I diritti alla prova della pandemia, la detenzione amministrativa dei migranti

I diritti alla prova della pandemia, la detenzione amministrativa dei migranti

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La pandemia ha avuto un impatto significativo anche nei molti luoghi della detenzione amministrativa – hotspot, CPR fino alle navi quarantena – dove sono segregati i migranti. CILD, Coalizione Italiana Libertà e diritti Civili, ha analizzato nel Rapporto Detenzione migrante ai tempi del Covid la gestione della pandemia in queste strutture e le sue conseguenze in termini di diritti, diritto e condizioni delle persone che vi sono rinchiuse. Ne parla in questa nostra intervista redazionale Gennaro Santoro, avvocato di CILD ed estensore del Rapporto.

 

Per tutti noi, la limitazione della libertà per ragioni sanitarie deve rispettare alcuni criteri, per esempio dimostrarsi necessaria ed essere a tempo limitato, accompagnata da una informazione corretta, ecc. Come ha inciso sulle particolari condizioni dei migranti sbarcati in Italia l’ulteriore limitazione della libertà personale dovuta alla necessaria quarantena sanitaria? Si sono poste ulteriori e specifiche questioni di violazione dei diritti, per esempio sulle navi quarantena?

In realtà anche rispetto agli italiani e alle persone già presenti sul territorio italiano si pongono dubbi sull’esistenza di una informazione chiara rispetto all’obbligo dell’isolamento volontario (per tutti in fase lockdown; fuori da tale fase, per chi è stato in contatto con positivi o per chi rientra da determinati stati esteri), potendo lo stesso essere comunicato a voce da un operatore ASL. Tuttavia, essendo prevista una sola sanzione amministrativa in caso di violazione dell’isolamento fiduciario non si pongono grandi dubbi sulla violazione dell’art. 13 Cost e art. 5 CEDU. Si tratta di una limitazione della libertà di circolazione (e non di libertà personale). Qui per approfondimenti

Ciò posto, le navi quarantena in particolare (ma analogo discorso vale per l’isolamento fiduciario all’interno degli hotspot e altre strutture, di cui diamo conto nel report, dove far espletare la quarantena ai migranti appena sbarcati) pongono quesiti e profili problematici in quanto viene di fatto limitata la libertà personale (e non di circolazione) essendo evidentemente impossibile allontanarsi da tali navi durante l’espletamento dell’isolamento fiduciario.

Invero fonti secondarie dell’ordinamento italiano ad aprile hanno creato una tenue base di legalità, almeno formale, di tale limitazione della libertà personale.

Il protrarsi della crisi sanitaria ha determinato le Autorità italiane a consentire l’utilizzo di navi per lo svolgimento della quarantena delle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare nel territorio italiano un cosiddetto Place of Safety (POS) dal momento che il decreto interministeriale n. 150 del 7 aprile 2020 ha stabilito che «per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria […] i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety […] per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana».

La possibilità di utilizzare navi come luoghi di quarantena per migranti è stata, dunque, espressamente prevista dal decreto del Capo della Protezione civile del 12 aprile 2020 con il quale il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno è stato incaricato di provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare, prevedendo che, in tali situazioni, nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della Salute, possano essere utilizzate navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria

Tuttavia, l’assenza di una convalida del trattenimento su queste navi, la differenza sostanziale del trattamento tra chi proviene da determinati stati esteri, ad esempio con visto o permesso (e posto in isolamento volontario per 14 giorni e chi vi arriva con barche di fortuna, pone forti dubbi quanto meno sulla parità di trattamento e il principio di non discriminazione. Ancora: dal punto di vista della salute pubblica e dell’efficacia di questa previsione, nessuna differenza c’è tra un italiano, uno straniero regolare e un irregolare che proviene dall’estero. Ne consegue che, per ragioni di logica prima ancora che di diritto, a tutti andrebbe applicato, da un punto di vista di prevenzione sanitaria, lo stesso trattamento.

 

Nel vostro Rapporto avete sottolineato come la proliferazione di luoghi di detenzione amministrativa dei migranti, rappresenti una giungla opaca con basi legali a dir poco incerte. Quando parlate della necessità di «una normativa di fonte primaria che riconosca chiaramente i diritti delle persone trattenute» a cosa pensate? Che vuoti deve colmare questa normativa e cosa soprattutto deve tutelare?

 

Per rispondere a questa domanda è necessario fare una premessa sull’attuale quadro normativo italiano sui luoghi della detenzione amministrativa e del trattenimento dei migranti.

Preliminarmente è opportuno rammentare che per la Corte EDU è possibile la detenzione amministrativa di migranti irregolari. (art. 5 Convenzione EDU).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione perché tale detenzione sia legittima c’è la necessità (al pari del nostro articolo 13 della Costituzione) che vi sia una base legale, una legge che preveda tale forma di detenzione e una convalida di un giudice che certifichi che quella detenzione è giusta; infine, è necessario che vi sia un giudice al quale poter ricorrere per sostenere che quella detenzione è ingiusta e illegittima o per lamentarsi rispetto alle condizioni di detenzione.

Tutti questi aspetti sono stati chiariti nella nota sentenza di condanna dello stato italiano nel 2016 nel caso Khlaifia (vedi qui e qui).

 

Ciò posto, nell’ordinamento italiano, mentre la privazione della libertà personale degli stranieri nei CPR è astrattamente giustificata alla luce dell’art. 15, §1, della Direttiva 115/2008/CE (c.d. Direttiva Rimpatri), i cui principi sono stati recepiti nel diritto interno all’art. 14 d.lgs. 286/98, lo stesso non può dirsi per gli hotspot. Questi ultimi, infatti, letteralmente “punti di crisi” creati per la gestione dei flussi migratori eccezionali per dare sostegno agli Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne dell’UE, sono stati previsti per la prima volta da una fonte non normativa.

Più nello specifico: i centri Hotspot vengono introdotti in Italia dalla “Roadmap” elaborata dal governo ai sensi dell’Agenda Europea sull’immigrazione del maggio 2015. In funzione dalla fine del 2015, hanno ricevuto un parziale avallo giuridico con il decreto legge 13/2017 (così detto decreto Minniti).

Il tempo di permanenza in tali strutture, di fatto, può variare da un giorno a settimane e, in casi eccezionali, si è protratto fino a quasi due mesi.

Formalmente e ufficialmente in tali luoghi è limitata la libertà di circolazione e non la libertà personale. Nella sostanza, invece, le persone non possono allontanarsi dagli hotspot e perdura l’assenza di una base legale di tale privazione stante la riserva di legge prevista dall’art. 13 della Costituzione e dall’art. 5 Convenzione EDU. Anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 132/2018 (conversione in legge del così detto decreto Salvini), la convalida del trattenimento in tali strutture è formalmente circoscritta ai soli richiedenti asilo e, di fatto, tale forma di convalida non ha mai avuto luogo. Di conseguenza continua a non esistere una base legale e un giudice della convalida per la detenzione in tali strutture. In conclusione, la privazione della libertà personale negli hotspot e sulle navi quarantena non ha una base legale perché non c’è nessuna legge che prevede questa forma di privazione della libertà personale.

 

In molte occasioni durante la pandemia CILD, insieme a molte altre associazioni della società civile, ha denunciato come la detenzione nei CPR fosse priva di basi legali, stante che la chiusura delle frontiere causa Covid-19 rendeva impossibile effettuare i rimpatri. Ha avuto qualche ascolto o effetto questa denuncia? E cosa sta avvenendo adesso che le frontiere sono (per lo più) aperte?

 

Come emerge dal Rapporto, l’effetto delle denunce di CILD e altre associazioni ha avuto l’effetto della sostanziale diminuzione delle presenze nei CPR durante la fase del blocco dei voli. Ora si assiste a un nuovo aumento delle presenze, nonostante non si abbia notizia di rimpatrio di persone presenti nei CPR stessi.

 

Quali sono le più importanti iniziative in campo o previste da parte delle associazioni? E la pandemia ha lasciato delle “lezioni apprese” che concorrono a ridisegnare l’agenda del movimento per la riforma delle leggi e delle politiche sulle migrazioni?

 

La partita più importante si gioca in Europa e in Italia. Nell’ambito del Consiglio d’Europa continua ad avere grande rilevanza sia il monitoraggio che il Comitato dei ministri sta effettuando sull’applicazione della sentenza Khlaifia, sia la pendenza di almeno 9 procedimenti innanzi alla Corte Edu relativi a detenzioni simili al caso Khlaifia per fatti avvenuti nel 2018, 2019 e 2020. In ambito italiano il Terzo settore e le associazioni giocheranno un ruolo importante nelle proposte di modifica dei decreti Salvini, che solo apparentemente vanno a colmare le lacune di cui alla sentenza Khlaifia.

La pandemia ha solo amplificato l’inutilità della detenzione amministrativa, utile a parlare alla pancia degli elettori ma non a risolvere problemi. Bisogna continuare a sostenere che la detenzione in hotspot è illegittima, quella in CPR dovrebbe essere limitata a 30-60 giorni ricorrendo maggiormente alle alternative alla detenzione.



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