Svolta della Consulta «Sì al matrimonio con i clandestini»

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ROMA — Lo scopo voleva essere quello di fermare i matrimoni di comodo. Ma poiché è inaccettabile, e pure discriminante, il ragionamento per cui, visto che alcuni stranieri si sposano per finta, nessuno di loro può più sposarsi con un italiano se non ha il permesso di soggiorno, la Corte costituzionale ha bocciato la norma.
La Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità  dell’articolo 116 del codice civile, nel punto modificato dal cosiddetto «pacchetto sicurezza» del 2009, lì dove è scritto che un cittadino extracomunitario che voglia contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale di Stato civile anche «un documento attestante la regolarità  del soggiorno nel territorio italiano» .
La questione di legittimità  costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti un’italiana e un marocchino. Il 27 luglio del 2009 la coppia aveva presentato richiesta per le pubblicazioni allegando la documentazione prevista dall’articolo 116 del codice civile. Ma la norma era stata modificata qualche giorno prima, il 15 luglio e il 31 agosto, dopo che i due avevano chiesto la celebrazione delle nozze, l’ufficiale di Stato civile l’aveva negata perché tra i documenti mancava il permesso di soggiorno del cittadino marocchino. I giudici catanesi hanno avanzato il dubbio che l’articolo 116 potesse contrastare con tutta una serie di principi costituzionali a partire da quello di uguaglianza. E quindi, con un’ordinanza, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione e chiesto alla Consulta di esprimersi. I giudici costituzionali hanno condiviso le perplessità  respingendo le argomentazioni dell’avvocatura dello Stato, che invece difendeva la norma sostenendo che era stata pensata per evitare i matrimoni di comodo.
Per la Corte la «condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» . Insomma, la condizione di immigrato irregolare non può essere di per sé un ostacolo alle nozze. Anche perché, hanno continuato i giudici costituzionali, è «evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare» .
Secondo la Consulta, infatti, esistono altre norme nel nostro ordinamento che evitano i matrimoni di comodo, mentre è contro la Costituzione un trattamento discriminante verso il cittadino straniero riguardo ad un suo diritto individuale, secondo un pronunciamento simile della Corte di giustizia europea del 2008.


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