Italicum, il testo base della nuova legge elettorale

Loading

PROPOSTA DI TESTO BASE

Arti­colo 1
(Modi­fi­che al sistema di ele­zione della Camera dei depu­tati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei depu­tati, di
cui al decreto della Pre­si­dente della Repub­blica 30 marzo 1957, n. 361, e suc­ces­sive modi­fi­ca­zioni,
di seguito deno­mi­nato «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», è sosti­tuito dal
seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei depu­tati e‘eletta a suf­fra­gio uni­ver­sale, con voto diretto ed uguale, libero
e segreto, attri­buito a liste di can­di­dati con­cor­renti in col­legi plu­ri­no­mi­nali.
2. Il ter­ri­to­rio nazio­nale è diviso nelle cir­co­scri­zioni elet­to­rali indi­cate nella tabella “A” alle­gata al
pre­sente testo unico. Per la pre­sen­ta­zione delle can­di­da­ture e per l’assegnazione dei seggi ai
can­di­dati, cia­scuna cir­co­scri­zione è ripar­tita nei col­legi plu­ri­no­mi­nali indi­cati nella tabella “B”
alle­gata al pre­sente testo unico. Salvo i seggi asse­gnati alla cir­co­scri­zione Estero e fermo quanto
dispo­sto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste e coa­li­zioni di liste nel ter­ri­to­rio nazio­nale
è effet­tuata dall’Ufficio cen­trale nazio­nale, a norma degli arti­coli 77, 83 e 84, con l’eventuale
attri­bu­zione di un pre­mio di mag­gio­ranza, a seguito del primo turno di vota­zione qua­lora una lista o
una coa­li­zione di liste abbia con­se­guito un numero di voti validi pari almeno al tren­ta­cin­que per
cento del totale nazio­nale, ovvero a seguito di un turno di bal­lot­tag­gio ai sensi dell’articolo 83»;
2. All’articolo 2 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il
seguente comma:
«2. La cir­co­scri­zione Trentino-Alto Adige è costi­tuita in otto col­legi uni­no­mi­nali deter­mi­nati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 4 ago­sto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spet­tanti alla
cir­co­scri­zione è attri­buita con il metodo del recu­pero pro­por­zio­nale, secondo le norme con­te­nute nel
titolo VI del pre­sente testo unico. »
3. L’articolo 3 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», e‘ sosti­tuito dal
seguente:
«Art. 3. – 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle sin­gole cir­co­scri­zioni, di cui alla tabella A
alle­gata al pre­sente testo unico, e‘ effet­tuata, sulla base dei risul­tati dell’ultimo cen­si­mento gene­rale
della popo­la­zione, ripor­tati dalla più recente pub­bli­ca­zione uffi­ciale dell’Istituto nazio­nale di
sta­ti­stica, con decreto del Pre­si­dente della Repub­blica, su pro­po­sta del Mini­stro per l’interno, da
ema­nare con­te­stual­mente al decreto di con­vo­ca­zione dei comizi.
2. Con il mede­simo decreto di cui al comma 1 è deter­mi­nato, per cia­scuna cir­co­scri­zione, il numero
di seggi da attri­buire nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di cui alla Tabella “B” sulla base dei risul­tati
dell’ultimo cen­si­mento gene­rale della popo­la­zione, ripor­tati dalla più recente pub­bli­ca­zione uffi­ciale
dell’Istituto nazio­nale di sta­ti­stica, con decreto del Pre­si­dente della Repub­blica, su pro­po­sta del
Mini­stro per l’interno;
3. Salvo quanto dispo­sto dall’articolo 2, i seggi spet­tanti alla cir­co­scri­zione ai sensi del comma 1
sono asse­gnati in col­legi plu­ri­no­mi­nali nei quali è asse­gnato un numero di seggi non infe­riore a tre e
non supe­riore a sei, fatti salvi gli even­tuali aggiu­sta­menti in base ad esi­genze deri­vanti dal rispetto di
cri­teri demo­gra­fici e di con­ti­nuità ter­ri­to­riale.
4. Fatto salvo quanto sta­bi­lito ai sensi del comma 3, i col­legi plu­ri­no­mi­nali sono costi­tuiti
nell’ambito di cia­scuna cir­co­scri­zione sulla base dei cri­teri e dei prin­cipi diret­tivi recati dall’articolo
7 della legge 4 ago­sto 1993, n. 277;

4. All’articolo 4, comma 2, del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei rela­tivi can­di­dati»
5. All’articolo 11 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il
seguente periodo: «Il decreto sta­bi­li­sce che l’eventuale bal­lot­tag­gio dovrà tenersi nella seconda
dome­nica suc­ces­siva a quella di con­vo­ca­zione dei comizi»;
6. L’articolo 13 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», è sosti­tuito dal
seguente:
“Arti­colo 13
Presso la Corte d’appello o il Tri­bu­nale nella cui giu­ri­sdi­zione è il Comune capo­luogo della regione è
costi­tuito, entro tre giorni dalla pub­bli­ca­zione del decreto di con­vo­ca­zione dei comizi, l’Ufficio
cen­trale cir­co­scri­zio­nale, com­po­sto da tre magi­strati, dei quali uno con fun­zioni di pre­si­dente, scelti
dal Pre­si­dente della Corte d’appello o del Tribunale.”

7. all’articolo 14, comma primo del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», sono
appor­tate le seguenti modi­fi­ca­zioni:
a) dopo le parole «liste di can­di­dati» sono aggiunte le seguenti «nei col­legi plu­ri­no­mi­nali»;
b) le parole «le liste mede­sime nelle sin­gole cir­co­scri­zioni» sono sosti­tuite dalle seguenti «le liste
mede­sime nei sin­goli col­legi plu­ri­no­mi­nali»;
8. dopo l’articolo 14-bis del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957» è aggiunto il
seguente:
“Arti­colo 14-ter.

1. In caso di bal­lot­tag­gio, fra il primo turno di vota­zione e il bal­lot­tag­gio non sono con­sen­titi ulte­riori
appa­ren­ta­menti fra liste o coa­li­zioni di liste pre­sen­tate al primo turno con le due liste o coa­li­zioni di
liste che hanno accesso al bal­lot­tag­gio mede­simo.”
9. All’articolo 18bis del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», sono appor­tate le
seguenti modi­fi­ca­zioni
a) il primo periodo del comma 1, è sosti­tuito dal seguente: “La pre­sen­ta­zione delle liste di can­di­dati
per l’attribuzione dei seggi nei col­legi plu­ri­no­mi­nali deve essere sot­to­scritta da almeno 1500 e da non
più di 2000 elet­tori iscritti nelle liste elet­to­rali di comuni ricom­presi nei mede­simi col­legi, o. in caso
di col­legi ricom­presi in un unico comune, iscritti alle sezioni elet­to­rali di tali col­legi.”
b) il comma 3 è sosti­tuito dal seguente:
«3. Ogni lista, all’atto della pre­sen­ta­zione, è com­po­sta da un elenco di can­di­dati, pre­sen­tati secondo
un ordine nume­rico. La lista è for­mata da un numero di can­di­dati pari almeno alla metà del numero
di seggi asse­gnati al col­le­gio plu­ri­no­mi­nale e non supe­riore al numero di seggi asse­gnati al col­le­gio
plu­ri­no­mi­nale. A pena di inam­mis­si­bi­lità, nel com­plesso delle can­di­da­ture cir­co­scri­zio­nali di
cia­scuna lista nes­suno dei due sessi può essere rap­pre­sen­tato in misura supe­riore al cin­quanta per
cento, con arro­ton­da­mento all’unità supe­riore, nella suc­ces­sione interna delle liste nei col­legi
plu­ri­no­mi­nali non pos­sono esservi più di due can­di­dati con­se­cu­tivi del mede­simo genere».
10. All’articolo 19 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, il primo periodo è
sosti­tuito dal seguente: “Nes­sun can­di­dato può essere incluso in liste con il mede­simo con­tras­se­gno o
con diversi con­tras­se­gni in più di un col­le­gio plu­ri­no­mi­nale “;
11. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, le
parole: “Le liste dei can­di­dati” sono sosti­tuite dalle seguenti: “Le liste dei can­di­dati nei col­legi
plu­ri­no­mi­nali” e le parole “indi­cati nella Tabella A, alle­gata al pre­sente testo unico,” sono sostituite

dalle seguenti: “del capo­luogo della regione”;

12. All’articolo 22 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, sono appor­tate le
seguenti modi­fi­ca­zioni:
a) al comma 1, numero 3) le parole da “riduce al limite pre­scritto” sino a fine periodo sono sosti­tuite
dalle seguenti: “riduce al limite pre­scritto le liste con­te­nenti un numero di can­di­dati supe­riore a
quello sta­bi­lito al comma 3 dell’art. 18 bis, can­cel­lando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste
con­te­nenti un numero di can­di­dati infe­riore a quello sta­bi­lito al comma 3 dell’articolo 18-bis o quelle
che non pre­sen­tano i requi­siti di cui al terzo periodo del mede­simo comma.“
b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7bis) comu­nica i nomi dei can­di­dati di cia­scuna lista all’Ufficio cen­trale nazio­nale, il quale veri­fica
la pre­senza di can­di­dati inclusi in più liste e comu­nica i loro nomi agli Uffici cen­trali
cir­co­scri­zio­nali; ai sensi dell’articolo 19, gli uffici cen­trali cir­co­scri­zio­nali con­tat­tano
imme­dia­ta­mente i dele­gati di cia­scuna lista inte­res­sata ai fini dell’accertamento e pro­ce­dono ai sensi
dell’articolo 22 per le even­tuali modi­fi­che nella com­po­si­zione delle liste dei col­legi plu­ri­no­mi­nali;»
13. All’articolo 24 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, sono appor­tate le
seguenti modi­fi­ca­zione:
a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: “I con­tras­se­gni di cia­scuna lista,” sono
aggiunte le seguenti: “e i nomi­na­tivi dei rela­tivi can­di­dati”;
b) al comma 1, numero 4) sosti­tuire le parole: “alla pre­fet­tura capo­luogo della cir­co­scri­zione” con le
parole: “alla pre­fet­tura del comune capo­luogo di regione”
14. All’articolo 31 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, sono appor­tate le
seguenti modi­fi­ca­zioni:
a)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella scheda sono altresì ripor­tati, per
cia­scun con­tras­se­gno di lista, il cognome ed il nome dei rela­tivi can­di­dati nel col­le­gio
plu­ri­no­mi­nale”.
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svol­gi­mento del bal­lot­tag­gio, nella
scheda unica nazio­nale sono ripro­dotti i con­tras­se­gni delle liste col­le­gate o delle sin­gole liste sin­gole
ammesse al bal­lot­tag­gio in due distinti ret­tan­goli”.
15. Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957, è
sosti­tuito dal seguente:
«1. Il pre­si­dente, gli scru­ta­tori e il segre­ta­rio del seg­gio votano, pre­via esi­bi­zione del cer­ti­fi­cato
elet­to­rale, nella sezione presso la quale eser­ci­tano il loro uffi­cio, anche se siano iscritti come elet­tori
in altra sezione o in altro comune. I rap­pre­sen­tanti delle liste votano nella sezione presso la quale
eser­ci­tano le loro fun­zioni pur­ché siano elet­tori del col­le­gio plu­ri­no­mi­nale. I can­di­dati pos­sono
votare in una qual­siasi delle sezioni del col­le­gio plu­ri­no­mi­nale, dove sono pro­po­sti, pre­sen­tando il
cer­ti­fi­cato elet­to­rale. Votano, inol­tre, nella sezione presso la quale eser­ci­tano il loro uffi­cio, anche se
risul­tino iscritti come elet­tori in altra sezione o in qual­siasi altro comune del ter­ri­to­rio nazio­nale, gli
uffi­ciali e gli agenti della forza pub­blica in ser­vi­zio di ordine pub­blico.»
16. All’articolo 83 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957», sono appor­tate le
seguenti modi­fi­ca­zioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 7) sono sosti­tuiti dai seguenti:
«1) deter­mina la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali con­se­guite nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dalle liste aventi il mede­simo
con­tras­se­gno, com­presi i voti espressi in favore di can­di­dati nei col­legi uni­no­mi­nali della Valle
d’Aosta e del Tren­tino Alto Adige secondo le moda­lità sta­bi­lite dal titolo VI;

2) deter­mina poi la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna coa­li­zione di liste col­le­gate, data dalla
somma delle cifre elet­to­rali nazio­nali delle liste col­le­gate che si siano pre­sen­tate almeno in un quarto
del totale dei col­legi plu­ri­no­mi­nali, con arro­ton­da­mento all’unità infe­riore, non­ché la cifra elet­to­rale
nazio­nale di cia­scuna lista non col­le­gata ed indi­vi­dua quindi la coa­li­zione di liste o la lista non
col­le­gata che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale;
3) indi­vi­dua quindi:
a) le coa­li­zioni di liste la cui cifra elet­to­rale nazio­nale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti
validi espressi e che con­ten­gano almeno una lista col­le­gata che abbia con­se­guito sul piano nazio­nale
almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista col­le­gata rap­pre­sen­ta­tiva di mino­ranze
lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tata in uno dei col­legi plu­ri­no­mi­nali com­presi in una delle regioni il
cui sta­tuto spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbia con­se­guito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel com­plesso delle cir­co­scri­zioni della regione
mede­sima;
b) le sin­gole liste non col­le­gate che abbiano con­se­guito sul piano nazio­nale almeno l’8 per cento dei
voti validi espressi non­ché le sin­gole liste non col­le­gate rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che
rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente in col­legi plu­ri­no­mi­nali in una delle regioni il cui sta­tuto
spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nel com­plesso dei col­legi plu­ri­no­mi­nali della regione
mede­sima, non­ché le liste delle coa­li­zioni che non hanno supe­rato la per­cen­tuale di cui alla let­tera a)
ma che abbiano con­se­guito sul piano nazio­nale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero
che siano rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente in
cir­co­scri­zioni com­prese in una delle regioni il cui sta­tuto spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di
tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel
com­plesso delle cir­co­scri­zioni della regione mede­sima;
4) tra le coa­li­zioni di liste di cui al numero 3) let­tera a), e le liste di cui al numero 3), let­tera b),
pro­cede al riparto dei seggi in base alla cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elet­to­rali nazio­nali di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista di cui al
numero 3) per il numero dei seggi da attri­buire, escluso il seg­gio cor­ri­spon­dente al col­le­gio
uni­no­mi­nale della Valle d’Aosta, otte­nendo così il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale. Nell’effettuare tale
divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra elet­to­rale
nazio­nale di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del
quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il numero dei seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o
sin­gola lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni
di liste o sin­gole liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di
quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio;
5) veri­fica poi se la cifra elet­to­rale nazio­nale della coa­li­zione di liste o della sin­gola lista con la
mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale indi­vi­duata ai sensi del numero 2) cor­ri­sponda ad almeno il 35
per cento del totale dei voti vali­da­mente espressi;
6) indi­vi­dua quindi, nell’ambito di cia­scuna coa­li­zione di liste col­le­gate di cui al numero 3), let­tera
a), le liste che abbiano con­se­guito sul piano nazio­nale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi,
non­ché le liste rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente in
una delle cir­co­scri­zioni com­prese in regioni il cui sta­tuto spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di
tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel
col­le­gio plu­ri­no­mi­nale;
7) qua­lora la veri­fica di cui al numero 5) abbia dato esito posi­tivo e la coa­li­zione di liste o la sin­gola
lista che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale ai sensi del comma 1 non abbia già
con­se­guito una per­cen­tuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla per­cen­tuale della rela­tiva cifra
elet­to­rale nazio­nale sul totale dei voti vali­da­mente espressi aumen­tata di 18 punti per­cen­tuali, ad essa
viene ulte­rior­mente attri­buito il numero di seggi neces­sa­rio per rag­giun­gere tale con­si­stenza, ma in
ogni caso non più di quanti siano suf­fi­cienti per arri­vare al totale di 340 seggi. In tale caso l’Ufficio
asse­gna il numero di seggi così deter­mi­nato alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista;
8) l’Ufficio pro­cede poi a ripar­tire pro­por­zio­nal­mente i restanti seggi, in numero pari alla dif­fe­renza
tra 617 e il totale dei seggi asse­gnati alla coa­li­zione di liste o sin­gola lista con la mag­giore cifra
elet­to­rale nazio­nale ai sensi del numero 7), tra le altre coa­li­zioni di liste e sin­gole liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elet­to­rali nazio­nali per tale numero,
otte­nendo il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza. Nell’effettuare tale divi­sione non tiene
conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra elet­to­rale di cia­scuna
coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del quo­ziente così otte­nuta
rap­pre­senta il numero di seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista. I seggi che
riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni di liste o sin­gole liste
per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di quest’ultima si pro­cede a
sor­teg­gio.
9) l’Ufficio pro­cede poi, per cia­scuna coa­li­zione di liste, al riparto dei seggi ad essa spet­tanti tra le
rela­tive liste ammesse al riparto. A tale fine, per cia­scuna coa­li­zione di liste, divide la somma delle
cifre elet­to­rali nazio­nali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già
indi­vi­duato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte
fra­zio­na­ria del quo­ziente così otte­nuto. Divide poi la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna lista
ammessa al riparto per tale quo­ziente. La parte intera del quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il
numero dei seggi da asse­gnare a cia­scuna lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono
rispet­ti­va­mente asse­gnati alle liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e,
in caso di parità di resti, alle liste che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a
parità di quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio. A cia­scuna lista di cui al numero 3), let­tera b), sono
attri­buiti i seggi già deter­mi­nati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distri­bu­zione nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dei seggi asse­gnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio pro­cede quindi alla distri­bu­zione dei seggi
asse­gnati alle varie liste di cui al numero 3, let­tera b) e al numero 6) prima nelle sin­gole
cir­co­scri­zioni e poi nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di cia­scuna cir­co­scri­zione. A tale fine, l’Ufficio pro­cede
come segue:
a) per ogni cir­co­scri­zione, somma le cifre elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali delle sole liste ammesse al
riparto otte­nendo così la cifra elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di lista; divide quindi il totale delle cifre
elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali di lista per il numero dei seggi spet­tanti alla cir­co­scri­zione, aumen­tato di
una unità. La parte intera del risul­tato della divi­sione costi­tui­sce il quo­ziente elet­to­rale
cir­co­scri­zio­nale;
b) per ogni cir­co­scri­zione, divide la cifra elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di ogni lista per il quo­ziente
elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale, ed asse­gna ad ogni lista il numero di seggi cor­ri­spon­dente alla parte intera
del risul­tato di tale divi­sione. I seggi che restano non attri­buiti costi­tui­scono seggi resi­dui, da
asse­gnarsi a norma della suc­ces­siva let­tera e);
c) deter­mina quindi la cifra elet­to­rale resi­duale di ogni lista, pari alla dif­fe­renza tra la rispet­tiva cifra
elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale ed il pro­dotto del quo­ziente elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale per il numero di
seggi asse­gnati ai sensi delle let­tere a), e b). Sono da con­si­de­rare cifra elet­to­rale resi­duale anche le
cifre elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali di liste che non abbiano con­se­guito seggi ai sensi delle let­tere a) e b);
d) veri­fica, per cia­scuna lista, il numero di seggi asse­gnati a quo­ziente intero nelle sin­gole
cir­co­scri­zioni ai sensi delle let­tere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spet­tanti in base
alle deter­mi­na­zioni di cui al numero 4) per le liste sin­gole e di cui al numero 7) per le liste col­le­gate
in coa­li­zione, toglie i seggi in ecce­denza; i seggi ecce­denti sono sot­tratti alle liste a par­tire da quelle
cir­co­scri­zioni che hanno avuto asse­gnati più seggi, seguendo l’ordine decre­scente del numero dei
seggi asse­gnati ad ognuna. In caso di parità di seggi asse­gnati, la sot­tra­zione è a carico della lista che
ha ripor­tato un numero di voti validi infe­riore in cifra asso­luta. I seggi così recu­pe­rati sono asse­gnati
come seggi resi­dui, secondo le dispo­si­zioni di cui alla let­tera e);
e) dispone in un’unica gra­dua­to­ria nazio­nale decre­scente le cifre elet­to­rali resi­duali di cui alla let­tera
c), e ripar­ti­sce tra le liste i seggi resi­dui, in cor­ri­spon­denza alle mag­giori cifre elet­to­rali resi­duali,
entro il numero dei seggi attri­buiti ad ogni cir­co­scri­zione, fino a rag­giun­gere per cia­scuna lista il
numero di seggi asse­gnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi
resi­dui viene con­dotta a par­tire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elet­to­rale
nazio­nale. Qua­lora a seguito delle pre­dette ope­ra­zioni non ven­gano ripar­titi tutti i seggi spet­tanti a
cia­scuna lista, i seggi resi­dui sono ripar­titi, entro il numero dei seggi asse­gnati ad ogni cir­co­scri­zione,
a par­tire dalla cir­co­scri­zione in cui la lista abbia otte­nuto il minor numero di voti validi in cifra
asso­luta e pro­se­guendo secondo la gra­dua­to­ria cre­scente del numero dei voti validi ripor­tati dalla
stessa lista nelle altre regioni;
f) deter­mina il numero dei seggi spet­tanti com­ples­si­va­mente ad ognuna delle liste in cia­scuna
cir­co­scri­zione, som­mando per cia­scuna i seggi già asse­gnati ai sensi della let­tera b) e i seggi resi­dui
spet­tanti ai sensi della let­tera e). Qua­lora la cir­co­scri­zione sia costi­tuita da un unico col­le­gio
plu­ri­no­mi­nale, per cia­scuna lista il numero di seggi così deter­mi­nato cor­ri­sponde a quello infine
asse­gnato nella cir­co­scri­zione mede­sima.
g) qua­lora la cir­co­scri­zione sia costi­tuita da più di un col­le­gio plu­ri­no­mi­nale, distri­bui­sce i seggi
asse­gnati alle liste ai sensi della let­tera f) tra i col­legi plu­ri­no­mi­nali della cir­co­scri­zione. A tal fine,
per cia­scuna lista divide la cifra elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale per il numero di seggi spet­tanti, otte­nendo
così il quo­ziente elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di lista. Per ogni col­le­gio plu­ri­no­mi­nale divide quindi la
cifra elet­to­rale della lista nel col­le­gio plu­ri­no­mi­nale per il quo­ziente elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di
lista, ed asse­gna alla lista mede­sima il numero di seggi cor­ri­spon­dente alla parte intera del risul­tato di
tale divi­sione. I seggi resi­dui sono attri­buiti alla lista nei col­legi plu­ri­no­mi­nali della cir­co­scri­zione in
cui cor­ri­spon­dono, nell’ordine, le rispet­tive cifre resi­duali più alte, date dalla dif­fe­renza tra la cifra
elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale ed il pro­dotto del quo­ziente elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di lista per il
numero di seggi già asse­gnati alla lista mede­sima a quo­ziente intero.
b) al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
«9-bis) Qua­lora la veri­fica di cui al numero 5) abbia dato esito posi­tivo e la coa­li­zione di liste o la
sin­gola lista con la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale abbia già con­se­guito ai sensi del numero 4)
una quota di seggi supe­riore a 340 si pro­cede diret­ta­mente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei
numeri 7-ter), 8) e 9;
c) il comma 2 è sosti­tuito dal seguente:

«2. Qua­lora la coa­li­zione di liste o la sin­gola lista che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale
nazio­nale ai sensi del comma 1 abbia con­se­guito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del
pre­mio di mag­gio­ranza, ad essa viene sot­tratto il numero di seggi neces­sa­rio per rag­giun­gere tale
con­si­stenza. In tale caso l’Ufficio asse­gna 340 seggi alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista e
ripar­ti­sce pro­por­zio­nal­mente i restanti 277 seggi tra le altre coa­li­zioni di liste e liste di cui al comma
1, numero 3). A tal fine pro­cede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) »
d) il comma 3 è sosti­tuito dal seguente:
«3. Qua­lora la veri­fica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito nega­tivo, si pro­cede ad un
turno di bal­lot­tag­gio fra le liste o le coa­li­zioni di liste che abbiano otte­nuto al primo turno le due
mag­giori cifre elet­to­rali nazio­nali, cal­co­late ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi ven­gono
asse­gnati secondo le seguenti moda­lità:
1) alla lista o coa­li­zione di liste che abbia otte­nuto il mag­gior numero di voti al turno di bal­lot­tag­gio
viene asse­gnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l’Ufficio asse­gna il numero di seggi
così deter­mi­nato alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista. Divide quindi la cifra elet­to­rale
nazio­nale della coa­li­zione o della sin­gola lista per il nuovo totale dei seggi asse­gnati, otte­nendo così
il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mag­gio­ranza;
2) l’Ufficio pro­cede poi a ripar­tire pro­por­zio­nal­mente i restanti 290 seggi, tra le altre coa­li­zioni di

liste e sin­gole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elet­to­rali
nazio­nali per tale numero, otte­nendo il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza. Nell’effettuare
tale divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra
elet­to­rale di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del
quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il numero di seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o
sin­gola lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni
di liste o sin­gole liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di
quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio.
3) l’Ufficio pro­cede poi, per cia­scuna coa­li­zione di liste, al riparto dei seggi ad essa spet­tanti tra le
rela­tive liste ammesse al riparto con le moda­lità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si
con­si­de­rano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distri­bu­zione nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dei seggi asse­gnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio pro­cede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quo­ziente elet­to­rale nazio­nale, uti­lizza il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di
mag­gio­ranza per la coa­li­zione di liste o sin­gola lista che ha otte­nuto il mag­gior numero di voti validi
al turno di bal­lot­tag­gio e il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza per le altre coa­li­zioni di liste

o sin­gole liste.
e) il comma 5 è sosti­tuito dal seguente: “5. L’Ufficio cen­trale nazio­nale prov­vede a comu­ni­care ai
sin­goli uffici cen­trali cir­co­scri­zio­nali il numero dei seggi asse­gnati a cia­scuna lista nei col­legi
plu­ri­no­mi­nali della cir­co­scri­zione”
17. L’art. 85 del «decreto del Pre­si­dente della Repub­blica n. 361 del 1957» è abro­gato.
18. La rubrica del TITOLO VI è sosti­tuita dalla seguente: «Dispo­si­zioni spe­ciali per le cir­co­scri­zioni
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
19. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qua­lora i
pre­sen­ta­tori inten­dano effet­tuare il col­le­ga­mento della can­di­da­tura in coa­li­zione ai sensi dell’articolo
14-bis, il depo­sito del con­tras­se­gno e la dichia­ra­zione di col­le­ga­mento sono effet­tuati nei ter­mini e
con le moda­lità di cui, rispet­ti­va­mente, agli arti­coli 14 e 14-bis.»;
20. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83,
comma 1, numero 3), l’Ufficio cen­trale elet­to­rale comu­nica all’Ufficio cen­trale nazio­nale, a mezzo
di estratto del ver­bale, la cifra elet­to­rale di cia­scun can­di­dato e il totale dei voti validi nel col­le­gio.»;
21. La rubrica del TITOLO VI è sosti­tuita dalla seguente: «Dispo­si­zioni spe­ciali per le cir­co­scri­zioni
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
22. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qua­lora i
pre­sen­ta­tori inten­dano effet­tuare il col­le­ga­mento della can­di­da­tura in coa­li­zione ai sensi dell’articolo
14-bis, il depo­sito del con­tras­se­gno e la dichia­ra­zione di col­le­ga­mento sono effet­tuati nei ter­mini e
con le moda­lità di cui, rispet­ti­va­mente, agli arti­coli 14 e 14-bis.»;
23. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83,
comma 1, numero 3), l’Ufficio cen­trale elet­to­rale comu­nica all’Ufficio cen­trale nazio­nale, a mezzo
di estratto del ver­bale, la cifra elet­to­rale di cia­scun can­di­dato e il totale dei voti validi nel col­le­gio.»;
24. dopo l’articolo 93, sono inse­riti i seguenti:

«ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all’articolo 3 è deter­mi­nato il numero dei seggi spet­tanti alla
regione Trentino-Alto Adige non asse­gnati nei col­legi uninominali.

2. La pre­sen­ta­zione delle can­di­da­ture nei col­legi uni­no­mi­nali è fatta per sin­goli can­di­dati i quali si
col­le­gano ad una lista cir­co­scri­zio­nale che con­corre alla asse­gna­zione dei seggi in ragione
pro­por­zio­nale, alla quale gli stessi ade­ri­scono con l’accettazione della can­di­da­tura. La dichia­ra­zione
di col­le­ga­mento deve essere accom­pa­gnata dall’accettazione scritta del rap­pre­sen­tante, di cui
all’articolo 17, inca­ri­cato di effet­tuare il depo­sito della lista a cui il can­di­dato nel col­le­gio
uni­no­mi­nale si col­lega. Nella dichia­ra­zione di col­le­ga­mento il can­di­dato indica il con­tras­se­gno che
accom­pa­gna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elet­to­rale. Nes­sun can­di­dato può accet­tare la
can­di­da­tura in più di un col­le­gio. La can­di­da­tura della stessa per­sona in più di un col­le­gio è nulla.
Nes­suna can­di­da­tura nei col­legi uni­no­mi­nali può essere col­le­gata a più di una lista cir­co­scri­zio­nale.
Per ogni can­di­dato nei col­legi uni­no­mi­nali deve essere indi­cato il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, il col­le­gio uni­no­mi­nale per il quale viene pre­sen­tato e, il con­tras­se­gno tra quelli
depo­si­tati presso il Mini­stero dell’interno che lo con­trad­di­stin­gue , non­ché la lista cir­co­scri­zio­nale
alla quale il can­di­dato si col­lega ai fini del comma 2 dell’articcolo 93-quater. La dichia­ra­zione di
pre­sen­ta­zione dei can­di­dati nei col­legi uni­no­mi­nali deve con­te­nere l’indicazione dei nomi­na­tivi di
due dele­gati effet­tivi e di due sup­plenti.
3. I par­titi o i gruppi poli­tici orga­niz­zati, che inten­dono pre­sen­tare liste cir­co­scri­zio­nali che
con­cor­rono alla asse­gna­zione dei seggi in ragione pro­por­zio­nale, deb­bono col­le­garsi ad una
can­di­da­tura in uno o più col­legi uni­no­mi­nali. Nes­suna lista può essere col­le­gata a più di una
can­di­da­tura nel mede­simo col­le­gio uni­no­mi­nale. All’atto della pre­sen­ta­zione della lista i pre­sen­ta­tori
indi­cano il con­tras­se­gno, ovvero i con­tras­se­gni delle can­di­da­ture uni­no­mi­nali cui la lista è col­le­gata e
la deno­mi­na­zione del par­tito o del gruppo poli­tico orga­niz­zato che la pre­senta.
4. La dichia­ra­zione di pre­sen­ta­zione delle liste cir­co­scri­zio­nali che con­cor­rono alla asse­gna­zione dei
seggi in ragione pro­por­zio­nale deve essere sot­to­scritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elet­tori
iscritti nelle liste elet­to­rali dei comuni com­presi nella cir­co­scri­zione. Cia­scuna lista deve
com­pren­dere un numero di can­di­dati non infe­riore a due terzi e non supe­riore al numero dei seggi di
cui al comma 1. In caso di scio­gli­mento della Camera dei depu­tati che ne anti­cipi la sca­denza di oltre
cen­to­venti giorni, il numero delle sot­to­scri­zioni della lista è ridotto della metà. La dichia­ra­zione di
pre­sen­ta­zione delle can­di­da­ture nei col­legi uni­no­mi­nali deve essere sot­to­scritta da almeno 1.000 e da
non più di 1.500 elet­tori iscritti nelle liste elet­to­rali dei comuni del col­le­gio.
5. La pre­sen­ta­zione delle liste cir­co­scri­zio­nali e delle can­di­da­ture nei col­legi uni­no­mi­nali è effet­tuata
insieme al depo­sito del rela­tivo con­tras­se­gno, presso la can­cel­le­ria della corte d’appello di Trento.
Insieme con le liste dei can­di­dati o le can­di­da­ture nei col­legi uni­no­mi­nali devono essere pre­sen­tati
gli atti di accet­ta­zione delle can­di­da­ture, i cer­ti­fi­cati di iscri­zione nelle liste elet­to­rali dei can­di­dati e
la dichia­ra­zione di pre­sen­ta­zione delle can­di­da­ture nei col­legi uni­no­mi­nali e della lista dei can­di­dati
fir­mata, anche in atti sepa­rati, dal pre­scritto numero di elet­tori; alle can­di­da­ture nei col­legi
uni­no­mi­nali deve essere alle­gata la dichia­ra­zione di col­le­ga­mento e la rela­tiva accet­ta­zione di cui al
comma 2.
6. Qua­lora i pre­sen­ta­tori delle liste cir­co­scri­zio­nali inten­dano effet­tuare il col­le­ga­mento della
can­di­da­tura in coa­li­zione ai sensi dell’articolo 14-bis, le dichia­ra­zioni di col­le­ga­mento sono effet­tuati
nei ter­mini e con le moda­lità di cui, rispet­ti­va­mente, agli arti­coli 14 e 14-bis.»;
«ART. 93-ter 1. L’elettore esprime un unico voto per il can­di­dato pre­scelto nel col­le­gio uni­no­mi­nale.
Il voto espresso in favore del can­di­dato nel col­le­gio uni­no­mi­nale è un voto espresso anche in favore
della lista cir­co­scri­zio­nale a que­sto col­le­gata.
2 Il modello di scheda per l’elezione nei col­legi uni­no­mi­nali della cir­co­scri­zione Trentino-Alto Adige
è quello pre­vi­sto dalla tabella G alle­gata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e suc­ces­sive modificazioni;

3. L’elettore vota trac­ciando un unico segno sul nome del can­di­dato nel col­le­gio uni­no­mi­nale, ovvero
sul rela­tivo con­tras­se­gno.
«ART. 93-quater 1. L’ufficio elet­to­rale regio­nale pro­cede, con l’assistenza del can­cel­liere, alle
seguenti operazioni:

a) effet­tua lo spo­glio delle schede even­tual­mente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti otte­nuti da cia­scun can­di­dato nelle sin­gole sezioni, come risul­tano dai verbali;

c) deter­mina la cifra elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale di cia­scuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi otte­nuti nei col­legi uni­no­mi­nali dai can­di­dati col­le­gati con la lista ai sensi del comma 2
dell’articolo 93-bis.

2. Il pre­si­dente dell’ufficio elet­to­rale regio­nale, in con­for­mità ai risul­tati accer­tati, pro­clama eletto per
cia­scun col­le­gio il can­di­dato che ha otte­nuto il mag­gior numero di voti validi. In caso di parità di
voti, è pro­cla­mato eletto il can­di­dato più anziano di età (49)..
3. Per l’assegnazione dei seggi in ragione pro­por­zio­nale, l’ufficio elet­to­rale regio­nale divide la cifra
elet­to­rale di cia­scuna lista suc­ces­si­va­mente per uno, due, … sino alla con­cor­renza del numero dei
depu­tati da eleg­gere, sce­gliendo quindi, fra i quo­zienti così otte­nuti, i più alti in numero eguale ai
sena­tori da eleg­gere, dispo­nen­doli in una gra­dua­to­ria decre­scente. I seggi sono asse­gnati alle liste in
cor­ri­spon­denza ai quo­zienti com­presi in que­sta gra­dua­to­ria. A parità di quo­ziente il seg­gio è
attri­buito alla lista che ha otte­nuto la minore cifra elet­to­rale. Se ad una lista spet­tano più seggi di
quanti sono i suoi can­di­dati, i seggi esu­be­ranti sono distri­buiti secondo l’ordine della gra­dua­to­ria di
quo­ziente.
4. L’ufficio elet­to­rale regio­nale pro­clama quindi eletti, in cor­ri­spon­denza ai seggi attri­buiti ad ogni
lista, i can­di­dati della lista mede­sima secondo l’ordine in cui essi si suc­ce­dono.
5 Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio cen­trale elet­to­rale comu­nica all’Ufficio
cen­trale nazio­nale, a mezzo di estratto del ver­bale, la cifra elet­to­rale di cia­scuna lista
cir­co­scri­zio­nale, la cifra elet­to­rale di cia­scun can­di­dato nei col­legi uni­no­mi­nali e il totale dei voti
validi nella cir­co­scri­zione. I voti espressi in favore di un can­di­dato nel col­le­gio uni­no­mi­nale che sono
com­pu­tati nella cifra elet­to­rale della lista cir­co­scri­zio­nale cui la can­di­da­tura è col­le­gata, non sono
com­pu­tati in sede nazio­nale in favore di alcuna lista, anche se con­trad­di­stinta con il mede­simo
contrassegno

6. I seggi attri­buiti nella cir­co­scri­zione Trentino-Alto Adige sono com­pu­tati, secondo le rispet­tive
asse­gna­zioni, nei numeri che ai sensi dell’articolo 83 deter­mi­nano l’assegnazione del pre­mio di
mag­gio­ranza.
25. Per le prime ele­zioni suc­ces­sive all’entrata in vigore della pre­sente legge, si appli­cano le
dispo­si­zioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18bis del decreto del Pre­si­dente della
Repub­blica n. 361 del 1957 anche ai par­titi o ai gruppi poli­tici costi­tui­tisi in gruppo par­la­men­tare in
entrambe le Camere al 31 dicem­bre 2013.

Arti­colo 2
(Modi­fi­che al sistema di ele­zione del Senato della Repubblica)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repub­blica di
cui al decreto legi­sla­tivo 20 dicem­bre 1993, n. 533 e suc­ces­sive modi­fi­ca­zioni, di seguito
deno­mi­nato “decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993?, il comma 2 è sosti­tuito dai seguenti:
2. Il ter­ri­to­rio nazio­nale è diviso nelle cir­co­scri­zioni elet­to­rali indi­cate nella tabella “A” alle­gata al
pre­sente testo unico cor­ri­spon­denti al ter­ri­to­rio delle regioni. Per la pre­sen­ta­zione delle can­di­da­ture e
per l’assegnazione dei seggi ai can­di­dati, cia­scuna regione è ripar­tita nei col­legi plu­ri­no­mi­nali
indi­cati nella tabella “B” alle­gata al pre­sente testo unico. Salvo i seggi asse­gnati alla cir­co­scri­zione
Estero e fermo quanto dispo­sto ai commi 3 e 4 l’assegnazione dei seggi alle liste e coa­li­zioni di liste
sul ter­ri­to­rio nazio­nale è effet­tuata dall’Ufficio cen­trale nazio­nale, a norma dell’articolo 16, con
l’eventuale attri­bu­zione di un pre­mio di mag­gio­ranza, a seguito del primo turno di vota­zione qua­lora
una lista o una coa­li­zione di liste abbia con­se­guito un numero di voti validi pari almeno al
tren­ta­cin­que per cento del totale nazio­nale, ovvero a seguito di un turno di bal­lot­tag­gio ai sensi del
mede­simo arti­colo 16.
2-bis. L’assegnazione del numero dei seggi alle sin­gole regioni è effet­tuata sulla base dei risul­tati
dell’ultimo cen­si­mento gene­rale della popo­la­zione, ripor­tati dalla più recente pub­bli­ca­zione uffi­ciale
dell’Istituto nazio­nale di sta­ti­stica, con decreto del Pre­si­dente della Repub­blica, su pro­po­sta del
Mini­stro per l’interno, da ema­nare con­tem­po­ra­nea­mente al decreto di con­vo­ca­zione dei comizi. Con
il mede­simo decreto di cui al comma 1 sono deter­mi­nati, per cia­scuna cir­co­scri­zione, il numero di
seggi da attri­buire nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di cui alla Tabella “B”, con le mede­sime moda­lità di cui
al primo periodo
2ter. Salvo quanto dispo­sto dall’articolo 2, i seggi spet­tanti alla cir­co­scri­zione ai sensi del comma 1
sono attri­buiti in col­legi plu­ri­no­mi­nali nei quali è asse­gnato un numero di seggi non infe­riore a tre e
non supe­riore a sei, fatti salvi gli even­tuali aggiu­sta­menti in base ad esi­genze deri­vanti dal rispetto di
cri­teri demo­gra­fici e di con­ti­nuità ter­ri­to­riale.
4. Fatto salvo quanto sta­bi­lito ai sensi del comma 3, i col­legi plu­ri­no­mi­nali sono costi­tuiti
nell’ambito di cia­scuna cir­co­scri­zione sulla base dei cri­teri e dei prin­cipi diret­tivi recati dall’articolo
7 della legge 4 ago­sto 1993, n. 277;
I col­legi plu­ri­no­mi­nali sono costi­tuiti nell’ambito di cia­scuna cir­co­scri­zione sulla base dei cri­teri e
dei prin­cipi diret­tivi recati dall’articolo 7 della legge 4 ago­sto 1993, n. 277;
2. All’articolo 2 del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 le parole “nelle cir­co­scri­zioni regio­nali” sono
sosti­tuite con le seguenti: “nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di cia­scuna regione”.
3. L’articolo 7 del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 è sosti­tuito dal seguente:
4. All’articolo 9 del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 sono appor­tate le seguenti modi­fi­ca­zioni:
a) il primo periodo del secondo comma è sosti­tuito dal seguente: “La pre­sen­ta­zione delle liste di
can­di­dati per l’attribuzione dei seggi nei col­legi plu­ri­no­mi­nali deve essere sot­to­scritta da almeno
1000 e da non più di 1500 elet­tori iscritti nelle liste elet­to­rali di comuni ricom­presi nei mede­simi
col­legi, o in caso di col­legi ricom­presi in un unico comune, iscritti alle sezioni elet­to­rali di tali
col­legi.”
b) il comma 4 è sosti­tuito dal seguente:
“4. Ogni lista, all’atto della pre­sen­ta­zione, è com­po­sta da un elenco di can­di­dati, pre­sen­tati secondo
un ordine nume­rico. La lista è for­mata com­ples­si­va­mente da un numero di can­di­dati pari almeno alla
metà del numero di seggi asse­gnati al col­le­gio plu­ri­no­mi­nale e non supe­riore al numero di seggi
asse­gnati al col­le­gio plu­ri­no­mi­nale. A pena di inam­mis­si­bi­lità, nel com­plesso delle can­di­da­ture
cir­co­scri­zio­nali di cia­scuna lista nes­suno dei due sessi può essere rap­pre­sen­tato in misura supe­riore al

cin­quanta per cento, con arro­ton­da­mento all’unità supe­riore e, nella suc­ces­sione interna delle liste
nei col­legi plu­ri­no­mi­nali non pos­sono esservi più di due can­di­dati con­se­cu­tivi del mede­simo genere”

5. All’articolo 11 del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 sono appor­tate le seguenti modi­fi­ca­zioni:
a) al comma 1 sosti­tuire le parole “uffi­cio elet­to­rale regio­nale” con le seguenti: “uffi­cio elet­to­rale
cir­co­scri­zio­nale”;
b) al comma 1, let­tera a), dopo le parole “I con­tras­se­gni di cia­scuna lista” sono aggiunte le seguenti:
“e i cognomi e i nomi dei rela­tivi can­di­dati”;
c) al comma 1, let­tera c), numero 1), dopo le parole “recanti i con­tras­se­gni delle liste” sono aggiunte
le seguenti: “e il cognome e il nome dei rela­tivi can­di­dati;
d) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nomi­na­tivi dei rela­tivi
can­di­dati”;
e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svol­gi­mento del bal­lot­tag­gio, nella
scheda, unica a livello nazio­nale, sono ripro­dotti, in due distinti ret­tan­goli, i con­tras­se­gni delle liste
col­le­gate e delle sin­gole liste non col­le­gate ammesse al bal­lot­taggi.
10. L’articolo 15 è sosti­tuito dal seguente:
“Arti­colo 15

1. L’ufficio cen­trale regio­nale, com­piute le ope­ra­zioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi
recanti norme per la ele­zione della Camera dei depu­tati, di cui al decreto del Pre­si­dente della
Repub­blica 30 marzo 1957, n. 361, facen­dosi assi­stere, ove lo ritenga oppor­tuno, da uno o più esperti
scelti dal pre­si­dente:
1) deter­mina la cifra elet­to­rale regio­nale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti
con­se­guiti dalla lista stessa nelle sin­gole sezioni elet­to­rali dei col­legi plu­ri­no­mi­nali della
cir­co­scri­zione;
2) comu­nica all’Ufficio cen­trale nazio­nale, a mezzo di estratto del ver­bale, la cifra elet­to­rale
regio­nale di cia­scuna lista, non­ché il totale dei voti validi espressi nei sin­goli col­legi plu­ri­no­mi­nali e
nella cir­co­scri­zione regio­nale”.
11. La Rubrica del Titolo VI è sosti­tuita dalla seguente: “Delle ope­ra­zioni dell’ufficio elet­to­rale
nazio­nale”.
12. L’articolo 16 del testo unico del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 è sosti­tuito dal seguente:
«1. L’Ufficio cen­trale elet­to­rale nazio­nale, rice­vuti gli estratti dei ver­bali da tutti gli Uffici cen­trali
regio­nali, facen­dosi assi­stere, ove lo ritenga oppor­tuno, da uno o più esperti scelti dal pre­si­dente:
1) deter­mina le cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali con­se­guite nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dalle liste aventi il mede­simo
con­tras­se­gno, com­presi i voti espressi in favore di can­di­dati nel col­le­gio uni­no­mi­nale della Valle
d’Aosta e nel Tren­tino Alto Adige;
2) deter­mina poi la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna coa­li­zione di liste col­le­gate, data dalla
somma delle cifre elet­to­rali nazio­nali delle liste che com­pon­gono la coa­li­zione stessa che si siano
pre­sen­tate almeno in un quarto del totale dei col­legi plu­ri­no­mi­nali, con arro­ton­da­mento all’unità
infe­riore, non­ché la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna lista non col­le­gata ed indi­vi­dua quindi la
coa­li­zione di liste o la lista non col­le­gata che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale;
3) indi­vi­dua quindi:
a) le coa­li­zioni di liste la cui cifra elet­to­rale nazio­nale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti
validi espressi e che con­ten­gano almeno una lista col­le­gata che abbia con­se­guito sul piano nazio­nale
almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista col­le­gata rap­pre­sen­ta­tiva di minoranze

lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tata esclu­si­va­mente nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di regioni il cui sta­tuto
spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbia con­se­guito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nel com­plesso delle cir­co­scri­zioni della regione mede­sima;
b) le sin­gole liste non col­le­gate che abbiano con­se­guito sul piano nazio­nale almeno l’8 per cento dei
voti validi espressi e le sin­gole liste non col­le­gate rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che
rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di regioni il cui sta­tuto spe­ciale
pre­vede una par­ti­co­lare tutela di tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nel com­plesso delle cir­co­scri­zioni della regione mede­sima, non­ché le
liste delle coa­li­zioni che non hanno supe­rato la per­cen­tuale di cui alla let­tera a) ma che abbiano
con­se­guito sul piano nazio­nale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano
rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente nei col­legi
plu­ri­no­mi­nali di regioni il cui sta­tuto spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di tali mino­ranze
lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella nel
com­plesso dei col­legi plu­ri­no­mi­nali della regione;
4) tra le coa­li­zioni di liste di cui al numero 3) let­tera a), e le liste di cui al numero 3), let­tera b),
pro­cede al riparto dei seggi in base alla cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elet­to­rali nazio­nali di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista di cui al
numero 3) per il numero dei seggi da attri­buire, escluso il seg­gio cor­ri­spon­dente al col­le­gio
uni­no­mi­nale della Valle d’Aosta, otte­nendo così il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale. Nell’effettuare tale
divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra elet­to­rale
nazio­nale di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del
quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il numero dei seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o
sin­gola lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni
di liste o sin­gole liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di
quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio;
5) veri­fica poi se la cifra elet­to­rale nazio­nale della coa­li­zione di liste o della sin­gola lista con la
mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale indi­vi­duata ai sensi del numero 2) cor­ri­sponda ad almeno il 35
per cento del totale dei voti vali­da­mente espressi;
6) indi­vi­dua quindi, nell’ambito di cia­scuna coa­li­zione di liste col­le­gate di cui al numero 3), let­tera
a), le liste che abbiano con­se­guito sul piano nazio­nale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e
le liste rap­pre­sen­ta­tive di mino­ranze lin­gui­sti­che rico­no­sciute, pre­sen­tate esclu­si­va­mente in
cir­co­scri­zioni com­prese in una delle regioni il cui sta­tuto spe­ciale pre­vede una par­ti­co­lare tutela di
tali mino­ranze lin­gui­sti­che, che abbiano con­se­guito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel
com­plesso delle cir­co­scri­zioni della regione mede­sima;
7) qua­lora la veri­fica di cui al numero 5) abbia dato esito posi­tivo e la coa­li­zione di liste o la sin­gola
lista che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già
con­se­guito una per­cen­tuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla per­cen­tuale della rela­tiva cifra
elet­to­rale nazio­nale sul totale dei voti vali­da­mente espressi aumen­tata di 18 punti per­cen­tuali, ad essa
viene ulte­rior­mente attri­buito il numero di seggi neces­sa­rio per rag­giun­gere tale con­si­stenza, ma in
ogni caso non più di quanti siano suf­fi­cienti per arri­vare al totale di 169 seggi. In tale caso l’Ufficio
asse­gna il numero di seggi così deter­mi­nato alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista.
8) l’Ufficio pro­cede poi a ripar­tire pro­por­zio­nal­mente i restanti seggi, in numero pari alla dif­fe­renza
tra 308 e il totale dei seggi asse­gnati alla coa­li­zione di liste o sin­gola lista con la mag­giore cifra
elet­to­rale nazio­nale ai sensi del numero 7), tra le altre coa­li­zioni di liste e sin­gole liste di cui al
comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elet­to­rali nazio­nali per tale numero,
otte­nendo il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza. Nell’effettuare tale divi­sione non tiene
conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra elet­to­rale di cia­scuna
coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del quo­ziente così otte­nuta
rap­pre­senta il numero di seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista. I seggi che

riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni di liste o sin­gole liste

per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di quest’ultima si pro­cede a
sor­teg­gio.
9) L’Ufficio pro­cede poi, per cia­scuna coa­li­zione di liste, al riparto dei seggi ad essa spet­tanti tra le
rela­tive liste ammesse al riparto. A tale fine per cia­scuna coa­li­zione di liste, divide la somma delle
cifre elet­to­rali nazio­nali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già
indi­vi­duato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte
fra­zio­na­ria del quo­ziente così otte­nuto. Divide poi la cifra elet­to­rale nazio­nale di cia­scuna lista
ammessa al riparto per tale quo­ziente. La parte intera del quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il
numero dei seggi da asse­gnare a cia­scuna lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono
rispet­ti­va­mente asse­gnati alle liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e,
in caso di parità di resti, alle liste che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a
parità di quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio. A cia­scuna lista di cui al numero 3), let­tera b), sono
attri­buiti i seggi già deter­mi­nati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distri­bu­zione nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dei seggi asse­gnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio pro­cede quindi alla distri­bu­zione dei seggi
asse­gnati alle varie liste di cui al numero 3, let­tera b) e al numero 6) prima nelle sin­gole regioni e poi
nei col­legi plu­ri­no­mi­nali di cia­scuna regione. A tale fine, l’Ufficio pro­cede come segue:
a) per ogni regione, somma le cifre elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali delle sole liste ammesse al riparto
otte­nendo così la cifra elet­to­rale regio­nale di lista; divide quindi il totale delle cifre elet­to­rali
regio­nali di lista per il numero dei seggi spet­tanti alla regione, aumen­tato di una unità. La parte intera
del risul­tato della divi­sione costi­tui­sce il quo­ziente elet­to­rale regio­nale;
b) per ogni regione, divide la cifra elet­to­rale regio­nale di ogni lista per il quo­ziente elet­to­rale
regio­nale, ed asse­gna ad ogni lista il numero di seggi cor­ri­spon­dente alla parte intera del risul­tato di
tale divi­sione. I seggi che restano non attri­buiti costi­tui­scono seggi resi­dui, da asse­gnarsi a norma
della suc­ces­siva let­tera e);
c) deter­mina quindi la cifra elet­to­rale resi­duale di ogni lista, pari alla dif­fe­renza tra la rispet­tiva cifra
elet­to­rale regio­nale ed il pro­dotto del quo­ziente elet­to­rale regio­nale per il numero di seggi asse­gnati
ai sensi delle let­tere a), e b). Sono da con­si­de­rare cifra elet­to­rale resi­duale anche le cifre elet­to­rali
regio­nali di liste che non abbiano con­se­guito seggi ai sensi delle let­tere a) e b);
d) veri­fica, per cia­scuna lista, il numero di seggi asse­gnati a quo­ziente intero nelle sin­gole regioni ai
sensi delle let­tere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spet­tanti in base alle deter­mi­na­zioni
di cui al numero 4) per le liste sin­gole e di cui al numero 7) per le liste col­le­gate in coa­li­zione, toglie
i seggi in ecce­denza; i seggi ecce­denti sono sot­tratti alle liste a par­tire da quelle regioni che hanno
avuto asse­gnati più seggi, seguendo l’ordine decre­scente del numero dei seggi asse­gnati ad ognuna.
In caso di parità di seggi asse­gnati, la sot­tra­zione è a carico della lista che ha ripor­tato un numero di
voti validi infe­riore in cifra asso­luta. I seggi così recu­pe­rati sono asse­gnati come seggi resi­dui,
secondo le dispo­si­zioni di cui alla let­tera e);
e) dispone in un’unica gra­dua­to­ria nazio­nale decre­scente le cifre elet­to­rali resi­duali di cui al comma
5, let­tera c), e ripar­ti­sce tra le liste i seggi resi­dui, in cor­ri­spon­denza alle mag­giori cifre elet­to­rali
resi­duali, entro il numero dei seggi attri­buiti ad ogni regione, fino a rag­giun­gere per cia­scuna lista il
numero di seggi asse­gnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi
resi­dui viene con­dotta a par­tire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elet­to­rale
nazio­nale. Qua­lora a seguito delle pre­dette ope­ra­zioni non ven­gano ripar­titi tutti i seggi spet­tanti a
cia­scuna lista, i seggi resi­dui sono ripar­titi, entro il numero dei seggi asse­gnati ad ogni regione, a
par­tire dalla regione in cui la lista abbiano otte­nuto il minor numero di voti validi in cifra asso­luta e
pro­se­guendo secondo la gra­dua­to­ria cre­scente del numero dei voti validi ripor­tati dalla stessa lista
nelle altre regioni;
f) deter­mina il numero dei seggi spet­tanti com­ples­si­va­mente ad ognuna delle liste in cia­scuna
regione, som­mando per cia­scuna i seggi già asse­gnati ai sensi della let­tera b) e i seggi resi­dui
spet­tanti ai sensi della let­tera e). Qua­lora la regione sia costi­tuita da un’unica cir­co­scri­zione, per
cia­scuna lista il numero di seggi così deter­mi­nato cor­ri­sponde a quello infine asse­gnato nella
cir­co­scri­zione mede­sima.
g) qua­lora la regione sia costi­tuita da più di un col­le­gio cir­co­scri­zio­nale, distri­bui­sce i seggi asse­gnati
alle liste ai sensi della let­tera f) tra i col­legi cir­co­scri­zio­nali della regione. A tal fine, per cia­scuna
lista divide la cifra elet­to­rale regio­nale per il numero di seggi spet­tanti, otte­nendo così il quo­ziente
elet­to­rale regio­nale di lista. Per ogni col­le­gio plu­ri­no­mi­nale divide quindi la cifra elet­to­rale
cir­co­scri­zio­nale della lista per il quo­ziente elet­to­rale regio­nale di lista, ed asse­gna alla lista mede­sima
il numero di seggi cor­ri­spon­dente alla parte intera del risul­tato di tale divi­sione. I seggi resi­dui sono
attri­buiti alla lista in quelle cir­co­scri­zioni della regione cui cor­ri­spon­dono nell’ordine le rispet­tive
cifre resi­duali più alte, date dalla dif­fe­renza tra la cifra elet­to­rale cir­co­scri­zio­nale ed il pro­dotto del
quo­ziente elet­to­rale regio­nale di lista per il numero di seggi già asse­gnati alla lista mede­sima a
quo­ziente intero.
9) Qua­lora la veri­fica di cui al numero 5) abbia dato esito posi­tivo e la coa­li­zione di liste o la sin­gola
lista con la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale abbia già con­se­guito ai sensi del numero 4) una quota
di seggi supe­riore a 169 si pro­cede diret­ta­mente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e
8);

2. Qua­lora la coa­li­zione di liste o la sin­gola lista che ha otte­nuto la mag­giore cifra elet­to­rale
nazio­nale ai sensi del comma 1 abbia con­se­guito più di 169 seggi in seguito all’attribuzione del
pre­mio di mag­gio­ranza, ad essa viene sot­tratto il numero di seggi neces­sa­rio per rag­giun­gere tale
con­si­stenza. In tale caso l’Ufficio asse­gna 169 seggi alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista e
ripar­ti­sce pro­por­zio­nal­mente i restanti 139 seggi tra le altre coa­li­zioni di liste e liste di cui al comma
1, numero 3). A tal fine pro­cede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
3. Qua­lora la veri­fica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito nega­tivo, si pro­cede ad un turno
di bal­lot­tag­gio fra le liste o le coa­li­zioni di liste che abbiano otte­nuto al primo turno le due mag­giori
cifre elet­to­rali nazio­nali, cal­co­late ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi ven­gono asse­gnati
secondo le seguenti moda­lità:
1) alla lista o coa­li­zione di liste che abbia otte­nuto il mag­gior numero di voti al bal­lot­tag­gio viene
asse­gnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l’Ufficio asse­gna il numero di seggi così
deter­mi­nato alla sud­detta coa­li­zione di liste o sin­gola lista. Divide quindi la cifra elet­to­rale nazio­nale
della coa­li­zione o della sin­gola lista per il nuovo totale dei seggi asse­gnati, otte­nendo così il
quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mag­gio­ranza;
2) l’Ufficio pro­cede poi a ripar­tire pro­por­zio­nal­mente i restanti 145 seggi, tra le altre coa­li­zioni di
liste e sin­gole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elet­to­rali
nazio­nali per tale numero, otte­nendo il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza. Nell’effettuare
tale divi­sione non tiene conto dell’eventuale parte fra­zio­na­ria del quo­ziente. Divide poi la cifra
elet­to­rale di cia­scuna coa­li­zione di liste o sin­gola lista per tale quo­ziente. La parte intera del
quo­ziente così otte­nuta rap­pre­senta il numero di seggi da asse­gnare a cia­scuna coa­li­zione di liste o
sin­gola lista. I seggi che riman­gono ancora da attri­buire sono rispet­ti­va­mente asse­gnati alle coa­li­zioni
di liste o sin­gole liste per le quali que­ste ultime divi­sioni hanno dato i mag­giori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano con­se­guito la mag­giore cifra elet­to­rale nazio­nale; a parità di
quest’ultima si pro­cede a sor­teg­gio.
3) l’Ufficio pro­cede poi, per cia­scuna coa­li­zione di liste, al riparto dei seggi ad essa spet­tanti tra le
rela­tive liste ammesse al riparto con le moda­lità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si
con­si­de­rano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distri­bu­zione nelle sin­gole cir­co­scri­zioni dei seggi asse­gnati alle liste ammesse al
riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio pro­cede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quo­ziente elet­to­rale nazio­nale, uti­lizza il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di

mag­gio­ranza per la coa­li­zione di liste o sin­gola lista che ha otte­nuto il mag­gior numero di voti validi
al turno di bal­lot­tag­gio e il quo­ziente elet­to­rale nazio­nale di mino­ranza per le altre coa­li­zioni di liste o sin­gole liste.»

4. L’Ufficio cen­trale nazio­nale prov­vede a comu­ni­care ai sin­goli Uffici elet­to­rali cir­co­scri­zio­nali il
numero dei seggi asse­gnati, per cia­scuna cir­co­scri­zione della rela­tiva regione, a cia­scuna lista.
5. Di tutte le ope­ra­zioni dell’Ufficio cen­trale nazio­nale viene redatto, in duplice esem­plare, appo­sito
ver­bale; un esem­plare è rimesso alla Segre­te­ria gene­rale del Senato la quale ne rila­scia rice­vuta, un
altro esem­plare è depo­si­tato presso la can­cel­le­ria della Corte di cas­sa­zione».
13. L’articolo 17 del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 è sosti­tuito dal seguente:
1. Il pre­si­dente dell’ufficio elet­to­rale nazio­nale pro­clama eletti, per cia­scun col­le­gio plu­ri­no­mi­nale
della regione e nei limiti dei seggi ai quali cia­scuna lista ha diritto, i can­di­dati com­presi nella lista
mede­sima, secondo l’ordine di pre­sen­ta­zione. »
2. Qua­lora una lista abbia esau­rito il numero dei can­di­dati pre­sen­tati nel col­le­gio plu­ri­no­mi­nale e
non sia quindi pos­si­bile attri­buire tutti i seggi ad essa spet­tanti, l’ufficio elet­to­rale nazio­nale asse­gna i
seggi nella mede­sima cir­co­scri­zione regio­nale alla lista, facente parte della stessa coa­li­zione, che
abbia la cifra resi­duale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), let­tera g), ultimo periodo,
non già uti­liz­zata per l’attribuzione di seggi. Qua­lora due o più liste abbiano una uguale cifra
resi­duale, si pro­cede mediante sor­teg­gio. »
14. L’articolo 17-bis del decreto legi­sla­tivo n. 533 del 1993 è abro­gato.
16. All’articolo 19, comma 2, le parole “nell’ambito della stessa cir­co­scri­zione ai sensi dell’articolo
17, comma 8” sono sosti­tuite con le seguenti: “nell’ambito dello stesso col­le­gio plu­ri­no­mi­nale o della
stessa regione con le moda­lità di cui all’articolo 17”.

 


Related Articles

Il 70% dei cinquestelle boccia l’asse col Pd

Loading

La divisione creatasi tra i senatori del M5S rappresenta un fatto significativo e indicativo della natura estremamente composita della base elettorale — ma anche dei parlamentari — del Movimento.

Il populismo che si nutre di ignoranza

Loading

Ma uno scandaloso squilibrio si era creato lungo i decenni fra Stato e mercato. Il primo si era ristretto, il secondo si era dilatato nel più caotico e iniquo dei modi. Lo Stato ne usciva spezzato, screditato: da ricostruire, come dopo una guerra mondiale.

Fatture false e società  off shore per prosciugare i fondi pubblici

Loading

I primi sospetti da un conto svizzero dell’immobiliarista Zunino.    C’è anche un filone che riguarda i trasporti. Sei mesi fa le carte da Milano a Monza 

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write a Comment