Carcere che vai, mondo che trovi

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A Novara, a lungo, i pacchi portati dai parenti potevano contenere cibo solo se con vestiti, in ugual peso. Nessuna norma vieta ai reclusi di suonare. Spetta a chi dirige riempire di senso il dettato costituzionale

Non è la stessa cosa finire in un carcere piuttosto che in un altro. Chiunque abbia a che fare con il diritto sa che la sua capacità d’impatto, positiva o negativa sull’esistenza delle persone, dipende da chi nelle aule di giustizia, o ancor prima nell’amministrazione quotidiana, dovrà interpretarlo. Le norme in carcere vengono tradotte in ordini di servizio che disciplinano, in senso letterale, la vita dentro. Dagli ordini di servizio trasuda la cultura giuridica e umanistica degli operatori penitenziari. È questa che a sua volta trasforma un istituto di pena in un luogo “normale” oppure “anomalo”, in un posto dove la vita segue decisioni ragionevoli o il cui unico senso è quello meramente punitivo.

Molto di quello che accade in un carcere, a volte troppo, è affidato alle decisioni discrezionali di chi lo gestisce, tendenzialmente il direttore in sinergia con il commissario di polizia penitenziaria che ha la funzione di comandante di reparto.

OGNI DETENUTO, PER LEGGE, può fare fino a sei ore di colloquio al mese con un proprio congiunto. In un carcere può accadere che il direttore autorizzi ragionevolmente più ore consecutive di colloquio visivo nella stessa mattinata; in un altro invece il colloquio con una moglie, un figlio, un fratello dura inderogabilmente soltanto un’ora anche se il familiare arriva da terre lontane e per quell’unica ora è costretto a spendere fino a trecento euro di viaggio e prendersi un giorno di ferie. In un carcere è possibile incontrare un amico fraterno, in un altro no. In un carcere è possibile fare colloqui di domenica, in un altro no. Può succedere che in un carcere i parenti della persona reclusa siano autorizzati a consegnargli un pacco con dentro una banale mozzarella, nell’altro invece può portargli solo prodotti alimentari confezionati e a lunga conservazione. In buona parte degli istituti penitenziari un detenuto può ricevere vestiti o cibo dai propri cari nelle quantità di peso massime previste dalla legge ma senza rigidità nella composizione dei pacchi.

A Novara invece per un lungo periodo pare che la direttrice consentisse la ricezione di pacchi portati dai parenti solo se contenevano cibo in peso uguale o inferiore a quello dei vestiti. Una disposizione il cui senso è difficile da cogliere, se non quello di complicare la vita dei parenti in visita. Costoro mai avrebbero potuto portare solo cibo o più cibo che vestiti, pur sempre rispettando il peso massimo del pacco così come previsto dalle norme. Interpretazione bizzarra. I poveri parenti che arrivavano a Novara, facendo anche mille chilometri con vari cambi di treno in un giorno solo per poter vedere i loro cari, se volevano portare dieci chili di cibo dovevano portare anche almeno dieci chili di vestiti, anche se questi al detenuto non servivano per nulla. «Ho tre cambi treno e sono obbligata a trascinarmi 20 chili di peso quando potrei portare solo 10 chili di alimenti in quanto porto il vestiario solo nei cambi stagione. Finito il colloquio mi viene restituito dal mio familiare lo stesso vestiario utilizzato solo per far passare il cibo».

IN UN CARCERE LA GRAN MASSA dei vestiti viene portata in occasione dei cambi di stagione. Non a tutti servono abiti o vestiario tutte le settimane. La direttrice del carcere di Novara ha a lungo, fino a quando il caso non è divenuto pubblico, interpretato in modo discutibile la norma sui pacchi presente nell’ordinamento penitenziario. Un’interpretazione che fa male alle persone e che produce sofferenze a chi ha già il peso sulle spalle della carcerazione di una persona cara. Poche settimane dopo, sempre a Novara, sono state introdotte altre disposizioni a dir poco “discrezionali” nei confronti dei detenuti. Pare che non si possa andare in cortile a passeggiare nelle ore d’aria portandosi il quotidiano da leggere (che male fa?) e che non si possa andare sotto la doccia portando con sé sia l’asciugamano che l’accappatoio ma è necessario scegliere tra i due (perché?).

L’Italia carceraria è un Paese frammentato, a macchia di leopardo. A un’ora da Novara, a Milano nel carcere di Bollate, grazie all’intuizione di dirigenti dalla visione profonda (cito chi l’ha pensato, Luigi Pagano, chi l’ha diretto per tanti anni, Lucia Castellano, e chi lo dirige ora, Massimo Parisi), la vita in carcere è modellata secondo parametri di normalità. Da anni una band composta da detenuti e straordinariamente seguita da un agente di polizia penitenziaria, Francesco Mondello, registra e ci invia una cover dell’autore musicale la cui storia raccontiamo nella trasmissione radiofonica Jailhouse Rock, insieme a Susanna Marietti. Nessuna norma consente ai detenuti di suonare. Nessuna norma lo vieta. Spetta a chi dirige un carcere riempire di senso quanto la Costituzione prescrive all’articolo 27 («Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»).

PRASSI GIURISPRUDENZIALI più o meno estensive possono essere decisive nel percorso di reintegrazione sociale di un detenuto. La legge prevede che «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolose il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione». Niente la legge dice su quanto tempo deve trascorrere tra un permesso e un altro. I detenuti potrebbero preferire 45 permessi di un giorno, piuttosto che tre permessi annui di 15 giorni. Alcuni magistrati di sorveglianza del Tribunale di Roma pare prevedano che debbano trascorrere almeno 45 giorni tra un permesso e l’altro. Interpretazione che a prima vista appare solo funzionale a bisogni organizzativi degli uffici e non di certo alle regole dell’individualizzazione del trattamento. Potrebbe ben accadere che nell’arco di quei 45 giorni il detenuto avesse voglia di incontrare più volte il proprio figlio piccolo appena nato.

Come ogni anno Antigone pubblica il suo rapporto annuale sulle carceri (consultabile sul sito www.associazioneantigone.it). Di questi cattivi usi interpretativi abbiamo voluto dare conto. Da loro molte volte dipende la vita e la salute delle persone detenute.

(Viaggio nelle carceri italiane 3/p. continua. Le precedenti puntate sono del 18 maggio e del 24 maggio scorsi)

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