Femminicidio e populismo penale femminista
La sentenza della Corte di Assise di Brescia, che ha prosciolto Antonio Gozzini, l’ottantenne che nel 2019 ha ucciso la moglie, perché incapace di intendere e volere, ha sollevato reazioni dure e indignate di parte del mondo femminista e dell’associazionismo che si occupa di lotta alla violenza di genere. La ragione di questa forte reazione, sta, come in altri casi simili, nella motivazione addotta dalla Corte, quella del “delirio di gelosia”. Il proscioglimento, cioè, viene letto come un ritorno indietro rispetto a quel movimento – culturale, sociale e infine anche giuridico – che ha sancito come la spinta della gelosia, che sta alla base di tanti femminicidi, non possa più essere considerata una attenuante, come per millenni inteso dalla cultura e dal potere patriarcale, ma all’opposto una aggravante, derivante dall’esercizio violento dell’idea di possesso maschile della donna.
Questo slittamento culturale e poi giuridico è un passaggio epocale, ed è ben comprensibile come ogni decisione che faccia balenare il ripristino di una qualche legittimazione attenuante di una accezione patriarcale, asimmetrica e violenta, delle relazioni tra uomo e donna, venga radicalmente messa in discussione. Non è un caso che l’attenzione del mondo delle donne, dopo aver puntato alla riforma delle leggi e del codice penale, sia oggi principalmente concentrata sulla giurisprudenza: non solo perché le leggi e le pene oggi ci sono (e in Italia le pene per i reati contro le donne sono tra le più elevate in Europa), ma perché la giurisprudenza – le sentenze – sono attraversate e influenzate dalla cultura, dei giudici, degli avvocati, dei periti, della pubblica opinione. Ed è una complessità, quella tra diritto e cultura, in cui i cambiamenti sono più lenti e contraddittori, ben più di una qualsiasi riforma delle leggi.
In questo dibattito, e in questo movimento, mettere la giurisprudenza al centro significa focalizzare l’attenzione sulla responsabilità del reo, sulla pena e sulle motivazioni della sentenza. Sulla pena, soprattutto: che diventa, anche ben oltre le sue finalità, la misura emblematica del successo di questo passaggio culturale epocale, e del riconoscimento della donna vittima e dei suoi diritti.
Ritengo che in questa attuale centralità della pena e del diritto penale vi siano molti rischi, e la reazione alla sentenza di Brescia ne è un esempio.
Il primo rischio è quello di un populismo penale femminile e femminista, intendendo per populismo penale la tendenza e la pratica di delegare al codice penale (e alla pena) il fronteggiamento di questioni sociali complesse, quali appunto quelle di genere, facendo inoltre prevalere una funzione simbolica del penale, e caricando di conseguenza ogni sentenza nel merito e ogni pena comminata di questa responsabilità simbolica. Il tema del populismo penale delle donne mi appare all’ordine del giorno, e più leggo dichiarazioni e reazioni alle sentenze e più me ne convinco. Lo scorso anno, con l’associazione Sapereplurale, abbiamo cercato di dare una opportunità di riflessione critica su questo slittamento come Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne di Torino, organizzando il seminario Il populismo penale e la violenza di genere, a cui rimando perché lì si sono messi a tema molti aspetti critici[1]
Definisco questo slittamento verso un penale simbolico un rischio perché, per la mia esperienza e il mio vissuto, il movimento delle donne è un movimento delle libertà per tutte e tutti, che mal si coniuga con la domanda autoritaria, law&order che sta alla base del populismo penale, qualsiasi sia l’oggetto cui si rivolge, così come con una accezione punitiva e vendicativa della pena. Ma anche o soprattutto, perché il dilatarsi del penale simbolico e della sua importanza cozza irrimediabilmente contro quella accezione di violenza di genere declinata dal movimento delle donne – e ratificata dalla Convenzione di Istanbul – come prodotto della cultura e della società patriarcali, dunque come una realtà che non si riassume nella somma di tanti atti delittuosi individuali contro le donne, ma si profila come fattore strutturale delle nostre società, e come tale va combattuta e cambiata. Certo, gli atti individuali vanno perseguiti, accertati e puniti, così come la responsabilità del singolo uomo, ma se quella lettura è corretta, non è dal penale che la lotta alla violenza di genere riceverà le sue conferme e le sue vittorie. Il penale va presidiato, perché ognuna ha diritto ad avere giustizia, secondo la legge, ma sarebbe incoerente confonderlo, populisticamente appunto, come terreno privilegiato di lotta.
Eppure ritengo che oggi questo slittamento sia ampiamente in atto, nonostante il femminismo italiano tradizionalmente non abbia mai avuto fiducia nello strumento del diritto e tanto meno in quello del diritto penale. E temo che questo caricare ogni sentenza di questo peso simbolico produca una diffusa illusione iperpunitiva, non solo destinata a fallire (il potere dissuasivo della pena e del carcere è notoriamente nullo) ma anche foriera di una cultura non garantista del processo e della pena. Non è di molto tempo fa la polemica attorno al mancato riconoscimento, da parte di un tribunale che giudicava uno stupro, di una aggravante, quella di aver intenzionalmente indotto la vittima ad ubriacarsi per poterle più facilmente usare violenza: i fatti accertati dicevano che la sua ubriachezza non era stata forzata dagli imputati. Le proteste contro questa decisione[2] – la sentenza comunque si è conclusa con la colpevolezza e la condanna degli imputati – furono aprioristiche, prescindevano dall’accertamento dei fatti, alludendo pericolosamente a una sorta di giustizia sommaria, in cui i fatti e le responsabilità specifiche attribuite rischiano di essere dettagli poco significativi.
E qui torniamo alla sentenza Gozzini. Non sono una giurista, ma la lettura del dispositivo della sentenza mi pare chiarire che questo rischio paventato, tornare a una cultura della gelosia (o del raptus passionale) come attenuante, non vi sia. Anzi, la sentenza affronta esplicitamente il dibattito sul femminicidio e si addentra nel distinguo tra gelosia come motivazione e, peggio, attenuante (e dunque come tale inaccettabile) e la sofferenza psichiatrica del reo, che è alla base della sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere. Dice il giudice: “vanno tenuti ben distinti il delirio da altre forme di travolgimento delle facoltà di discernimento che, non avendo base psicotica, possono e debbono essere controllate attraverso l’inibizione della impulsività ed instintualità”. La sofferenza psichiatrica esiste, in questo caso il delirio di gelosia è un disturbo psicotico, e quando la sofferenza psichiatrica esiste ha ben poco a che vedere con la retorica patriarcale, autoassolutoria, del raptus occasionale da gelosia. Il caso di Gozzini non sembra, per esempio, assomigliare a quell’altro caso, giudicato a Bologna nel 2019, il caso Castaldo, con una riduzione di pena di 15 anni per attenuante dovuta a “soverchiante tempesta emotiva e passionale”, questa sì, mi pare, una giurisprudenza a maggior rischio. Il processo di Brescia ha appurato che l’imputato ha commesso il delitto, ma lo ha reputato non imputabile per la sua patologia psichiatrica: nell’estrema complessità e contraddittorietà che caratterizza una perizia psichiatrica – di cui la lettura di questa sentenza offre uno spaccato significativo – pure la sofferenza psichiatrica esiste, anche in caso di femminicidio. Gozzini non sarà un uomo libero, se questo è il timore: è stata comminata la misura di sicurezza della permanenza in una REMS. Queste misure di sicurezza, se non sono il carcere (che in ogni caso per un uomo di 80 anni non dovrebbe essere ammesso, se i criteri costituzionali e di umanità della pena valgono qualcosa) sono comunque restrizioni della libertà centrate sulla pericolosità sociale anche più opache e meno garantiste della reclusione, come ben testimonia il dibattito sul “doppio binario” promosso da Società della Ragione e in corso su questo sito.
No so se la non imputabilità per incapacità di intendere e di volere vada superata, in nome di una responsabilità personale che è anche garanzia di maggiori diritti contro l’arbitrarietà delle misure di sicurezza, oltre che premessa di punibilità; lo sento un tema complesso e anche insidioso, in modo particolare considerando il clima sociale in cui viviamo, con il rischio che quella invocata, riconosciuta responsabilità non faccia tanto rima con dignità, quanto piuttosto con quella “certezza della pena” oggi per lo più declinata in salsa vendicativa.
So però che Gozzini non poteva essere giudicato a prescindere dalla considerazione della sua sofferenza psichiatrica. Nemmeno se il reato è il femminicidio.
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[1] CCVD-SaperePlurale-Amaryllis-CIRSDE, Il populismo penale e la violenza di genere, Torino, 21 novembre 2019, gli atti si possono leggere in http://www.sapereplurale.net/images/PDF_DOC/atti-populismo-penale-e-violenza-di-genere.pdf
[2] Ne ha parlato Tamar Pitch, https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2018/07/20/che-ha-a-che-fare-questo-con-la-liberta-delle-donne-e-di-tutt-di-tamar-pitch/
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* Articolo di Susanna Ronconi per il dibattito su Femminicidio e non imputabilità sul sito della Società della Ragione
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