OPG, i “buchi neri” del doppio stigma

by Alessio Scandurra, Rapporto sui Diritti Globali 2012 | 21 Agosto 2016 8:18

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 (dal Rapporto sui Diritti Globali 2012)

Per Ignazio Marino, Senatore del Partito Democratico e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, «gli Ospedali psichiatrici giudiziari hanno scontato per troppi anni due tipi di emarginazione: quella riservata alle carceri e quella riservata alla malattia mentale». I fatti degli ultimi mesi impongono un’accelerazione verso il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ma la strada non è priva di ostacoli. Tra questi, la normativa penale in tema di misure di sicurezza, sulla quale la Commissione sta predisponendo un disegno di legge di modifica.

 

Redazione Diritti Globali: Il decreto legge 211 del 2011, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, prevede nei fatti la chiusura degli attuali OPG. Non c’è dubbio che nel raggiungimento di questo risultato abbiamo abbia giocato un ruolo fondamentale l’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, da lei presieduta. Per quale ragione avete deciso di dedicare tanta parte del vostro lavoro al tema degli OPG?

Ignazio Marino: La necessità di porre in rilievo la condizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari è nata subito, dopo la prima visita all’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia, nel giugno 2010, in cui abbiamo trovato un uomo legato a un letto di contenzione di ferro con un buco al centro per la caduta degli escrementi. Una scena ottocentesca.

 

RDG: Qual è la situazione che avete trovato? Al di là delle raccapriccianti condizioni igieniche e materiali degli istituti, che sono state da voi documentate anche in video, vista con lo sguardo di un medico, qual è l’attuale situazione degli OPG con riferimento al diritto alla salute degli internati?

IM: Gli OPG sono una sorta di Giano bifronte: ospedali da un lato, carceri dall’altro. Conosciuti ai più come “manicomi criminali”, sono quelle strutture che dopo la storica legge Basaglia hanno accolto internati prosciolti per infermità mentale, detenuti ritenuti socialmente pericolosi, persone sottoposte a misure di sicurezza provvisoria. E ancora, “buchi neri” che ospitano detenuti minorati psichici, detenuti imputati soggetti a custodia preventiva e sottoposti a perizia psichiatrica, condannati con sopravvenuta infermità di mente.

In Italia gli OPG sono sei, dislocati nel territorio da Nord a Sud: Castiglione delle Stiviere (Mn), Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino (Fi), Napoli, Aversa (Ce), Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Solo uno di essi, durante i nostri ripetuti sopralluoghi a sorpresa, ha dimostrato di possedere gli standard previsti dalla legge, quello di Castiglione delle Stiviere. Gli altri? Un inferno dei dimenticati.

Si immagini un ospedale – perché questi dovrebbero essere luoghi di cura dell’infermità mentale – dove bisogna scegliere se utilizzare l’acqua per il sistema antincendio o per lo sciacquone dei bagni; dove le lenzuola non vengono cambiate per settimane e a volte sono gli stessi operatori a portarle da casa; dove in inverno il riscaldamento funziona a intermittenza; dove l’assistenza medica viene garantita da un infermiere ogni 25-30 internati e l’assistenza psichiatrica viene garantita per 30 minuti al mese; dove, ancora, stanze da quattro ospitano nove internati su letti a castello, condizione che è stata definita «tortura» da una delegazione del Consiglio d’Europa.

 

RDG: Il provvedimento del governo avvia una trasformazione della quale si denunciava l’urgenza da moltissimi anni, senza però alcun esito. Cosa ha reso possibile questo improvviso cambio di passo? O, se preferisce, come è stato possibile che tutto restasse immutato per anni, nonostante non siano mancate in passato denuncie, anche molto autorevoli, sulle le drammatiche condizioni negli OPG?

IM: Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari hanno scontato per troppi anni due tipi di emarginazione: quella riservata alle carceri e quella riservata alla malattia mentale. La malattia mentale resta uno stigma, una ferita da nascondere alla società tanto più se ha portato con sé aggressioni o, peggio, omicidi.

Io credo che i poteri della Commissione d’inchiesta, derivati dall’articolo 82 della Costituzione, che ci hanno permesso di effettuare i sopralluoghi a sorpresa, abbiano molto aiutato nella definizione della verità: la sporcizia, le carenze assistenziali, lo stress psicologico enorme a cui sono sottoposti gli operatori che lavorano all’interno degli OPG, la condizione dei cosiddetti “ergastoli bianchi”. Nei nostri sopralluoghi abbiamo notato che in OPG non sono state destinate soltanto persone che hanno compiuto reati di sangue, ma anche persone che hanno commesso i cosiddetti “reati bagatellari”, punibili con pochi mesi di prigione. Persone che potrebbero essere dimesse e affidate ai servizi sanitari territoriali. Ma accade che nella maggior parte dei casi la proroga duri all’infinito e si trasformi appunto in “ergastolo bianco”.

Credo, poi, che la decisione di realizzare un video che documentasse quanto abbiamo potuto vedere con i nostri occhi durante i sopralluoghi a sorpresa, abbia fatto il resto. Abbiamo potuto far parlare gli internati, far entrare l’opinione pubblica in quei luoghi, obbligando in qualche modo le istituzioni ad ascoltare la nostra denuncia.

 

RDG: Il decreto dispone la fine degli OPG per come fino a oggi li abbiamo conosciuti, e avvia un percorso il cui esito sarà l’apertura di nuove strutture, più piccole e decentrate, per l’esecuzione delle misure di sicurezza. La dimensione custodialistica dovrebbe fare un passo indietro, e quella terapeutica un deciso salto in avanti. Eppure l’esperienza delle riforme in questo Paese, in particolar modo in ambito penitenziario, ci insegna che tra ciò che prevedono le norme e le effettive prassi il divario può divenire enorme. Dove pensa che porterà, in effetti, questo percorso di riforma, e quali sono le sue fragilità?

IM: Questo percorso di riforma deve condurre il nostro Paese a ciò che la legge approvata dalle Camere prevede. Mi rendo conto che possa esserci scetticismo sulla possibilità che si attui un vero cambiamento, anche perché le istituzioni coinvolte sono tante. Tuttavia, voglio credere che ognuno farà il proprio dovere: dal ministero della Salute e da quello della Giustizia abbiamo ottenuto un impegno concreto, la Commissione dal canto suo, vigilerà affinché tutte le tappe di questa riforma siano rispettate.

Una fragilità a cui vogliamo porre rimedio è il quadro normativo che porta all’internamento: proprio su questo stiamo scrivendo un disegno di legge.

 

RDG: Il decreto cambia il luogo dove internare e curare le persone sottoposte alle varie misure che portano in OPG, e auspicabilmente cambierà anche il modo in cui ciò avviene. Ma il quadro normativo che porta all’internamento, dovuto sostanzialmente alle misure di sicurezza detentive previste per chi è stato prosciolto, del tutto o in parte, da un reato, resta per ora invariato. Cosa pensa della relazione che il nostro codice penale disegna tra imputabilità e pericolosità sociale?

IM: Come le ho detto, stiamo predisponendo un disegno di legge. Non sono un giurista, quindi non mi permetto di rispondere a questa domanda in qualità di esperto della materia. Mi sento in dovere di sottolineare, tuttavia, che il problema esiste e che la Commissione che presiedo lo aveva già segnalato nella relazione finale prodotta l’anno scorso. I nostri tecnici stanno lavorando a un testo che prevede alcuni principi chiave: le pronunce della magistratura, in tema di imputabilità e pericolosità sociale, siano supportate da una valutazione specialistica e plurale; all’origine sia stilato un piano terapeutico-individuale e individuato un soggetto deputato a curarne l’attuazione; la durata delle misure di sicurezza non ecceda dei limiti legislativamente dati, oltre i quali si riespande il diritto di libertà del soggetto che, se ancora malato, deve essere curato in stato di libertà ai sensi della legge 180, come qualsiasi altra persona bisognosa di cure psichiatriche.

Nel sistema spagnolo, ad esempio, non è consentita l’applicazione di misure di sicurezza a titolo provvisorio; né l’internamento sine die dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Secondo la legge spagnola, infatti, le misure di sicurezza possono essere disposte solo con la sentenza che definisce il procedimento penale. Inoltre, la misura di sicurezza non può avere una durata superiore a quella della pena che sarebbe stata irrogata all’autore del reato qualora ritenuto imputabile.

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