Reato di tortura: scusate il ritardo

Reato di tortura: scusate il ritardo

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L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di tortura è un atto importante. Il divieto di tortura fonda uno dei principi essenziali del diritto internazionale.
Non solo, ma rappresenta, per il nostro ordinamento, l’unico caso di incriminazione obbligatoria, cui il Parlamento adempie con più di sessant’anni di ritardo. Quello delle violenze, fisiche o morali, su persone sottoposte a restrizioni della libertà, è infatti l’unico caso in cui il costituente prescrive al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per proteggere la persona da violenze, perpetrate abusando di un potere che dovrebbe esercitarsi in nome delle istituzioni democratiche. Un potere che invece tradisce proprio i principi essenziali dello Stato di diritto.
Il divieto di tortura è infatti il più forte limite intrinseco al monopolio della violenza legittima da parte dello Stato: il potere punitivo e il potere di polizia sono legittimamente esercitati solo se e fintanto chè non si risolvano nell’abuso della condizione di privazione della libertà in cui versa chi vi sia sottoposto. La tortura è il limite cui né la pena né l’interrogatorio possono giungere, senza risolversi in pura violenza, oltretutto infrangendo quel dovere – primario per i pubblici ufficiali – di salvaguardia della persona affidata alla custodia dell’autorità pubblica, nel momento di maggiore fragilità.
Il reato di tortura, insomma, è una garanzia soprattutto contro la più grave degenerazione dell’autorità in abuso, del potere in arbitrio, del diritto in violenza. Ed è la prima e minimale forma di tutela che lo Stato deve assicurare alla persona soggetta al suo potere, per impedire quella terribile violazione della dignità che passa, in primo luogo, attraverso l’umiliazione della persona e lo strazio del corpo. Tanto più inaccettabile in un’età, come la nostra, che ha visto il progressivo sottrarsi del corpo (persino) alla pena legittima, trasformatasi – come scriveva Michel Foucault – da arte di «sensazioni insopportabili» in «economia di diritti sospesi». Il corpo e l’inviolabilità della persona tornano dunque a essere, nella tortura, materia di sopraffazione e di vendetta per un potere illimitato e violento, che espropria la persona del diritto all’intangibilità fisica e morale, già sancito con la promessa dell’Habeas Corpus: «Non metteremo le mani su di te». Carattere essenziale della tortura è quindi l’abuso del potere, che consente a chi eserciti pubbliche funzioni di violare, nella persona affidata alle sue cure, insieme con la dignità, la stessa umanità. Proprio per questa intima connessione – storica e simbolica; strutturale e funzionale – tra tortura e potere pubblico, avevamo proposto, con un disegno di legge, la previsione del delitto di tortura come reato proprio, suscettibile di realizzazione, cioè, solo da chi eserciti una pubblica funzione. In conformità, peraltro, a quanto previsto dalla maggior parte delle convenzioni internazionali e degli ordinamenti democratici, che configurano la tortura come reato suscettibile di commissione da parte di chi lo Stato democratico dovrebbe rappresentare, non tradire. La stessa genesi della tortura si inquadra infatti nel rapporto tra suddito e Stato, evolvendosi poi nella relazione tra il cittadino privato della libertà e lo Stato di diritto che anche in suo nome difende le libertà e i diritti.
Il Senato ha scelto una strada diversa, e da noi non apprezzata, configurando la tortura come un reato comune, suscettibile dunque di realizzazione da parte di «chiunque», sebbene aggravato nel caso in cui l’autore sia un pubblico ufficiale. Questo consente, certo, di sottolineare il disvalore specifico dell’ipotesi in cui l’autore sia colui che è tenuto, paradossalmente, a rappresentare il diritto. Ma stempera anche, indubbiamente, il valore simbolico che avrebbe avuto la diversa configurazione di questo delitto come reato proprio.
In ogni caso, e nonostante molti limiti (perché vi sia tortura le violenze e le minacce devono essere ripetute e gravi; ed è previsto, tra le pene, anche l’ergastolo, che in tanti vorremmo abolire), lo stesso fatto che di tortura si torni, finalmente, a discutere, è un dato qualificante per l’intera legislatura. Che potrà essere davvero innovativa solo se porrà i diritti e le libertà al centro della discussione pubblica.


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Federica RestaLuigi ManconiMichel Foucault

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