Il principio della Consulta: i diritti prima dell’economia

by redazione | 31 Maggio 2015 10:20

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È divam­pata d’improvviso una que­stione che covava sotto la cenere da almeno tre anni. Da quando il nostro improv­vido legi­sla­tore ha intro­dotto in Costi­tu­zione una dispo­si­zione che impone di assi­cu­rare l’equilibrio di bilan­cio. Spetta evi­den­te­mente al governo e alla mag­gio­ranza par­la­men­tare assi­cu­rare il rispetto del vin­colo costi­tu­zio­nale, men­tre il nostro giu­dice delle leggi ha il com­pito di sin­da­care il loro ope­rato per accer­tarne la con­for­mità alla Costi­tu­zione. In una sorta di inver­sione delle respon­sa­bi­lità si accusa ora la Corte costi­tu­zio­nale di non rispet­tare con le sue deci­sioni le scelte eco­no­mi­che della mag­gio­ranza, aggra­vando gli squi­li­bri finanziari.

La vera posta in gioco è però un’altra, assai deli­cata. La Con­sulta è stata chia­mata a defi­nire l’ambito di appli­ca­zione dell’articolo 81 e il senso com­ples­sivo della nuova nor­ma­tiva in mate­ria di equi­li­brio di bilan­cio. Detto in breve, ci si chiede sino a dove può spin­gersi l’esigenza di garan­tire la sta­bi­lità del sistema eco­no­mico com­ples­sivo. Può giun­gere a vio­lare diritti costi­tu­zio­nal­mente pro­tetti? Se l’esigenza di soste­ni­bi­lità del debito ha ormai un suo fon­da­mento costi­tu­zio­nale, anche il rispetto dei diritti è impo­sto. Si tratta, per­tanto, di ope­rare un bilan­cia­mento tra prin­cipi tutti di livello costituzionale.

C’è un altro ele­mento che deve essere preso in con­si­de­ra­zione e che appare deci­sivo per qua­li­fi­care il “bilan­cia­mento” che si pone a fon­da­mento delle deci­sioni del giu­dice delle leggi. La sta­bi­lità tra le spese e le entrate può essere con­se­guita in base a scelte (poli­ti­che) varia­bili. Quindi, il ripri­stino di un diritto costi­tu­zio­nale vio­lato non com­porta di per sé un vul­nus irre­pa­ra­bile, ma in caso impone una varia­zione di bilan­cio resasi costi­tu­zio­nal­mente neces­sa­ria. Tra le ragione dell’equilibrio dei conti e le garan­zie per assi­cu­rare i diritti costi­tu­zio­nali, dun­que, si dovrà ope­rare un bilan­cia­mento dise­guale, a favore dei secondi.

In que­sto con­te­sto per ora cao­tico la Corte sta cer­cando di met­tere ordine con una serie di sen­tenze. Deci­sioni tra loro ancora non ben alli­neate, ma da cui dovranno emer­gere gli effet­tivi cri­teri cui sarà tenuto il legi­sla­tore futuro per assi­cu­rare la garan­zia dei diritti costi­tu­zio­nali in una situa­zione di crisi eco­no­mica e di limiti — impo­sti anche dall’Europa — alle spese. Una giu­ri­spru­denza da seguire, allora, con grande atten­zione poi­ché da essa dipende il con­creto con­for­marsi della nostra forma di Stato.

Nel giro di poche set­ti­mane sono state depo­si­tate due impor­tanti deci­sioni, tra loro diverse per oggetto e moti­va­zioni pro­po­ste, ma che forse già fanno intra­ve­dere una strada che la Corte si appre­sta a per­cor­rere. La prima deci­sione ha riguar­dato la cosid­detta Robin Hood Tax (sent. 10 del 2015). Un’imposta addi­zio­nale sul red­dito che veniva impu­tata ad alcune imprese petro­li­fere. In tale occa­sione, accer­tata l’incostituzionalità della norma, la Corte, pro­prio in con­si­de­ra­zione dell’esigenza di pre­ser­vare l’equilibrio delle spese, ha gra­duato gli effetti della sua deci­sione, sta­bi­lendo che essi dovranno ope­rare solo per il futuro (dal giorno suc­ces­sivo alla pub­bli­ca­zione della sen­tenza). Dun­que una sorta di com­pen­sa­zione tra le ragioni espresse dall’articolo 81 (equi­li­brio finan­zia­rio) e gli arti­coli 3 e 53 (egua­glianza e sistema tributario).

Diverso il caso degli ade­gua­menti pen­sio­ni­stici (sent. 70 del 2015). Si trat­tava qui non più di sal­va­guar­dare il red­dito (per dir meglio i sovra-profitti d’impresa), ma di assi­cu­rare il diritto fon­da­men­tale ad una retri­bu­zione ade­guata, anche se dif­fe­rita, spet­tante a titolo di pen­sione (arti­coli 36 e 38). Già in pre­ce­denza la Corte aveva evi­den­ziato l’incostituzionalità dell’azzeramento di ogni mec­ca­ni­smo pere­qua­tivo, ammet­tendo auto­ma­ti­smi ispi­rati al prin­ci­pio di pro­gres­si­vità a secondo delle diverse fasce di importo.

Ora, di fronte alla intro­du­zione di un blocco totale di ogni riva­lu­ta­zione per tutte le pen­sioni supe­riori tre volte il minimo Inps, non vi sono state media­zioni pos­si­bili. La tutela dei diritti fon­da­men­tali devono pre­va­lere a fronte dell’esigenza di equi­li­brio delle spese che potrà essere con­se­guito in altro modo, nel rispetto di tali diritti.

Si può dibat­tere ani­ma­ta­mente la sen­tenza ma non deve essere sot­to­va­lu­tato il prin­ci­pio espresso. Può discu­tersi, ad esem­pio, la con­gruità di una esten­sione del mec­ca­ni­smo riva­lu­ta­tivo al 100% per tutte le pen­sioni – anche quelle di importo più ele­vato – a sca­pito di una legit­tima pro­gres­si­vità. Ma si deve tener conto che non può certo essere un giu­dice a sta­bi­lire i cri­teri (poli­tici) dei mec­ca­ni­smi di ade­gua­mento. Dun­que la Corte non aveva grandi mar­gini per distin­guere, men­tre il governo può sem­pre sta­bi­lire un nuovo sistema per il futuro (il decreto Renzi-Poletti, com’è noto, ha invece, in modo disin­volto, prov­ve­duto tanto per il pas­sato, con un bonus, quanto per il futuro, con un nuovo sistema progressivo).

Quel che rimane fermo — e ritengo debba essere valu­tato posi­ti­va­mente — è però il prin­ci­pio espresso dalla Corte: prima delle ragioni dell’economia ven­gono i diritti fon­da­men­tali delle per­sone. La poli­tica, l’Europa e la finanza dovranno tenerne conto quando sta­bi­li­scono qual è l’equilibrio pos­si­bile dei bilanci pub­blici. Non era scon­tato. Vedremo a breve (la pros­sima tappa riguar­derà il blocco degli sti­pendi dei pub­blici impie­gati) se si con­so­li­derà que­sta prospettiva.

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