Dal Social Forum parte l’appello per un vertice europeo alternativo

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ROMA – Pene alternative per i reati che prevedono una sanzione detentiva fino a quattro anni. Il giudice, su richiesta dell’imputato, può prevedere di applicare la pena detentiva presso l’abitazione e di estinguere il reato in caso di esito positivo della messa alla prova dell’imputato con i lavori di pubblica utilità  sociale. Lo prevede il ddl 5019 bis del Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, in discussione in questi giorni. Il disegno di legge del ministro Severino estende, quindi, la platea delle persone che possono usufruire degli Lpu per estinguere il reato. Un’alternativa finora prevista per l’imputato che aveva commesso reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità ), e dagli articoli 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992 del Nuovo codice della strada, per la guida in stato di ebbrezza.

I dati su Lpu. Nel 2010 (anno dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni del codice della strada) le persone ammesse agli Lpu sono state 62, 830 nel 2011 e 1341 solo nei primi 4 mesi e mezzo del 2012, secondo i dati dell’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe) del ministero della Giustizia. Su 1.341 persone che al 15 maggio 2012 hanno svolto lavori di pubblica utilità  la maggior parte, ben 884, ha violato il codice della strada: è stato sanzionato, cioè, per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Ci sono, poi, 19 casi di persone condannate per spaccio e traffico di stupefacenti e altri 10 sempre per reati legati alla droga. Due per associazione a delinquere, altri due per associazione a delinquere legato al traffico di stupefacenti, due per reati legati all’uso di armi, una persona per lesioni, un’altra per furto e ricettazione. Ci sono poi altri 303 soggetti che hanno commesso reati di altro genere.

La messa alla prova. Nello specifico l’introduzione della sospensione del procedimento con la messa alla prova prevede che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva (sola o congiunta alla pena pecuniaria) non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell’imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova. La richiesta può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. La messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità , nonché nell’osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà  di movimento, al divieto di frequentare determinati locali o all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali. La misura non può essere concesso più di due volte e non più di una volta se si tratta di un reato della stessa indole. Il lavoro di pubblica utilità  consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività , da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione deve, inoltre, essere svolta con modalità  che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato. La sua durata giornaliera non può superare, quindi, le otto ore. Al termine della messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. La misura può essere revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione delle prescrizioni imposte, di rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità  o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole. In caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenderà  invece il suo corso. Cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.

Due nuove pene non carcerarie. Il ddl introduce, inoltre, due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, nel caso di delitti, e non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni, nel caso di contravvenzioni. Le misure sono  destinate a sostituire le attuali pene della reclusione e dell’arresto in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, che potrà  prescrivere particolari modalità  di controllo, attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Previsto, inoltre, la sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili. Il ddl è frutto dello stralcio dal testo originario 5019 del Governo delle disposizioni relative alla depenalizzazione che sono ora oggetto di un distinto provvedimento, cioè il 5019 ter. Lo stralcio è stato deciso dal Governo per non rallentare l’iter delle misure in grado di affrontare l’emergenza del sovraffollamento carcerario viste le divergenze tra i gruppi ancora esistenti sui criteri di depenalizzazione. (ec)

 

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