Cresce in Europa il carcere per i poveri e i non integrati

Cresce in Europa il carcere per i poveri e i non integrati

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L’Europa si è preoccupata molto per il rispetto dei vincoli economici da parte della Grecia ma per nulla del brutale attacco alle libertà e ai diritti dei più deboli da parte dell’Ungheria. È un fatto: per poveri e stranieri tutele e garanzie del diritto sbiadiscono, il carcere è utilizzato contro chi non sa e non può integrarsi, e proliferano nuovi circuiti di reclusione dove rinchiudere immigrati e rifugiati. L’Europa scivola verso lo Stato penale, almeno nel governo di alcuni cruciali fenomeni sociali, quali l’esclusione sociale e l’immigrazione, mentre il suo Stato sociale subisce gli assalti delle crisi e della governance comunitaria. Fino a che punto si sta spingendo questo processo? E l’Italia come si posiziona in questa tendenza? Ne parliamo con Mauro Palma, già presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

 

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: A leggere i più recenti rapporti e denunce dei network europei di lotta all’esclusione, negli anni che hanno seguito la grande crisi si sono ulteriormente diffuse e moltiplicate norme che, in forme diverse, penalizzano e criminalizzano la povertà, in modo particolare quella dei senza dimora e quella dei migranti. A detta di molti, per la povertà il diritto sta seguendo la strada che ha seguito in passato per altre “emergenze”, in un approccio che fa riemergere le “classi pericolose” dalle ceneri della storia europea. L’approccio law and order, o della tolleranza zero, ha fatto definitivamente breccia anche da noi. Dove sta andando il diritto, in Europa? E quanto secondo te il crollo del modello europeo di Stato sociale ha portato il diritto a diventare sempre più esplicitamente puntello di uno “Stato penale”?

Mauro Palma: Non credo si tratti di opinioni bensì di dati, di fatti. Se si esamina la composizione della popolazione detenuta in un giorno qualsiasi dell’anno solare, si osserva l’accentuata minorità sociale dei suoi componenti, la sua connotazione quale insieme di soggetti che in comune hanno l’assenza di reti protettive e il loro non essere “riconosciuti” in e da alcun luogo, sia esso luogo fisico o luogo relazionale. Se, sempre nello stesso giorno, si esaminano i reati commessi da tali persone si osserva la prevalenza di reati predatori, di strada, siano essi di vera e propria sopravvivenza che di mantenimento di una qualche soggettività altrimenti assente all’interno di un microcosmo in cui sono i reati stessi a tramutarsi in elemento identificativo e al contempo però anche stigma. Se, infine, si considera il tempo medio della loro presenza in carcere, si osservano durate brevi o brevissime, ma fortemente ricorrenti. Quale modello configurano questi tre aspetti, considerati in connessione tra loro? Certamente configurano una gestione della penalità e del diritto penale quale strumenti di politica regolativa del territorio; una politica che esclude le cause dei fenomeni e si limita alla inibizione dei loro effetti quando questi urtano le supposte sensibilità della maggioranza degli integrati. Quindi, configurano sia quel ricorso simbolico al diritto penale – sintetizzato nel concetto di symbolic law – che ha funzione di effimera protezione rispetto a un ipotetico aggressore, sia quell’atteggiamento di new punitivism, che centra la punizione sulla meritevolezza di un castigo dovuta all’incapacità di integrarsi.

Diversa è la questione della delineazione del cosiddetto diritto penale del nemico (criminal law of enemy), locuzione opportunamente utilizzata da Raúl Zafaroni per indicare un esercizio del diritto penale che non persegue reati, ma lotta contro un nemico, che non si pone come regolativo, ma come strumento di lotta. Questa concezione, che ha molto a che vedere con gli strumenti penali messi in campo per contrastare fenomeni criminali organizzati, dalla criminalità mafiosa al terrorismo internazionale, è piuttosto un aspetto complementare rispetto al fenomeno di punizione di fatto della povertà, fenomeno fortemente connesso al venir meno dello Stato sociale. Non è per esso centrale perché i soggetti contro la cui mera sopravvivenza si direziona l’azione penale non sono neppure percepiti come nemico, piuttosto come fastidioso rifiuto, di cui si vorrebbe fare a meno.

 

RDG: Concentrando l’attenzione su alcuni gruppi sociali e i loro comportamenti, il diritto si fa strumento di governo del “rischio” sociale che questi rappresenterebbero prima ancora che dei loro (ipotetici) reati: in alcune innovazioni normative contro i poveri, come quella ungherese del 2012, che impedisce loro di abitare lo spazio pubblico come ogni altro cittadino può fare, li si sanziona per questo, nella previsione che il loro comportamento crei danno sociale. È stato notato che tale tipo di norme, centrate più sul rischio futuro che su un reato consumato, sono caratterizzate da sanzioni spropositate e da un generale abbassamento delle garanzie giuridiche. Dal tuo osservatorio, questo è vero? C’è un venir meno così generalizzato di diritti e tutele nei riguardi dei più deboli?

MP: Dal mio osservatorio, vedo con grande preoccupazione il fatto che gli assetti istituzionali europei – mi riferisco all’Unione Europea, non al Consiglio d’Europa – abbiano guardato con molta maggiore apprensione quanto avveniva in Grecia relativamente al non rispetto dei parametri finanziari stabiliti e concordati, piuttosto che a quanto avveniva in Ungheria rispetto a parametri di tutela di diritti fondamentali attinenti a ogni persona, indipendentemente dalla sua contingente configurazione giuridica (straniero o autoctono, regolare o irregolare, libero o privato della libertà e così via). Questa preoccupazione non ha toccato i livelli “alti” della politica europea e ora ci troviamo non solo con norme che privatizzano l’accesso e la possibilità di usufruire di beni comuni, quale è lo spazio pubblico, sulla base di presunta inadeguatezza alla sua fruizione, ma anche con la costruzione di barriere per contenere i flussi migratori dei disperati che scappano da fame e conflitti.

L’Europa contemporanea ha avuto come metafora identificativa, almeno del suo assetto allargato, l’abbattimento di un muro che la divideva e ora costruisce altri muri per difendersi da potenziali nemici. C’è qualche paradigma di costruzione d’identità in questo passaggio: i nuovi muri sono costruiti contro un altro da sé che un domani sarà riconosciuto come parte di sé, ma che si ha bisogno di considerarlo altro in funzione di consenso interno. Le culture che si costruiscono, più o meno implicitamente su tali paradigmi sono inesorabilmente culture che escludono, che pongono distanza, che tengono fuori. Gli stessi rapporti tra bene da proteggere, norma e reato, che sono alla base del diritto, mutano: non si parte più dal bene giuridico da proteggere, prevedendo che sia reato aggredirlo e stabilendo quindi una norma a ciò destinata, così distinguendo il comportamento normale da quello che non lo è. Si va all’incontrario: si parte da ciò che si definisce normale, per poi codificarlo e considerare reato ciò che tale normalità non rispetta, così definendo come ultimo punto della catena un bene giuridico tutelato, puramente fittizio.

 

RDG: Le persone migranti sono, insieme a quelle povere, bersaglio privilegiato dei processi di criminalizzazione in Europa. Le leggi riguardanti i migranti hanno creato in tutta Europa un circuito e nuove forme di reclusione e istituzionalizzazione, quali da noi i CIE, dove l’abbassamento delle garanzie è plateale. Puoi fare un bilancio a oggi della situazione, dal punto di vista dei diritti umani, in quest’ambito? E dal punto di vista della cultura del diritto ci sono segnali in controtendenza, possibilità di tenere aperte le contraddizioni in modo positivo?

MP: La grave situazione delle migliaia di persone costrette all’abbandonare i propri luoghi e a cercare rifugio altrove, sta determinando, accanto a isteriche proteste che frequentemente assumono forme e contenuti di chiaro stampo razzista, anche una diversa considerazione del tema del muoversi, dell’altrove, del diritto al futuro, dello spazio vitale e dello stesso mondo.

Sono in qualche modo ottimista – sempre misurandomi sul piano della costruzione culturale piuttosto che su quello delle politiche contingenti – per il fatto che il presente stia dando familiarità a molti che finora non avevano voluto misurarsi con i drammi di popolazioni a noi vicine e aventi destini da noi così lontani. Oggi il tema dell’illegittimità sostanziale alla privazione della libertà di coloro che cercano un destino diverso entra in ambienti dove non era stato considerato fintantoché i flussi migratori avevano riguardato soltanto le necessità economiche ed erano visti come potenziali aggressori delle nostre economie, soprattutto sul piano dell’occupazione. Penso si possa aprire la strada per una complessiva riconsiderazione dell’impostazione che l’Europa ha dato al tema dei confini e dei flussi migratori. Occorre certamente tener presente che la stessa Convenzione europea per i diritti umani prevede la possibilità di privare della libertà una persona irregolarmente presente nel territorio di uno Stato, in attesa del suo rinvio al Paese di origine o al luogo di provenienza. Tuttavia, va ricordato che tale previsione è stata introdotta nella Convenzione del 1950, quando si trattava di episodi isolati, da valutare individualmente ed è invece diventata in anni recenti prassi generalizzata, di massa, che ha finito col costituire di fatto un nuovo circuito detentivo, prolungato nel tempo, penoso nelle sue modalità, inefficace rispetto all’obiettivo e soprattutto non coperto da strumenti effettivi di tutela dei diritti delle persone ristrette. Su tutto ciò l’Europa deve voltare pagina e forse l’esperienza attuale può aiutarla in tale operazione.

 

RDG: Anche se la punizione delle povertà non sempre porta al carcere, ma si distribuisce su una molteplicità di sanzioni amministrative e pecuniarie; tuttavia, sono molte le variabili, sociali ed economiche oltre che legislative, che hanno portato in carcere una quota crescente di persone povere, escluse, “non cittadine”. È un fenomeno soprattutto italiano o hai osservato in questo una tendenza europea? Si può dire che l’Unione si è avvicinata al modello statunitense, non solo per l’approccio law and order ma anche relativamente al ruolo che il carcere ha assunto nei confronti delle classi povere?

MP: La debolezza sociale dei soggetti detenuti comporta la maggiore esposizione quali soggetti nudi di fronte al potere e, in particolare, al potere punitivo; evidenzia così la distorsione delle garanzie processuali che rischiano sempre più di diventare da strumenti di tutela di tutti a strumenti disponibili solo per chi ha una buona difesa e, quindi, non produttori di inclusione ma di accentuazione dell’esclusione e della disuguaglianza. Questo processo avviene indipendentemente dalla volontà dei singoli decisori politici, bensì come inevitabile conseguenza di scelte operate sul piano dell’utilizzo della funzione penale come regolatore di fenomeni ben più complessi e di natura prevalentemente sociale. Paradossalmente, in alcuni casi, il carcere è oggi un luogo di esercizio di minime prestazioni, ricettive, sanitarie, relazionali, per soggetti che non hanno nulla fuori di esso. Non è un problema italiano soltanto: la quota percentuale di stranieri in carcere in Italia è nella media europea, mentre l’attuale tasso di detenzione (cioè quanti detenuti per mille abitanti) è minore di quello di molti anni Paesi a noi vicini e simili come impianto istituzionale. L’Italia, che ha circa 60 milioni di persone presenti, ha 52 mila persone ristrette nelle proprie carceri e, quindi, il tasso di detenzione è circa 0,87; la Francia ha circa 1,2 mentre Spagna e Regno Unito sono attorno a 1,5. Solo la Germania e i Paesi nordici hanno tassi inferiori. Ovunque una quota variabile tra un quarto e un terzo della popolazione detenuta totale è costituita da stranieri. Questa relativa omogeneità deve portare a una riflessione in più direzioni: quale funzione può avere la detenzione di persone che spesso abbandoneranno il Paese, volontariamente o meno, al termine della detenzione? Di quali figure professionali ha bisogno un sistema così connotato, ben diverso dalla rappresentazione classica, anche cinematografica, del mondo della detenzione senza ricadere nello schema di mera punizione?

 

RDG: In una agenda politica “del diritto e dei diritti” in Europa, quali sono i primi obiettivi da mettere all’ordine del giorno? Puoi indicare alcune scadenze su cui si sta lavorando e le tue previsioni?

MP: Il primo punto è il rispetto di Convenzioni e regole che sono state elaborate positivamente nel corso dei decenni passati, ma che spesso, soprattutto nei Paesi dell’Europa meridionale, rimangono molto distanti dalle prassi che si registrano negli istituti penitenziari. Il secondo, è la riduzione della privazione della libertà ai casi che realmente necessitano di tale misura e, quindi, la sostituzione delle pene detentive brevi o brevissime – quelle per le quali non è possibile costruire alcun progetto di graduale reinserimento – con pene diverse, ma percepibili dalla società esterna come effettive sanzioni. Terzo, riaprire il tema dell’inclusione e del supporto sociale non solo e non tanto per motivi di umanità e di centralità dei diritti della persona – che pure è tema essenziale – ma soprattutto in base a parametri di economicità, perché l’investimento sociale oggi aiuta a prevenire costi sociali ben maggiori e ben più prolungati nel tempo quando ci si avvia lungo la strada della chiusura e delle continue punizioni.



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