Corte costituzionale, «negare i permessi premio è punizione ulteriore»

Corte costituzionale, «negare i permessi premio è punizione ulteriore»

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«Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora». Viceversa, non basta che sia un “detenuto modello”, che aderisca ai programmi di rieducazione o che dichiari la dissociazione ai clan mafiosi di cui era sodale, perché l’ergastolano non collaborante possa automaticamente accedere ai benefici penitenziari.

Lo spiega la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate ieri, della sentenza con la quale, il 23 ottobre scorso, è stato dichiarato incostituzionale quella parte dell’art. 4 bis comma 1 dell’Ordinamento penitenziario che preclude automaticamente ai condannati all’ergastolo per mafia, terrorismo, e altri tipi di associazione criminale che non abbiano collaborato con la giustizia di accedere ai permessi premio.

In sostanza, affermano i giudici nella sintesi dell’ufficio comunicazione della Consulta, «la presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale».

Motivazioni, quelle depositate ieri, che non hanno spostato di un millimetro le convinzioni del ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede, assolutamente contrariato dalla decisione della Corte presieduta da Giorgio Lattanzi: «Sono sicuro che le forze politiche saranno compatte nell’affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza», ha detto il Guardasigilli, mentre dal ministero fanno sapere che «i tecnici sono già al lavoro per verificare, insieme al Parlamento, un’adeguata e tempestiva soluzione».

A ben guardare, Bonafede riflette le preoccupazioni di una parte del mondo della giustizia riguardo il possibile impatto negativo della sentenza sulla lotta alle mafie. Se è vero infatti che la decisione della Consulta abolisce solo l’automatismo lasciando al tribunale di sorveglianza la decisione ultima sulla concessione dei permessi premio, da prendere caso per caso, è pur vero, come sostiene un magistrato antimafia che vive sotto scorta e che vuole rimanere anonimo, che «lontano dai territori di origine delle mafie (dove sono confinati quasi sempre questo tipo di detenuti) si fa fatica a comprendere il grado di internità ai clan, che perdura anche a distanza di decenni, e la stessa magistratura è meno preparata alle possibili ritorsioni e minacce».

La Consulta però, basandosi sui principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena (art. 3 e 27 della Costituzione) è giunta alla conclusione che una norma siffatta è incostituzionale anche per «tutti i reati compresi nel comma 1 dell’articolo 4 bis, oltre a quelli di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, anche puniti con pena diversa dall’ergastolo».

Nel comunicato infatti si precisa che le questioni di legittimità portate davanti alla Consulta «non riguardano il cosiddetto ergastolo ostativo, su cui si è di recente pronunciata la Corte di Strasburgo (13 giugno 2019 caso Viola contro Italia)» ma solo i casi specifici di due mafiosi condannati all’ergastolo. In contesti come questo, «la presunzione (di pericolosità, ndr) assoluta si fondava su una generalizzazione a base statistica».

Il magistrato di sorveglianza invece compirà le sue valutazioni «non da solo», ma sulla base delle relazioni dell’Autorità penitenziaria, del competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e mai in contrapposizione con il parere dell’antimafia o dell’antiterrorismo o del Procuratore distrettuale.

* Fonte: Eleonora Martini, il manifesto



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