Opg, addio. Parola della Consulta

by redazione | 29 Luglio 2015 11:10

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La scorsa set­ti­mana è stata pub­bli­cata la sen­tenza della Corte Costi­tu­zio­nale che ha respinto per totale infon­da­tezza il ricorso pro­mosso dal Tri­bu­nale di Sor­ve­glianza di Mes­sina con­tro la legge 81 del 2014 sulla chiu­sura degli Ospe­dali Psi­chia­trici Giu­di­ziari. Veniva con­te­stata la vio­la­zione di ben tre­dici arti­coli della Costi­tu­zione ed aveva come punto cen­trale la con­te­sta­zione dell’accertamento della peri­co­lo­sità sociale basato sulla base delle qua­lità sog­get­tive della per­sona e senza tenere conto delle con­di­zioni (cosid­dette ambien­tali) di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale e inol­tre la norma per cui «non costi­tui­sce ele­mento ido­neo a sup­por­tare il giu­di­zio di peri­co­lo­sità sociale la sola man­canza di pro­grammi tera­peu­tici individuali».

La Con­sulta ha dun­que affer­mato con net­tezza la legit­ti­mità costi­tu­zio­nale della legge 81 sia nel pro­ce­di­mento legi­sla­tivo sia nei con­te­nuti e in par­ti­co­lare con­ferma che un malato povero, emar­gi­nato, senza casa o abban­do­nato dai ser­vizi non può diven­tare, per que­sta ragione, social­mente peri­co­loso e finire in una isti­tu­zione totale per tutta la vita, come troppo spesso è acca­duto in pas­sato. La sto­ria degli erga­stoli bian­chi nasce pro­prio da que­sta giu­sti­zia di classe.

Si con­ferma e si raf­forza così l’orientamento di quella che abbiamo defi­nito una buona legge. Il tratto più inte­res­sante della nuova norma è di avere spo­stato il bari­cen­tro dai binomi pret­ta­mente mani­co­miali «malat­tia mentale/pericolosità sociale e cura/custodia» ai pro­getti di cura e ria­bi­li­ta­zione indi­vi­dua­liz­zati e all’affidamento al ter­ri­to­rio. In par­ti­co­lare, con­fer­mando orien­ta­menti espressi in fon­da­men­tali sen­tenze pre­ce­denti, la deci­sione della Corte ha sta­bi­lito che la regola deve essere l’esecuzione di una misura di sicu­rezza diversa dalla deten­zione, ieri in Opg e oggi in una Resi­denza per l’esecuzione delle misure di sicu­rezza (Rems), salvo gravi situa­zioni ben fon­date e moti­vate che devono costi­tuire l’eccezione.

Ora non pos­sono essere più accam­pati alibi da parte del Governo, delle Regioni e della Magi­stra­tura di Sor­ve­glianza: sono ormai pas­sati più di cento giorni dal 31 marzo, data sta­bi­lità dalla legge per la chiu­sura dei mani­comi cri­mi­nali, come abbiamo denun­ciato nel semi­na­rio di Firenze del 14 luglio. E’ ora di abbat­tere que­sto muro di ille­ga­lità. La situa­zione di cen­ti­naia di inter­nati che sono let­te­ral­mente seque­strati in strut­ture che non devono più esi­stere viola l’art. 13 della Costi­tu­zione che si esprime chia­ra­mente sui modi di restri­zione della libertà per­so­nale. Lo stato di diritto non può essere cal­pe­stato impu­ne­mente. L’associazione Altro Diritto ha rac­colto 58 istanze di inter­nati nell’Opg di Mon­te­lupo fio­ren­tino in base all’art. 35bis dell’ordinamento peni­ten­zia­rio e rivolte al magi­strato di sor­ve­glianza com­pe­tente per far ces­sare la vio­la­zione dei loro diritti. Viene dai pazzi una lezione di sag­gezza rispetto del prin­ci­pio dell’habeas cor­pus!

Il Governo deve imme­dia­ta­mente com­mis­sa­riare le regioni ina­dem­pienti che non stanno appli­cando la legge 81 e non hanno poten­ziato i Ser­vizi per la salute men­tale. Com­pito essen­ziale del movi­mento abo­li­zio­ni­sta è vigi­lare per impe­dire il risor­gere di forme nuove della logica mani­co­miale che deve essere supe­rata per sempre.

La sen­tenza del 24 giu­gno non dà adito a dubbi. Si aprono, come ha scritto effi­ca­ce­mente il costi­tu­zio­na­li­sta Andrea Pugiotto, «con­trad­di­zioni, tanto ine­dite quanto feconde, al soprav­vis­suto sistema del dop­pio bina­rio», sia pure a codice penale inva­riato. Ancora una volta la suprema magi­stra­tura indica un per­corso per la piena rea­liz­za­zione di una riforma di civiltà. I diritti, anche in que­sto caso, aspet­tano la politica.

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