sugli appalti

Cgil, 175 mila firme alla legge sugli appalti

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La pro­po­sta di legge della Cgil sugli appalti ieri è arri­vata in Par­la­mento: la segre­ta­ria gene­rale Susanna Camusso, accom­pa­gnata da una dele­ga­zione del sin­da­cato, è stata rice­vuta dalla pre­si­dente della Camera Laura Bol­drini a Mon­te­ci­to­rio, dove sono state con­se­gnate le 175 mila firme rac­colte pazien­te­mente negli ultimi mesi in tutta Italia.

Bol­drini ha mostrato di apprez­zare il tema e la forma sotto cui la Cgil ha pre­sen­tato la sua pro­po­sta — appunto l’iniziativa popo­lare — ma ha ammesso che pur­troppo que­sto stru­mento riceve scar­sis­sima atten­zione da parte del Par­la­mento: «Si tratta di un tema di grande rilievo in una situa­zione che vede pur­troppo pre­miata la logica del mas­simo ribasso, messa in atto per­sino dalle pub­bli­che ammi­ni­stra­zioni e tale da accen­tuare il feno­meno già pesante delle delo­ca­liz­za­zioni — ha detto la pre­si­dente della Camera — È un impor­tante eser­ci­zio di par­te­ci­pa­zione e di poli­tica attiva, e dun­que trovo grave che le pro­po­ste di ini­zia­tiva popo­lare rice­vano così scarsa atten­zione nei lavori parlamentari».

La pro­po­sta tocca un nodo impor­tante del lavoro, per­ché come spiega la stessa Cgil, gli appalti pub­blici rap­pre­sen­tano più del 15% del Pil nazio­nale, e al 2% del Pil ammonta la varia­zione dei costi annuale. Gli appalti e subap­palti coin­vol­gono circa 3,5 milioni di lavo­ra­tori. La Cgil, con la sua pro­po­sta, chiede che il legi­sla­tore si con­cen­tri su tre punti prin­ci­pali: 1) la respon­sa­bi­lità in solido dell’ente appal­tante rispetto a tutta la filiera di appalti e subap­palti; 2) il rispetto della cosid­detta «clau­sola sociale» nel cam­bio di appalto; 3) tute­lare i lavo­ra­tori dalle ulte­riori strut­ture intro­dotte dal Jobs Act.

Sul primo punto, la respon­sa­bi­lità in solido, ecco cosa dice la pro­po­sta: «In caso di appalto di opere o di ser­vizi, il com­mit­tente impren­di­tore o datore di lavoro o pub­blica ammi­ni­stra­zione è obbli­gato in solido con l’appaltatore, non­ché con cia­scuno degli even­tuali subap­pal­ta­tori entro il limite di due anni dalla ces­sa­zione dell’appalto, a cor­ri­spon­dere ai lavo­ra­tori i trat­ta­menti retri­bu­tivi, com­prese le quote di trat­ta­mento di fine rap­porto, non­ché i con­tri­buti pre­vi­den­ziali, i premi assi­cu­ra­tivi, i con­tri­bu­tivi agli enti bila­te­rali, ivi com­presa la Cassa edile, ai fondi sani­tari e ai fondi di pre­vi­denza com­ple­men­tare dovuti in rela­zione al periodo di ese­cu­zione del con­tratto di appalto, restando escluso qual­siasi obbligo per le san­zioni civili». Impor­tante anche il tema della clau­sola sociale: tanti set­tori oggi ne sono sprov­vi­sti, men­tre in un mer­cato sem­pre più basato sulla con­cor­renza e sulle “mis­sioni brevi” delle imprese, che chiu­dono, ria­prono, per­dono e gua­da­gnano appalti altrove (vedi ad esem­pio i call cen­ter), sarebbe impor­tante che i dipen­denti fos­sero garan­titi. Ecco uno degli arti­coli chiave: «L’appaltatore suben­trante ha l’obbligo di assu­mere i dipen­denti già occu­pati nell’appalto, ove ciò sia pre­vi­sto e nei limiti det­tati dalla con­trat­ta­zione col­let­tiva appli­ca­bile a entrambe le imprese o dal capi­to­lato di appalto. In ogni caso di vio­la­zione dell’obbligo di assun­zione da parte dell’appaltatore suben­trante dei lavo­ra­tori già occu­pati nell’appalto, da qua­lun­que fonte pre­vi­sto, il lavo­ra­tore inte­res­sato ha diritto di agire per la costi­tu­zione del rap­porto di lavoro in capo all’impresa e per il risar­ci­mento di ogni danno subito per effetto di tale inadempimento».

Quanto al Jobs Act, c’è da segna­lare infine una enorme con­ve­nienza acqui­sita dalle imprese dopo l’entrata in vigore della legge, che spe­cu­lar­mente rap­pre­senta anche una per­dita di tutele e diritti per i lavo­ra­tori: i dipen­denti che per­dono il posto legato a un appalto, e ven­gono poi assunti da altra impresa che magari con­ti­nua quello stesso lavoro, per­ché è risul­tata la nuova vin­ci­trice della gara, per­dono l’articolo 18 e si vedono rias­sunti con con­tratto a tutele cre­scenti. Una fre­ga­tura non da poco.

Ugual­mente, in par­ti­co­lare l’articolo 7 del decreto del Jobs Act sul con­tratto a tutele cre­scenti, “Com­puto dell’anzianità negli appalti”, lega l’eventuale risar­ci­mento eco­no­mico alla reale durata del ser­vi­zio del lavo­ra­tore nell’appalto, «dando per scon­tato — lamenta la Cgil — che nelle sta­zioni appal­tanti non esi­stano anzia­nità e diritti acqui­siti». Anche qui, una bella fregatura.



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