Il salvagente statale sui prestiti delle banche

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MILANO — Una garanzia statale «incondizionata e irrevocabile» per le obbligazioni emesse dagli istituti che lo «meritano», e cioè che si presentano «a posto» sotto il profilo di redditività  e patrimonio. Il «salvagente» è previsto dall’articolo 6 della bozza di decreto sulla manovra, relativo alle «misure per la stabilità  del sistema creditizio».
Il provvedimento, che rappresenta l’applicazione di uno degli impegni presi in sede comunitaria all’interno del quadro «uscito» dal Consiglio europeo del 26 ottobre, vuole assicurare ai bond bancari una sorta di «bollino blu» che ha tre obiettivi: la ripresa della fiducia sul mercato obbligazionario e quindi della raccolta da parte delle banche; la possibilità  per gli istituti di accedere alla liquidità  della Bce; contrastare di conseguenza il rischio di «credit crunch» (oggi fortissimo) derivante dal prosciugamento delle risorse da parte degli istituti. Tanto è vero che nel testo si sottolinea che la garanzia «è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità  di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie».
Secondo l’articolo 6, dunque, il ministro dell’Economia è autorizzato fino al 30 giugno 2012 a concedere il «timbro» dello Stato sulle passività  delle banche, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni garantite. In particolare la «polizza», concessa su capitale e interessi, è riservata agli strumenti solo in euro, a tasso fisso, che rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi e che sono «semplici», cioè «non devono essere titoli strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata».
Per ottenere la garanzia statale «incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta» le banche interessate devono rivolgersi simultaneamente a Banca d’Italia e al dipartimento del Tesoro. La concessione avrà  luogo sulla base della valutazione di Via Nazionale sull’adeguatezza patrimoniale dell’istituto e sulla sua capacità  di fare fronte alle obbligazioni assunte, quindi sulla redditività . Bankitalia avrà  in sostanza il compito di valutare il «merito di credito» degli istituti che chiedono la garanzia che, una volta assegnata, corrisponde anche per certi versi a un «voto» ottenuto su criteri oggettivi. Perciò, viene sottolineato nel testo, le banche che ricorrono agli interventi, che per ammontare massimo vanno comparati al patrimonio di vigilanza, non devono «abusare» del sostegno ricevuto per «conseguire indebiti vantaggi». In particolare, punto importante rivolto al rapporto con la clientela retail che potrà  sottoscrivere i bond garantiti dallo Stato, «nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico». Pena la «squalifica»: il ministero dell’Economia, sempre su segnalazione del Governatore, può escludere la banca interessata. Tutte attenzioni e valutazioni che richiedono un monitoraggio continuo su operazioni ed effetti. Attività  che, secondo la bozza, sarà  attuata con scansione semestrale da parte del ministero dell’Economia con il supporto di Bankitalia, e «i risultati delle verifiche saranno comunicati alla Commissione europea». Ovviamente la garanzia ha un costo per la banca in termini di commissioni annuali il cui calcolo viene indicato nel testo in corrispondenza a vari parametri, come la durata dell’obbligazione, il suo grado di rischio, la presenza o no di rating. Infine è prevista la possibilità  di garanzia statale su interventi di emergenza: «Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato», il ministro dell’Economia può rilasciare fino al 30 giugno 2012 la garanzia su «finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità ». Quindi una garanzia sui crediti concessi da Via Nazionale come «prestatore di ultima istanza».


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