Giustizia penale internazionale: una strada irta di difficoltà . E non solo per l’Italia

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L’Italia ha dunque sanato una lacuna normativa che impediva ai tribunali e alle autorità  nazionali di cooperare con la Corte nelle sue attività  inquirenti e giudicanti, non solo per quanto concerne lo scambio di informazioni e di documenti, ma anche la consegna di persone sospette o incriminate. In particolare quest’ultimo elemento rischiava di fare del Paese un potenziale rifugio per gli autori dei più gravi crimini contro l’umanità .

A 14 anni di distanza dalla nascita della Corte Penale Internazionale (il cui Statuto fu adottato nel 1998 alla conferenza diplomatica istitutiva che l’Italia aveva fortemente voluto ospitare a Roma), a 13 dalla sua ratifica (nel luglio 1999) e a 10 dalla sua entrata in vigore (nel 2002), l’approvazione da parte dell’Italia di una puntuale normativa di attuazione è stato un passaggio lungamente atteso. Risultano infatti del tutto condivisibili le parole di Carlotta Sami, direttrice generale di Amnesty International Italia, che ha parlato di “situazione imbarazzante per cui l’Italia, dopo aver ospitato nel 1998 la conferenza istitutiva della Corte e averne ratificato tempestivamente lo Statuto, non aveva poi introdotto norme che consentissero ai propri organi di polizia e giudiziari di collaborare con la Corte nell’accertamento dei più gravi crimini internazionali, dai crimini di guerra ai crimini contro l’umanità , fino al genocidio”.

Nessun accenno alla lunghezza del processo di adeguamento dell’Italia alle procedure e all’ordinamento della Corte, su cui da tempo sono piovuti numerosi commenti di insoddisfazione e al contempo di stimoli, è stato fatto dal ministro della Giustizia italiano Paola Severino, che si è detta soddisfatta dell’atto, ricordando la continuità  del “percorso avviato nel 1998 a Roma, nel solco della nostra tradizione giuridica e politica, sempre improntata ad attribuire rilievo centrale alla tutela e promozione dei diritti umani”. Un trend in termini di adozione di normative internazionali sui diritti umani, che mostra il particolare interesse dell’Italia per tale ambito e la pone tra i principali ratificatori al mondo. D’altra parte l’Italia presenta una situazione particolarmente problematica dal punto di vista giuridico: a livello nazionale è chiamata a rispondere in oltre 9 milioni di processi pendenti, a fronte di una situazione carceraria letteralmente fuorilegge e all’assenza colposa di definizioni giuridiche atte a garantire la tutela dei rifugiati o la condanna del reato di tortura. A ciò si aggiungono le oltre 2.100 condanne dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, specie per l’irragionevole durata dei processi e per la mancata attuazione delle sentenze della stessa Corte.

Che dunque il problema giuridico della punizione dei delitti contro l’umanità  sia stato rilevato dall’Italia come determinante in un crescente processo di internazionalizzazione della tutela della dignità  di ogni uomo o donna del pianeta è un dato di fatto. Così come appaiono altrettanto chiare le riserve e le perplessità  del Paese nel tradurre in concreto la propria partecipazione al funzionamento della Corte Internazionale, a causa del permanere di concetti di interesse nazionale e territorialità  ormai superati, e anche del timore di abusi sulla base di motivazioni politiche e ideologiche.

Alzando lo sguardo al di sopra del “Paese Italia” emerge con tutta evidenza che la strada per la reale attuazione di una giustizia penale internazionale appare ancora irta di difficoltà . Le posizioni di assoluta contestazione rispetto alla CPI assunte da alcune grandi potenze, Stati Uniti, Russia e Cina prime fra tutte, tendono a contrapporre il nazionalismo unilaterale e l’inazione dinanzi a eventuali gravissime violazioni dei diritti umani, rispetto all’espansione della loro tutela internazionale. Non appare allora affatto condivisa universalmente l’affermazione del preambolo dello Statuto della CPI secondo il quale “i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità  internazionale non possono rimanere impuniti”. Proprio questa, preme ricordare, era stata la ragione dell’attenuazione, in sede di elaborazione, del principio secondo il quale il fatto di aver commesso un crimine internazionale in esecuzione di un ordine superiore non esime dalla responsabilità  penale, escludendone l’automatica applicazione per i crimini di guerra. Altre critiche si sono addensate ora sulla giustizia penale internazionale: per la sua selettività  e per la smisurata interferenza nella politica, oltre che per l’eccessiva durata dei procedimenti. In particolare l’accusa di privilegiare gli interessi degli Stati forti nelle incriminazioni sarebbe alla base delle accuse alla CPI di aver rigettato le indagini sui Paesi della Nato per le operazioni militari contro la Serbia nel 1999 e in Iraq nel 2003, prediligendo invece i procedimenti a carico di leader politici e militari dei paesi africani, politicamente più deboli.

Contraddittorio appare comunque il riferimento dei detrattori (e non ratificatori) della CPI alla scarsa efficacia della sua azione: se da una parte essa è così irrilevante come molti pretendono, allora perché impegnarsi tanto per negarle il proprio appoggio? Un altro interrogativo è d’obbligo: ha influito sull’adeguamento dell’Italiana allo Statuto della CPI la riunione a Roma di decine e decine di parlamentari di tutto il mondo dell’Associazione “Parliamentarians for Global Action” (PGA) sul tema dell’universalità  della Corte e dello stato di diritto, il 10 e 11 dicembre, proprio all’indomani del voto della Camera? Se la risposta affermativa è scontata, se ha prevalso soprattutto il desiderio di evitare una “figuraccia”, allora è lecito dubitare della genuina volontà  delle autorità  italiane di adeguarsi a una normativa internazionale per troppo tempo trascurata.

Miriam Rossi


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