Donne. Congedi post violenza, finalmente l’Inps si è mosso

by Mirco Viola, il manifesto | 16 Aprile 2016 10:30

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La circolare era attesa da dieci mesi, e l’Inps l’ha pubblicata solo ieri, poche ore dopo che che la protesta dei sindacati e delle associazioni era stata diffusa dal sito repubblica.it. La norma che permette alle donne vittime di violenza di godere del congedo retribuito era stata approvata in un decreto applicativo del Jobs Act (il 25 giugno) e l’Inps ha chiarito che potranno usufruire di questa tutela tutte le donne che hanno fatto richiesta a partire da quella data.

«L’Inps – spiega lo stesso istituto in un comunicato – eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio».

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); questo periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.

Per le giornate di congedo usate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Se la fruizione è oraria, l’indennità pagata è pari alla metà dell’indennità giornaliera.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. È corrisposta direttamente dall’Inps alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità. Le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) a oggi, devono presentare una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

La Cgil aveva protestato per voce della responsabile Politiche di genere nazionale, Loredana Taddei: «Il diritto – aveva detto denunciando il ritardo dell’Inps- è ancora scritto sulla carta e non è esigibile. La norma si prefigge l’obiettivo di sostenere le donne non soltanto in termini di sicurezza individuale, ma anche sotto il profilo dell’indipendenza economica, riconoscendo il diritto a tre mesi di astensione retribuita dal lavoro, oltre alla possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time fino a quando necessario».

«Sono stata tra le più critiche nei confronti della norma perché per il 95% delle donne è impossibile denunciare la violenza – ha detto la presidente di Telefono Rosa, Gabriella Moscatelli – Ora però rivendico il diritto ad avere l’applicazione di una legge, anche fosse buona solo per una donna. Tre mesi non sono sufficienti a lasciarsi alle spalle la difficoltà, ma permettono di allontanarsi dalla vita di tutti i giorni».

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