Storica sentenza europea: sussidio di disoccupazione anche alle partite Iva
Florea Gusa è nato in Romania ed è emigrato per lavorare in Irlanda come imbianchino. Da partita Iva ha versato tasse e contributi dal 2008 al 2012. Nel pieno della crisi le sue commesse si sono esaurite, lasciandolo disoccupato. Gusa ha richiesto un’indennità per la disoccupazione. La sua domanda è stata respinta.
Non ricevendo più incarichi da imbianchino al cittadino rumeno è stato negato anche il diritto di risiedere in Irlanda. Gusa ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, cinque anni dopo, una sentenza ha ribaltato la situazione invocando l’articolo sette della direttiva sulla libera circolazione. Il 20 dicembre scorso i giudici hanno sostenuto che, in quanto lavoratore autonomo, è sullo stesso piano dei lavoratori che esercitano un’attività subordinata. Gusa avrebbe avuto il diritto a ricevere un sussidio di disoccupazione perché «mantiene lo status di lavoratore» anche se ha «cessato la sua attività per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà».
È una sentenza storica che potrebbe essere adottata anche in Italia. La Naspi, un’indennità di disoccupazione, è prevista per i parasubordinati iscritti alla gestione separata e non per alle partite Iva aderenti alla stessa cassa. Per non parlare di tutte le altre. Gli autonomi sono considerati imprese e non lavoratori.
FONTE: Roberto Ciccarelli, IL MANIFESTO
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