Cie, Asgi: “Non basta ridurre il trattenimento, bisogna chiuderli”

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ROMA – “Non basta ridurre il trattenimento a 12 mesi”. A sostenerlo è l’Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – a proposito dell’intenzione espressa dal ministro dell’Interno Cancellieri a margine della sua audizione alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato che si è svolta il 28 novembre 2012.

“Una simile misura – si legge in  una nota dell’Asgi – non è sufficiente per  rimediare alla complessiva illegittimità  che vizia le vigenti norme italiane in materia di respingimento, di espulsione amministrativa, di allontanamento e di trattenimento, per gravi violazioni della Costituzione, di norme internazionali e della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio degli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, anche dopo la legge n. 129/2011 che ha modificato il testo unico delle leggi sull’immigrazione emanato con d. lgs. n. 286/1998 tentando di recepire la direttiva. Infatti nell’ordinamento giuridico italiano il trattenimento nei Cie degli stranieri espulsi o respinti è soltanto la parte finale ed eventuale del procedimento di allontanamento degli stranieri che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sul territorio italiano e le criticità  dal punto di vista giuridico riguardano l’intero sistema in cui si inseriscono gli attuali Cie, il quale in molte parti importanti tuttora viola le norme costituzionali, internazionali e dell’Unione europea”.

L’Asgi a questo proposito fa alcuni esempi: “Il respingimento disposto dal questore nei confronti dello straniero che si trova sul territorio italiano al di fuori dei valichi di frontiera viola completamente l’art. 13 della Costituzione perché è disposto in casi indicati dalla legge in modo non tassativo ed è eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera e dunque è misura coercitiva disposta in via ordinaria dall’autorità  di pubblica sicurezza senza neppure alcun controllo dell’autorità  giudiziaria”. E ancora, “il provvedimento amministrativo di espulsione  nei casi di ingresso o soggiorno irregolare è disposto dal solo prefetto e in via ordinaria è eseguito con accompagnamento alla frontiera: si tratta di misura limitativa della libertà  personale che invia ordinaria è disposta dall’autorità  di pubblica sicurezza, il che però viola la riserva di
giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costituzione. che attribuisce tali provvedimenti al solo giudice e soltanto in casi eccezionali (non in casi ordinari) lo consente all’autorità  di pubblica sicurezza”. Altro esempio significativo: “La legge italiana non prevede affatto, come invece prevede la direttiva Ue, che il trattenimento sia adottabile soltanto nei casi in cui non vi siano in concreto misure diverse e alternative meno coercitive per consentire comunque l’accompagnamento alla frontiera: l’ordinamento italiano al rovescio prevede come misura ordinaria il trattenimento, perché i presupposti delle  misure alternative  al trattenimento (obbligo di dimora, consegna del passaporto, obbligo di presentazione alla forza pubblica) sono sostanzialmente così onerosi e difficili da verificarsi che in concreto sono difficilmente applicabili”. Infine, “le  condizioni del trattamento degli stranieri trattenuti nei Cie. sono in gran parte disciplinate da norme non legislative, mentre l’art. 13 della Costituzione prevede un riserva di legge assoluta sui “modi” di limitazione della libertà  personale, sicché per migliorare la situazione interna ai centri  – le cui condizioni igienico-sanitarie e di accoglienza spesso rasentano la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall’art. 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo – occorrono nuove norme legislative e non norme regolamentari o direttive ministeriali o bandi per le prestazioni che devono assicurare gli enti gestori dei Cie”.

“La gravità  delle violazioni – conclude l’Asgi – impone un urgente intervento legislativo che riformi la disciplina legislativa dei provvedimenti amministrativi  di respingimento e  di espulsione, degli allontanamenti e dei trattenimenti  per renderla conforme alla Costituzione e  alle norme comunitarie e internazionali, anche per evitare prevedibili procedure di infrazione della direttiva comunitaria, procedure di risarcimento dei danni da ingiusta detenzione (già  verificatesi), sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (come quella che ha dichiarato illegittimi i provvedimenti italiani di respingimento disposti in mare) e inevitabili sentenze della Corte costituzionale. Non bastano perciò dichiarazioni di buona volontà  o atti amministrativi, né si può certo rinviare alla futura e incerta più ampia riforma  legislativa della disciplina dell’immigrazione che il nuovo Parlamento dovrebbe adottare per renderla più efficace e realistica rispetto agli odierni flussi migratori e che prevenga il verificarsi di situazioni di soggiorno irregolare, in modo da rendere così davvero eccezionali i provvedimenti espulsivi. Perciò con decreto-legge il governo rimedi fin da ora alle illegittimità  segnalate delle norme legislative che regolano i provvedimenti amministrativi di respingimento e di espulsione, degli allontanamenti e dei trattenimenti oppure il ministro dell’Interno disponga l’immediata chiusura di tutti gli attuali Cie, in cui peraltro l’aumento significativo dei termini massimi di trattenimento non sembra avere incrementato il tasso di esecuzione delle espulsioni”.

 

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