Passa la legge che rimuove ogni proporzione tra offesa e difesa
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Varata la legge che riforma la legittima difesa
La Camera approva definitivamente la norma, fortemente voluta dalla Lega: non sarà punibile chi spara al ladro in casa
Il provvedimento permette di difendere la vita o i beni con la forza
ROMA – D`ora in avanti se il ladro entra in casa si potrà sparargli senza correre il rischio di finire in carcere, neanche se si uccide il malvivente. La Camera ha infatti approvato la legge sulla legittima difesa, che prevede la possibilità per i cittadini di usare le armi in casa per difendere se stessi o i propri beni. Il provvedimento fortemente sostenuto dalla Lega è passato con 244 voti a favore e 175 no.
DIRITTO DI DIFESA – La riforma varata dal Parlamento, infatti, autorizza l`uso di armi per difendere la vita e la «borsa». Nell`ipotesi di violazione di domicilio, in altri termini, non sarà più punibile (in quanto il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è ora presunto ex lege) chi spara contro il malvivente o lo colpisce con un coltello per difendere la propria o altrui incolumità. E non sarà più punibile nemmeno se gli spara per difendere i (propri o altrui) beni, a due condizioni però: che vi sia pericolo d`aggressione e che non vi sia desistenza da parte dell`intruso. Ossia che di fronte all`intimazione del proprietario di casa, ad esempio, invece di scappare reagisca minaccioso. Le nuove norme sulla legittima difesa valgono non solo all`interno delle abitazioni privata, ma anche nei negozi e in ogni luogo dove sia svolta attività commerciale e imprenditoriale.
(da Corriere.it)
24 gennaio 2006
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Come cambia la legge sulla legittima difesa:
1) All`articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall`articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un`arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d`aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all`interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un`attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
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