Scorie nucleari, la confusione che emerge dalla legislazione

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La guida tec­nica n.29 dell’Ispra è un docu­mento che fissa i cri­teri di sele­zione per la scelta del sito dove costruire il depo­sito nazio­nale dei rifiuti nucleari. I cri­teri scelti, sud­di­visi in cri­teri di esclu­sione e cri­teri di appro­fon­di­mento, rispec­chiano –nell’impostazione– le linee guida che l’Aiea ha svi­lup­pato in mate­ria, ma solo limi­ta­ta­mente alla prima e seconda fase di sele­zione delle aree rite­nute ido­nee dalle quali, con una suc­ces­siva terza fase, si dovrebbe effet­tuare la selezione/caratterizzazione del sito finale.
Que­sta lacuna non è casuale e rispec­chia la con­fu­sione di ruoli e la non chia­rezza della legi­sla­zione ita­liana in mate­ria di sicu­rezza nucleare. Abro­gata l’Agenzia per la sicu­rezza nucleare a seguito del refe­ren­dum del 2011, le com­pe­tenze sono tor­nate all’Ispra (di qui l’emanazione della guida tec­nica n.29) ma con evi­denti con­trad­di­zioni rispetto al ruolo di Sogin a cui sono rima­ste le seguenti com­pe­tenze: effet­tuare le inda­gini tec­ni­che, defi­nire la Carta nazio­nale delle aree poten­zial­mente ido­nee fino alla indi­vi­dua­zione del sito finale, svol­gere il semi­na­rio per il coin­vol­gi­mento degli enti locali, defi­nire il pro­getto del depo­sito e dell’annesso parco tec­no­lo­gico , rea­liz­zarlo e gestirne il fun­zio­na­mento.
A com­pli­care ulte­rior­mente le cose il D.lgs 45/2014 isti­tui­sce l’Isin (Ispet­to­rato nazio­nale sicu­rezza nucleare) che però non è ancora ope­ra­tivo e comun­que non intacca lo stra­po­tere di Sogin alla quale dovrebbe almeno essere sot­tratta tutta la parte riguar­dante la selezione/caratterizzazione delle aree e del sito. Entrando nel merito della for­mu­la­zione dei cri­teri di esclu­sione c’è da osser­vare che que­sti ave­vano avuto un primo inqua­dra­mento nel 1999 con la riso­lu­zione del Gruppo di lavoro costi­tuito presso la pro­te­zione civile pre­sie­duto da Carlo Ber­nar­dini.
Suc­ces­si­va­mente l’Enea, che già lavo­rava al pro­getto depo­sito nazio­nale, ne affi­nava la defi­ni­zione in un rap­porto del 2003 che inclu­deva anche la carta delle aree poten­zial­mente ido­nee a cui si era arri­vati appli­cando una pro­ce­dura ana­loga a quella descritta nella guida tec­nica n.29.
Con­fron­tando i cri­teri di esclu­sione di que­sti due ultimi docu­menti si sco­pre che parec­chi di quelli elen­cati nella guida tec­nica 29 sono meno strin­genti di quelli del rap­porto Enea: l’altitudine mas­sima con­sen­tita è pas­sata da 600 a 700 m; la pen­denza con­sen­tita è stata rad­dop­piata dal 5% al 10%; la distanza minima da auto­strade e super­strade è stata dimez­zata da 2Km a 1Km; non sono più quan­ti­fi­cate le distanze minime da cen­tri abi­tati rispetto alla nume­ro­sità della popo­la­zione (15 Km per popo­la­zione mag­giore di 100.000 abi­tanti e 2 Km per inse­dia­menti di 200 abi­tanti); le isole con l’eccezione di Strom­boli, Ischia, Lipari, Vul­cano, Pana­rea, Isola Fer­di­nan­dea e Pan­tel­le­ria non sono più escluse a priori.
Que­sto rilas­sa­mento nei cri­teri di esclu­sione è pre­oc­cu­pante per­ché allarga signi­fi­ca­ti­va­mente il numero e l’estensione delle aree poten­zial­mente ido­nee senza nes­suna giu­sti­fi­ca­zione: a dif­fe­renza del rap­porto Enea, dove ogni cri­te­rio di esclu­sione era moti­vato da ragioni di pro­getto ispi­rate alla cau­tela, la guida tec­nica n.29 non for­ni­sce alcuna spie­ga­zione. L’esempio più ecla­tante riguarda le isole: si esclu­dono quelle elen­cate per­ché “pre­sen­tano appa­rati vul­ca­nici attivi o quie­scenti” (come se in assenza di que­sti feno­meni sarebbe stato pos­si­bile con­ce­pire un depo­sito di sco­rie nucleari ad Ischia, Lipari etc per non par­lare dell’Isola Fer­di­nan­dea che pra­ti­ca­mente non esi­ste!) ma si rein­tro­du­cono Sici­lia e Sar­de­gna che erano state escluse per evi­tare di tra­spor­tare via mare i rifiuti. Infine va sot­to­li­neato che è scom­parsa qual­siasi quan­ti­fi­ca­zione della esten­sione di ter­reno neces­sa­ria per costruire il depo­sito e, non va dimen­ti­cato, il Parco Tec­no­lo­gico (delle cui fina­lità non si sa nulla, ma evi­den­te­mente fa gola) che pre­ce­den­te­mente era stata valu­tata tra un minimo di 100 e un mas­simo di 300 ettari.



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